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Lunedì 19 OTTOBRE 2015
Stabilità. Ecco la nuova Bozza. Fondo a 111 mld (Lea compresi). Entro gennaio intesa Stato Regioni per nuove “misure  di razionalizzazione ed efficientamento della spesa sanitaria”. Arrivano le “Aziende uniche Ssn/Università” 

Quattro novità rispetto alla precedente bozza: fissato il budget 2016 per Asl e ospedali, ma si fa strada l'ipotesi di possibili nuovi tagli con una nuova intesa con le Regioni. Nessun aumento del concorso regionale alla finanza pubblica nel 2016 e poi escono a sorpresa le Aziende uniche con l'università che ricordano da vicino il modello porposto tempo fa dalla Toscana. IL TESTO DELLA NUOVA BOZZA

Nell’attesa della trasmissione al Senato del ddl di Stabilità (Commissione Bilancio) anticipiamo una nuova bozza del testo che rispetto a quanto pubblicato venerdì scorso presenta, per la sanità, quattro importanti novità.
 
La prima è che si mette nero su bianco lo stanziamento di 111 miliardi per il 2016, comprensivi degli 800 che saranno vincolati all’applicazione dei nuovi Livelli essenziali di assistenza.
 
Viene prevista una nuova intesa Stato Regioni entro il 31 gennaio 2016 per “individuare misure di razionalizzazione ed efficientamento della spesa del Ssn” alla luce del nuovo stanziamento di risorse.
 
Non è più previsto il contributo aggiuntivo alla finanza pubblica di 1,8 miliardi per il 2016, mentre si conferma quello di 3,980 miliardi per il 2017 e 5,480 per il 2018 e 2019.
 
Vengono previste nuove “Aziende uniche Ssn/Università” che le Regioni, non in Piano di rientro, potranno istituire dall’incorporazione delle aziende ospedaliero-universitarie nelle aziende sanitarie locali, secondo modalità definite preventivamente con protocolli di intesa tra le regioni e le università interessate.
 
Ecco comunque un riepilogo delle norme di interesse sanitario:
 
 
ARTICOLO 22 (Università, ricerca specializzazioni mediche)
Comma 1.
Al fine di sostenere l’accesso dei giovani alla ricerca con nuove assunzione nel comparto, il fondo per il finanziamento ordinario delle Università statali è incrementato di 55 mln per il 2016 e di 60 mln per il 2017.

Comma 5. Al fine di aumentare il numero dei contratti di formazione specialistica dei medici l’autorizzazione di spesa è incrementata di 57 milioni di euro per l’anno 2016, di 86 milioni di euro per l’anno 2017, di 126 milioni di euro per l’anno 2018, di 70 milioni per l’anno 2019 e di 90 milioni a decorrere dall’anno 2020. 


ARTICOLO 32 (Fondo non autosufficienze)
Lo stanziamento del Fondo per le non autosufficienze, anche ai fini del finanziamento degli interventi a sostegno delle persone affette da sclerosi laterale amiotrofica, è incrementato di 150 milioni di euro l'anno per un totale di 400 milioni a decorrere dall’anno 2016.

ARTICOLO 33 (Dopo di noi)
È istituito un Fondo presso il Ministero dell’economia e delle finanze, con una dotazione di 90 milioni di euro a decorrere dall’anno 2016, destinato al finanziamento di misure per il sostegno delle persone con disabilità grave, in particolare stato di indigenza e prive di legami familiari di primo grado.
 
ARTICOLO 37 (Politiche invariate)
Comma 1.
Per il triennio 2016-2018, gli oneri posti a carico del bilancio statale sono quantificati, complessivamente, in _____ milioni di euro a decorrere dall’anno 2016. Nel testo della nuova bozza manca ancora la quantificazione per il personale statale in regime di diritto pubblico. Anche nella nuova bozza manca ancora la quantificazione delle risorse stanziate.


ARTICOLO 40 (Piani di rientro e riqualificazione degli Enti del Servizio sanitario nazionale e monitoraggio budget ospedalieri)
Comma 2.
Gli Enti del Servizio sanitario nazionale attivano un sistema di monitoraggio delle attività assistenziali e della loro qualità, in coerenza con il Programma nazionale valutazione esiti.

Comma 4. Ciascuna Regione entro il 30 giugno di ogni anno individua le Aziende ospedaliere, le Aziende ospedaliere universitarie, gli Irccs e gli altri enti pubblici che erogano prestazioni di ricovero e cura che presentano uno scostamento tra costi e ricavi pari o superiore al 10% dei suddetti ricavi, o, in valore assoluto, pari ad almeno 10 milioni di euro; il mancato rispetto dei parametri relativi a volumi, qualità ed esiti delle cure.

Comma 8. Gli enti con un scostamento tra costi e ricavi presentano alla Regione, entro i novanta giorni successivi all’emanazione del provvedimento di individuazione, il piano di rientro di durata non superiore al triennio.

Comma 10. Le regioni in piano di rientro, entro trenta giorni dalla presentazione del piano da parte dell’ente, valutano l’adeguatezza delle misure previste e la loro coerenza con il piano di rientro regionale. I piani di rientro degli enti, approvati dalla Giunta regionale o dal Commissario ad acta, sono immediatamente efficaci ed esecutivi per l’ente interessato. 


Comma 13. La regione, o il Commissario ad acta, verifica trimestralmente l’adozione e la realizzazione delle misure previste dai piani di rientro degli enti.

Comma 14. Tutti contratti dei direttori generali, inclusi quelli in essere, prevedono la decadenza automatica del direttore generale in caso di mancata approvazione del piano di rientro da parte dell’ente interessato, o in caso di esito negativo della verifica annuale dello stato di attuazione del medesimo piano di rientro. 


Comma 15. A partire dal 2017, le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle Asl e ai relativi presidi a gestione diretta e agli altri enti pubblici che erogano prestazioni di ricovero e cura che presentano un significativo scostamento tra costi e ricavi ovvero il mancato rispetto dei parametri relativi a volumi, qualità ed esiti delle cure. 


Comma 16. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Mef e la Conferenza Stato Regioni, da adottarsi entro il 30 giugno 2016, sono definiti i criteri di valutazione, i dati da prendere in considerazione, le modalità di calcolo e i relativi parametri di riferimento per l’individuazione da parte delle Regioni delle aziende, dei presidi e degli enti da sottoporre ad un piano di rientro, in caso di mancato conseguimento dell’equilibrio di bilancio o di disallineamento rispetto ai parametri di qualità ed esiti delle cure.

ARTICOLO 40-BIS (Livello del Finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard per l’anno 2016)
Comma 1. In attuazione di quanto previsto dal Patto per la salute 2014-2016, il livello del Finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per l’anno 2016 è rideterminato in 111.000 milioni di euro.

Comma 2. Ai fini del rispetto di quanto previsto al comma 1, con successiva Intesa da sancire in sede di Conferenza Stato Regioni, entro il 31 gennaio 2016, sono individuate le misure di razionalizzazione ed efficientamento della spesa del Servizio sanitario nazionale.

ARTICOLO 41 (Disposizioni in materia di acquisizione di beni e servizi degli Enti del Servizio sanitario nazionale)
Comma 1. Per garantire la effettiva realizzazione degli interventi di razionalizzazione della spesa, gli enti del Servizio sanitario nazionale sono tenuti ad approvvigionarsi, in via esclusiva, dalla Consip S.p.A.

Comma 2. Qualora le centrali di committenza individuate sulla base del comma 1 non siano disponibili ovvero operative, gli enti del Servizio sanitario nazionale sono tenuti ad approvvigionarsi avvalendosi, in via esclusiva, delle centrali di committenza iscritte nell’elenco dei soggetti aggregatori.

Comma 5. A livello nazionale la Cabina di regia provvede a: definire le priorità per la valutazione tecnica multidimensionale dei Dispositivi Medici sulla base dei criteri di: rilevanza del problema di salute nonché di rilevanza, sicurezza, efficacia, impatto economico ed impatto organizzativo dei dispositivi medici, in coerenza con le linee guida europee in materia (EUnetHTA); promuovere e coordinare le attività di valutazione multidimensionale realizzate da Agenas e dai presidi regionali e dai soggetti pubblici e privati operanti nel Programma Nazionale di HTA dei Dispositivi Medici.

ARTICOLO 42 (Aggiornamento Livelli essenziali di assistenza)
Comma 1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede all’aggiornamento del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante “Definizione dei livelli essenziali di assistenza”.

Comma 3. Per l’anno 2016 è finalizzato l’importo di 800 milioni, a valere sulla quota indistinta del fabbisogno sanitario standard nazionale.

Comma 4. Viene istituita, presso il Ministero della salute, la “Commissione nazionale per l’aggiornamento dei Lea e la promozione dell’appropriatezza nel Ssn”. La commissione, nominata e presieduta dal Ministro della salute, è composta dal Direttore della Direzione generale della programmazione sanitaria e da quindici esperti qualificati e da altrettanti 
supplenti, di cui quattro designati dal Ministro della salute, uno dall’Iss, uno dall’Agenas, uno da Aifa, uno dal Ministero dell’economia e delle finanze e sette designati dalla Conferenza delle regioni. La commissione dura in carica 3 anni.

Comma 6. La commissione formula annualmente una proposta di aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza. 


Comma 9. La Commissione è supportata da una Segreteria tecnico-scientifica operante presso la Direzione generale della programmazione sanitaria del Ministero della salute, che può avvalersi di personale messo a disposizione, in posizione di comando o distacco, da Iss, Aifa, Agenas, Regioni, enti del Ssn ed altri enti rappresentati nell’ambito della Commissione, nel numero massimo di cinque unità.

Comma 10. Per le attività di supporto di cui al comma 9 che richiedono specifiche attività di ricerca, il Ministero della salute può avvalersi, anche tramite specifiche convenzioni, della collaborazione di istituti di ricerca, società scientifiche e strutture pubbliche o private, anche non nazionali, nonché di esperti, nel numero massimo di cinque.

Comma 11. Gli oneri derivanti dai commi 4, 9 e 10 del presente articolo ammontano ad euro 1 milione.

ARTICOLO 43 (Aziende Sanitarie Uniche)
Comma 1. La collaborazione tra Servizio sanitario nazionale e università potrà realizzarsi anche mediante la costituzione di aziende sanitarie uniche, risultanti dall’incorporazione delle aziende ospedaliero-universitarie nelle aziende sanitarie locali, secondo modalità definite preventivamente con protocolli di intesa tra le regioni e le università interessate, da stipularsi ai sensi del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, e successive modificazioni.

Comma 2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle regioni sottoposte a piani di rientro dal disavanzo sanitario.

ARTICOLO 47
 (Concorso alla finanza pubblica delle Regioni e Province autonome)
Comma 1. Le Regioni assicurano un contributo alla finanza pubblica pari
 a 3.980 milioni di euro per il 2017 e 5.480 per ciascuno degli anni 2018 e 2019, nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza, da recepire con Intesa sancita dalla Conferenza Stato Regioni entro il 31 gennaio di ciascun anno. In assenza di intesa, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, i richiamati importi sono assegnati ad ambiti di spesa ed attribuiti alle singoli Regioni e province autonome, tenendo anche conto della popolazione residente e del Pil, e sono rideterminati i livelli di finanziamento degli ambiti individuati e le modalità di acquisizione delle risorse da parte dello Stato, considerando anche le risorse destinate al finanziamento corrente del Servizio sanitario nazionale.

Comma 3. Il concorso agli obiettivi di finanza pubblica delle Regioni, al netto del contenimento della spesa sanitaria e della corrispondente riduzione del livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale per le Regioni previsto dal Dl Enti Locali, è realizzato per gli anni dal 2016 al 2019 secondo le modalità di cui al comma 1.

ARTICOLO 70 (Disposizioni di semplificazione per la dichiarazione precompilata)
Comma 1. a) Tutti i cittadini, indipendentemente dalla predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata, possono consultare i dati relativi alle proprie spese sanitarie acquisiti dal Sistema Tessera Sanitaria mediante i servizi telematici messi a disposizione dal Sistema Tessera Sanitaria.
c) Asl, ospedali e cliniche che non invieranno i dati relativi alle prestazioni erogate dal 2015 al fine del loro inserimento nel 730 precompilato, o le invieranno in ritardo o con errori, rischieranno una multa da 100 euro a 2mila euro.

Comma 2. Ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi da parte dell’Agenzia delle entrate, nonché dei controlli sugli oneri deducibili e sugli oneri detraibili, entro il 28 febbraio di ciascun anno, gli enti, le casse e le società di mutuo soccorso aventi esclusivamente fine assistenziale e i fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale che nell’anno precedente hanno ottenuto l’attestazione di iscrizione nell’Anagrafe dei fondi sanitari nonché gli altri fondi comunque denominati, trasmettono all'Agenzia dell'entrate, per tutti i soggetti del rapporto, una comunicazione contenente i dati relativi alle spese sanitarie rimborsate per effetto dei contributi versati. 
 
Giovanni Rodriquez

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