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Mercoledì 11 NOVEMBRE 2015
Calabria. La Consulta boccia legge regionale sull’accreditamento delle strutture sanitarie. “Le disposizioni costituiscono un ostacolo all’attuazione del Piano di rientro”

In particolare, è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge della Regione n. 22/2014. Poco prima dell’approvazione della legge impugnata, il commissario ad acta aveva acquisito dall'Agenas il testo di una proposta di legge sulla materia. “Le disposizioni in questione costituiscono un’interferenza con le attribuzioni del Commissario ad acta e, quindi, un ostacolo alla piena attuazione del piano di rientro”. LA SENTENZA

La Corte Costituzionale ha bocciato la legge della Regione Calabria n. 22/2014. Nella sentenza, i giudici della Consulta hanno dichiarato l’illegittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge che modifica e integra la legge regionale n. 24/2008 riguardante le norme in materia di autorizzazione, accreditamento, accordi contrattuali e controlli delle strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private.
 
"A quanto risulta dal decreto del Commissario ad acta n. 65 del 2014 - spiega la sentenza - poco prima dell’approvazione della impugnata legge reg. Calabria n. 22 del 2014, l’organo straordinario aveva acquisito dall’Agenzia nazionale per i servizi sanitari alle Regioni (nel maggio 2014) e trasmesso ai Ministeri affiancanti (nel settembre 2014) il testo di una proposta di legge regionale in materia di autorizzazioni e accreditamenti, ad avviso del Commissario ad acta, conforme ai pertinenti principi fondamentali della legislazione nazionale e capace di realizzare un più elevato standard di tutela della salute. Di conseguenza, nel decreto citato, il Commissario ad acta ha ritenuto che l’approvazione della legge reg. Calabria n. 22 del 2014 costituisse ostacolo all’attuazione del piano di rientro e dei programmi operativi e ha invitato il Consiglio regionale ad abrogarla”.

In conclusione, per i giudici della Consulta "devono essere condivisi i rilievi della parte ricorrente  secondo i quali le disposizioni in questione, in ragione del loro specifico contenuto, costituiscono un’interferenza con le attribuzioni del Commissario ad acta e, quindi, un ostacolo alla piena attuazione del piano di rientro. Di qui la violazione degli artt. 117, terzo comma, e 120 della Costituzione". 

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