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Venerdì 20 NOVEMBRE 2015
Ddl Stabilità. Palazzo Madama accorda la fiducia al Governo sul maxiemendamento. Ecco tutte le norme di interesse sanitario. Il testo

Con 164 voti favirevoli e 116 contrari, l'Aula del Senato ha approvato la fiducia sul maxiemendamento interamente sostitutivo del ddl stabilità. Molte le novità per la sanità, dallo svincolo del fondo di 500 mln per i farmaci innovativi dal calcolo del tetto della spesa farmaceutica territoriale al nuovo ruolo delle farmacie nel controllo dell'aderenza terapeutica. Ristabilito il ruolo del Parlamento nella definizione dei Lea. IL TESTO, LA RELAZIONE TECNICA
 


Via libera dal Senato al ddl stabiltià. Con 164 pareri favorevoli, 116 contrari e 2 astenuti, l'Aula di Palazzo Madama ha accordato la fiducia al Governo sul maxiemendamento interamente sostitutivo del disegno di legge. Il provvedimento passa ora in seconda lettura all'esame della Camera. Diverse le modifiche riguardanti la sanità che vanno dallo svincolo del fondo dei farmaci innovativi dal tetto della spesa farmaceutica territoriale, alla revisione dell'uso dei medicinali in farmacia finalizzato, in via sperimentale, a garantire l'aderenza farmacologica alle terapia per i pazienti affetti da asma. Istituito, inoltre, un Fondo genomi Italia per la realizzazione di un piano nazionale di implementazione medico-sanitaria delle conoscenze e delle tecnologie genomiche.
 
Ecco tutte le norme riguardanti la sanità

AUMENTI TRIBUTI E ADDIZIONALI LOCALI
Comma 23. Al fine di contenere il livello complessivo di pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l’anno 2016 è fatto divieto alle regioni e agli enti locali di deliberare aumenti dei tributi nonché delle addizionali ad essi attribuiti con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote deliberate per l’esercizio 2015. Ma la sospensione non vale per le maggiorazioni delle aliquote fiscali finalizzate al ripiano dei disavanzi sanitari e quindi le Regioni in Piano di rientro potranno comunque aumentarle.
 
GIOVANI ECCELLENZE NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Comma 125. Le amministrazioni potranno procedere, per gli anni 2016, 2017 e 2018, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25% di quella relativa al medesimo personale cessato nell’anno precedente.
Le amministrazioni potranno procedere, per gli anni 2016, 2017 e 2018, al fine di garantire continuità nell’attuazione dell’attività di ricerca, possono continuare ad avvalersi del personale con contratto di collaborazione continuata e continuativa in essere alla data del 31 dicembre 2015, con l’attivazione di contratti a tempo determinato a valere sulle risorse disponibili.
 
Comma 128. A decorrere dal 1° gennaio 2016, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche non potrà superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2015 ed sarà, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente.
 
UNIVERSITA'
Comma 133. Al fine di sostenere l’accesso dei giovani alla ricerca, il fondo per il finanziamento ordinario delle università statali è incrementato di 47 milioni di euro per l’anno 2016 e 50,5 milioni di euro a decorrere dall’anno 2017 per l’assunzione di ricercatori.
 
Comma 138.  Al fine di aumentare il numero dei contratti di formazione specialistica dei medici l’autorizzazione di spesa viene incrementata di 57 milioni di euro per l’anno 2016, di 86 milioni di euro per l’anno 2017, di 126 milioni di euro per l’anno 2018, di 70 milioni per l’anno 2019 e di 90 milioni a decorrere dall’anno 2020.
 
Comma 139. Al fine di sostenere l’accesso dei giovani alle università, e in particolare dei giovani provenienti dalle famiglie meno abbienti, il Fondo integrativo per la concessione di borse di studio è incrementato di 5 mln di euro annui a decorrere dal 2016.
 
OPZIONE DONNA, INVECCHIAMENTO ATTIVO E NO TAX AREA PER PENSIONATI
Comma 162. Per prevenire patologie che possono condurre a invalidità, o per impedirne l'aggravamento, Inps e Inail potranno riconoscere ai propri assistiti che beneficiano delle cure termali l'accesso alle prestazioni economiche accessorie previste dalla legge 323/2000.
 
NON AUTOSUFFICIENZA
Comma 218. Viene istituito un Fondo presso il Ministero dell’economia e delle finanze, con una dotazione di 90 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2016, destinato al finanziamento di misure per il sostegno delle persone con disabilità grave, in particolare stato di indigenza e prive di legami familiari di primo grado (‘dopo di noi’).
 
Comma 219. Autorizzata la spesa di 1 mln di euro per il 2016 in favore dell’Ente nazionale per la protezione e l’assistenza dei sordi.
 
Comma 220. Lo stanziamento del Fondo per le non autosufficienze, anche ai fini del finanziamento degli interventi a sostegno delle persone affette da sclerosi laterale amiotrofica, è incrementato di 150 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2016.
 
Comma 221. A decorrere dal 2016, al fine di favorire la realizzazione di progetti di integrazione dei disabili mentali attraverso lo sport, una quota pari a 500mila è euro è attribuita al programma internazionale di allenamento sportivo e competizioni atletiche per le persone, ragazzi e adulti, con disabilità intellettiva, “Special Olympics Italia”.
 
Comma 222. Ai fini dell’attuazione del comma 221, il contributo al Comitato italiano paraolimpico è incrementato di 0,5 mln a decorrere dal 2016.
 
Comma 223. Per lo svolgimento della sperimentazione clinica di fase II basata sul trapianto di cellule staminali cerebrali umane in pazienti affetti da Sclerosi Laterale Amiotrofica, il Comitato interministeriale per la programmazione economica vincola, per un importo fino a 1 mln di euro per l’anno 2017 e fino a 2 milioni di euro per l’anno 2018, una quota del Fondo sanitario nazionale.
 
Comma 225. La dotazione del Fondo per le politiche della famiglia viene ridotto nella misura di 15 milioni di euro annui a decorrere dal 2016.
 
Comma 227. Concessione di un contributo annuo dello Stato all’Unione italiana ciechi, il contributo è erogato per l’85% agli enti di formazione destinatari, nonché per la restante parte, all’Associazione nazionale privi di vista ed ipovedenti onlus, per le esigenze del Centro Autonomia e mobilità e dell’annessa scuola cani-guida per ciechi e al Polo tattile multimediale della stamperia regionale braille onlus di Catania.
 
Comma 229. Assegnato un contributo di 100mila euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 alla Biblioteca italiana per ipovedenti.
 
ESIGENZE INDIFFERIBILI
Comma 246. Per il triennio 2016-2018 gli oneri posti a carico del bilancio statale sono quantificati, complessivamente, in 300 milioni di euro a decorrere dall’anno 2016 per il personale della Pubblica Amministrazione, di cui 74 milioni di euro per il personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia e 7 milioni di euro per il restante personale statale in regime di diritto pubblico.
 
PIANI DI RIENTRO E RIQUALIFICAZIONE DEGLI ENTI DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE E AZIENDE SANITARIE UNICHE
Comma 289. Al fine di favorire la corretta ed appropriata allocazione delle risorse programmate per il finanziamento del Ssn e per l’erogazione dei Livelli essenziali di assistenza (Lea), le disposizioni di cui al presente articolo disciplinano le procedure per conseguire miglioramenti nella produttività e nell’efficienza degli enti del Servizio sanitario nazionale, nel rispetto dell’equilibrio economico finanziario e nel rispetto della garanzia dei Lea. 
 
Comma 290. Gli Enti del Servizio sanitario nazionale attivano un sistema di monitoraggio delle attività assistenziali e della loro qualità, in coerenza con il Programma nazionale valutazione esiti.
 
Comma 291. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui comma 2 costituisce illecito disciplinare ed è causa di responsabilità amministrativa del direttore generale e del responsabile per la trasparenza e la prevenzione della corruzione.
 
Comma 292. Ciascuna Regione entro il 30 giugno di ogni anno individua le Aziende ospedaliere, le Aziende ospedaliere universitarie, gli Irccs e gli altri enti pubblici che erogano prestazioni di ricovero e cura che presentano: a) uno scostamento tra costi e ricavi pari o superiore al 10% dei suddetti ricavi, o, in valore assoluto, pari ad almeno 10 milioni di euro; b) il mancato rispetto dei parametri relativi a volumi, qualità ed esiti delle cure.
 
Comma 293. Per l’anno 2016, entro il 31 marzo le regioni individuano, con apposito provvedimento di Giunta regionale o del Commissario ad acta, gli enti del proprio Servizio sanitario regionale che presentano una o entrambe le condizioni di cui al comma 292. Per la verifica delle condizioni di cui al comma 4, sono utilizzati i dati dei costi relativi al quarto trimestre 2015 e dei ricavi come determinati ai sensi del decreto di cui al comma 6; per la verifica delle condizioni di cui al comma 4, sono utilizzati i dati relativi all’anno 2014 indicati dal medesimo decreto di cui al comma 294.
 
Comma 294. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Mef e sentita la Conferenza Stato Regioni, da adottarsi entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, è definita la metodologia di valutazione dello scostamento di cui al comma 292. Con il medesimo decreto sono definiti anche gli ambiti assistenziali e i parametri di riferimento relativi a volumi, qualità ed esiti delle cure, anche tenendo conto di quanto previsto dal decreto sugli standard ospedalieri. Il decreto definisce, inoltre, le linee guida per la predisposizione dei piani di cui ai commi 297 e 298.
 
Comma 295. Entro il 31 dicembre 2016, con apposito decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato Regioni,vengono apportati i necessari aggiornamenti agli schemi allegati al medesimo decreto legislativo, al fine di dare evidenza e trasparenza del risultato di esercizio nei documenti di bilancio degli enti del Servizio sanitario nazionale delle voci di costo e di ricavo.
 
Comma 296. Gli enti con un scostamento tra costi e ricavi presentano alla Regione, entro i novanta giorni successivi all’emanazione del provvedimento di individuazione, il piano di rientro di durata non superiore al triennio.
 
Comma 297. Le regioni non in piano di rientro regionale, entro trenta giorni dalla presentazione del piano da parte dell’ente, valutano l’adeguatezza delle misure previste dai piani, la loro coerenza con la programmazione sanitaria regionale e le linee guida di cui al comma 6, e approvano i piani di rientro degli enti con provvedimento della Giunta regionale. I piani di rientro degli enti approvati dalla Giunta regionale sono immediatamente efficaci ed esecutivi per l’ente interessato.
 
Comma 298. Le regioni in piano di rientro, entro trenta giorni dalla presentazione del piano da parte dell’ente, valutano l’adeguatezza delle misure previste e la loro coerenza con il piano di rientro regionale. I piani di rientro degli enti, approvati dalla Giunta regionale o dal Commissario ad acta, sono immediatamente efficaci ed esecutivi per l’ente interessato. 

 
Comma 299. Al fine di garantire l’equilibrio del Servizio sanitario regionale nel suo complesso, la Gestione sanitaria accentrata iscrive sul proprio bilancio una quota di fondo sanitario regionale corrispondente alla somma degli eventuali scostamenti negativi di cui ai piani di rientro degli enti del servizio sanitario regionale.
 
Comma 300. Gli interventi individuati dai piani di cui ai commi 297 e 298 sono vincolanti per gli enti interessati e le determinazioni in essi previste possono comportare effetti di variazione dei provvedimenti amministrativi già adottati dagli stessi in materia di programmazione e pianificazione aziendale, per renderli coerenti con i contenuti dei piani.
 
Comma 301. La regione, o il Commissario ad acta, verifica trimestralmente l’adozione e la realizzazione delle misure previste dai piani di rientro degli enti.
 
Comma 302. Tutti contratti dei direttori generali, inclusi quelli in essere, prevedono la decadenza automatica del direttore generale in caso di mancata approvazione del piano di rientro da parte dell’ente interessato, o in caso di esito negativo della verifica annuale dello stato di attuazione del medesimo piano di rientro. 

 
Comma 303. A partire dal 2017, le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle Asl e ai relativi presidi a gestione diretta e agli altri enti pubblici che erogano prestazioni di ricovero e cura che presentano un significativo scostamento tra costi e ricavi ovvero il mancato rispetto dei parametri relativi a volumi, qualità ed esiti delle cure. 

 
Comma 304. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Mef e la Conferenza Stato Regioni, da adottarsi entro il 30 giugno 2016, sono definiti i criteri di valutazione, i dati da prendere in considerazione, le modalità di calcolo e i relativi parametri di riferimento per l’individuazione da parte delle Regioni delle aziende, dei presidi e degli enti da sottoporre ad un piano di rientro, in caso di mancato conseguimento dell’equilibrio di bilancio o di disallineamento rispetto ai parametri di qualità ed esiti delle cure.
 
Comma 305. La collaborazione tra Servizio sanitario nazionale e università potrà realizzarsi anche mediante la costituzione di aziende sanitarie uniche, risultanti dall’incorporazione delle aziende ospedaliero-universitarie nelle aziende sanitarie locali, secondo modalità definite preventivamente con protocolli di intesa tra le regioni e le università interessate, da stipularsi ai sensi del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, e successive modificazioni.
 
Comma 306. Le disposizioni di cui al comma 305 non si applicano alle regioni sottoposte a piani di rientro dal disavanzo sanitario.
 
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI DEGLI ENTI DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
Comma 307. Per garantire la effettiva realizzazione degli interventi di razionalizzazione della spesa, gli enti del Servizio sanitario nazionale sono tenuti ad approvvigionarsi, in via esclusiva, dalla Consip S.p.A.
 
Comma 308. Qualora le centrali di committenza individuate sulla base del comma 307 non siano disponibili ovvero operative, gli enti del Servizio sanitario nazionale sono tenuti ad approvvigionarsi avvalendosi, in via esclusiva, delle centrali di committenza iscritte nell’elenco dei soggetti aggregatori.
 
Comma 309. I singoli contratti relativi alle categorie merceologiche individuate dal decreto di cui al comma 307, in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, non possono essere prorogati oltre la data di attivazione del contratto aggiudicato dalla centrale di committenza individuata ai sensi del presente articolo. Le proroghe disposte in violazione della presente disposizione sono nulle e costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa. 
 
Comma 310. In tema di Hta si prevede che, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni adottano provvedimenti volti a garantire che gli enti del Servizio sanitario nazionale non istituiscano unità organizzative di valutazione delle tecnologie ovvero sopprimano quelle esistenti, ricorrendo a strutture di valutazione istituite a livello regionale o nazionale.
 
Comma 311. A livello nazionale la Cabina di regia provvede a: definire le priorità per la valutazione tecnica multidimensionale dei Dispositivi Medici sulla base dei criteri di: rilevanza del problema di salute nonché di rilevanza, sicurezza, efficacia, impatto economico ed impatto organizzativo dei dispositivi medici, in coerenza con le linee guida europee in materia (EUnetHTA); promuovere e coordinare le attività di valutazione multidimensionale realizzate da Agenas e dai presidi regionali e dai soggetti pubblici e privati operanti nel Programma Nazionale di HTA dei Dispositivi Medici.
 
AGGIORNAMENTO DEI LIVELLI ESSENZIALI DI ASSISTENZA E LIVELLO DEL FINANZIAMENTO DEL FABBISOGNO SANITARIO NAZIONALE STANDARD PER L'ANNO 2016
Comma 312. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede all’aggiornamento del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante “Definizione dei livelli essenziali di assistenza”
 
Comma 313. La definizione e l’aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza sono effettuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato Regioni. Il Ministro della Salute, entro il 31 dicembre di ogni anno, presenta alla Camera una relazione sullo stato di attuazione dei commi da 312 a 324.
 
Comma 314. Per l’anno 2016 è finalizzato l’importo di 800 milioni per i nuovo Livelli essenziali di assistenza, a valere sulla quota indistinta del fabbisogno sanitario standard nazionale.
 
Comma 315. Viene istituita, presso il Ministero della salute, la “Commissione nazionale per l’aggiornamento dei Lea e la promozione dell’appropriatezza nel Ssn”. La commissione, nominata e presieduta dal Ministro della salute, è composta dal Direttore della Direzione generale della programmazione sanitaria e da quindici esperti qualificati e da altrettanti 
supplenti, di cui quattro designati dal Ministro della salute, uno dall’Iss, uno dall’Agenas, uno da Aifa, uno dal Ministero dell’economia e delle finanze e sette designati dalla Conferenza delle regioni. La commissione dura in carica 3 anni.
 
Comma 316. La commissione nazionale per l’aggiornamento dei Lea svolge in particolare le seguenti attività:
- procede ad una valutazione sistematica delle attività, dei servizi e delle prestazioni di assistenza sanitaria e socio-sanitaria a rilevanza sanitaria inclusi nei LEA, per valutarne il mantenimento ovvero per definire condizioni di erogabilità o indicazioni di appropriatezza; 
- acquisisce e valuta le proposte di inserimento nei LEA di nuovi servizi, attività e prestazioni;
- per l’aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza e l’individuazione di condizioni di erogabilità o indicazioni di appropriatezza, si avvale delle valutazioni di HTA (HealthTecnologyAssessment) su tecnologie sanitarie e biomediche e su modelli e procedure organizzativi;
- valuta l’impatto economico delle modifiche ai livelli essenziali di assistenza;
- valuta le richieste provenienti da strutture del Ssn, di autorizzazione all’esecuzione di prestazioni innovative nell’ambito di programmi di sperimentazione.
 
Comma 317. La commissione formula annualmente una proposta di aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza. 
 
 
Comma 318. Se la proposta attiene esclusivamente alla modifica degli elenchi di prestazioni erogabili dal Servizio sanitario nazionale ovvero alla individuazione di misure volte ad incrementare l’appropriatezza della loro erogazione e la sua approvazione non comporta ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, l’aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza è effettuato con decreto del Ministro della salute, adottato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato Regioni, e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari.
 
Comma 319. La partecipazione alla Commissione nazionale per l’aggiornamento dei Lea è onorifica. Essa può dar luogo esclusivamente solo al rimborso delle spese sostenute.
 
Comma 320. La Commissione è supportata da una Segreteria tecnico-scientifica operante presso la Direzione generale della programmazione sanitaria del Ministero della salute, che può avvalersi di personale messo a disposizione, in posizione di comando o distacco, da Iss, Aifa, Agenas, Regioni, enti del Ssn ed altri enti rappresentati nell’ambito della Commissione, nel numero massimo di cinque unità.
 
Comma 321. Per le attività di supporto di cui al comma 320 che richiedono specifiche attività di ricerca, il Ministero della salute può avvalersi, anche tramite specifiche convenzioni, della collaborazione di istituti di ricerca, società scientifiche e strutture pubbliche o private, anche non nazionali, nonché di esperti, nel numero massimo di cinque.
 
Comma 322. Gli oneri derivanti dai commi 315, 320 e 321 del presente articolo ammontano ad euro 1 milione.
 
Comma 323. All’articolo 54 (Lea) della legge Finanziaria del 2002, opo le parole “Consiglio dei Ministri,” sono aggiunte le seguenti “su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,”.
 
Comma 324. A decorrere dalla costituzione della Commissione di cui al comma 315, è abrogato il comma 10 dell’articolo 4-bis del decreto-legge 15 aprile 2002 n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112.
 
Comma 325. Il livello del Finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato è rideterminato, per l'anno 2016, in 111.000 milioni di euro. Sono sterilizzati gli effetti derivanti dal periodo precedente sugli obiettivi di finanza pubblica delle autonomie speciali.
 
Comma 326. I 500 milioni per ciascuno degli anni 2015 e 2016, che la stabilità dello scorso anno ha stanziato per il Fondo per l’acquisto dei farmaci innovativi (compresi quelli per l’epatite C), concorreranno al raggiungimento del tetto della spesa farmaceutica territoriale solo per l’eventuale eccedenza di spesa oltre i 500 milioni previsti per ciascun anno.
 
Comma 327. Il Ministero della Salute, sentita l’Aifa, dovrà predisporre ogni anno un Programma strategico volto a definire le priorità di intervento, le condizioni di accesso ai trattamenti, i parametri di rimborsabilità sulla base di risultati clinici significativi, il numero dei pazienti potenzialmente trattabili e le relative previsioni di spesa, le condizioni d’acquisto, gli schemi di prezzo condizionati al risultato e gli indicatori di performance degli stessi, gli strumenti a garanzia e trasparenza di tutte le procedure, le modalità di monitoraggio e valutazione degli interventi in tutto il territorio nazionale.
 
Comma 328. E’ istituito, nello stato di previsione del Ministero della Salute, il fondo per finanziare la prima applicazione da parte delle farmacie del servizio di revisione dell’uso dei medicinali (Medicine Use Review), finalizzato, in via sperimentale, ad assicurare l’aderenza farmacologica alle terapie con conseguente riduzione dei costi per le spese sanitarie relative ai pazienti affetti da asma.
 
Comma 329. Il Fondo di cui al comma 328 è assegnato alle Regioni in proporzione alla popolazione residente ed è destinato in via esclusiva e diretta a finanziare la remunerazione del servizio reso dal farmacista.
 
Comma 330. Per il finanziamento del Fondo di cui al comma 328 è stanziata la somma di 1 mln di euro.
 
Comma 331. Al fine di dotare il Paese di un’infrastruttura dedicata ad un progetto nazionale di genomica applicata alla sanità pubblica, volto alla realizzazione di un piano nazionale di implementazione medico sanitarie delle conoscenze e tecnologie genomiche con particolare riguardo al sequenziamento, analisi e valorizzazione scientifica delle sequenze genomiche della popolazione italiana, è istituito presso il Ministero delle Salute, un fondo di 5 mln di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.
 
Comma 332. Gli atti e i provvedimenti concernenti l’utilizzo del Fondo, la progettazione e la gestione del “Progetto genomi Italia”, sono adottati da una commissione denominata “Commissione nazionale genomi Italia” istituita con decreto del Ministero della Salute. La commissione, di durata triennale, individua entro 90 giorni dalla pubblicazione della presente legge, il o i soggetti, pubblici o privati, che si impegnano a cofinanziare il progetto nella misura non inferiore alle risorse destinate annualmente dallo Stato.
 
CONCORSO ALLA FINANZA PUBBLICA DELLE REGIONI E PROVINCE AUTONOME
Comma 388. Le Regioni assicurano un contributo alla finanza pubblica pari
 a 3.980 milioni di euro per il 2017 e 5.480 per ciascuno degli anni 2018 e 2019, nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza, da recepire con Intesa sancita dalla Conferenza Stato Regioni entro il 31 gennaio di ciascun anno. In assenza di intesa, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, i richiamati importi sono assegnati ad ambiti di spesa ed attribuiti alle singoli Regioni e province autonome, tenendo anche conto della popolazione residente e del Pil, e sono rideterminati i livelli di finanziamento degli ambiti individuati e le modalità di acquisizione delle risorse da parte dello Stato, considerando anche le risorse destinate al finanziamento corrente del Servizio sanitario nazionale.
 
DISPOSIZIONI DI SEMPLIFICAZIONE PER LA DICHIARAZIONE PRECOMPILATA
Comma 537. b) Tutti i cittadini, indipendentemente dalla predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata, possono consultare i dati relativi alle proprie spese sanitarie acquisiti dal Sistema Tessera Sanitaria mediante i servizi telematici messi a disposizione dal Sistema Tessera Sanitaria.
c) Asl, ospedali e cliniche che non invieranno i dati relativi alle prestazioni erogate dal 2015 al fine del loro inserimento nel 730 precompilato, o le invieranno in ritardo o con errori, rischieranno una multa da 100 euro a 2mila euro.
 
Ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi da parte dell’Agenzia delle entrate, nonché dei controlli sugli oneri deducibili e sugli oneri detraibili, entro il 28 febbraio di ciascun anno, gli enti, le casse e le società di mutuo soccorso aventi esclusivamente fine assistenziale e ifondi integrativi del Servizio sanitario nazionale che nell’anno precedente hanno ottenuto l’attestazione di iscrizione nell’Anagrafe dei fondi sanitari nonché gli altri fondi comunque denominati, trasmettono all'Agenzia dell'entrate, per tutti i soggetti del rapporto, una comunicazione contenente i dati relativi alle spese sanitarie rimborsate per effetto dei contributi versati. 
 
Giovanni Rodriquez

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