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Venerdì 08 APRILE 2011
Medicine complementari: due nuovi ddl per omeopatia e agopuntura
Presentati in Senato dal segretario della commissione Igiene e sanità, Luigi D’Ambrosio Lettieri, due disegni di legge per la regolamentazione dell’utilizzo delle metodiche della Medicina tradizionale cinese e dell’Agopuntura e dell’Omeopatia.
Uno studio del 2005 sulla popolazione italiana, ha messo in luce come circa otto milioni di concittadini (circa il 14% della popolazione residente) abbiano fatto ricorso a metodi di cura non convenzionali nei tre anni precedenti l'intervista. Si tratta quindi di un fenomeno che si è “radicato” nel sentire comune e che vede ancora oggi moltissimi italiani far ricorso a metodiche quali omeopatia (secondo la stessa indagine scelta dal 7% della popolazione), trattamenti manuali (6,4% degli italiani), fitoterapia e agopuntura (3,7% e 1,8% della popolazione), per citare le più utilizzate.
Rimane però aperta la questione di una loro regolamentazione giuridica: sul piano della responsabilità dell’operatore esistono specifiche pronunce. Prima tra tutte quella della Cassazione che ha definito le attività di medicina complementare come “atto medico” e ha quindi ricondotto le competenze in materia nell’ambito esclusivo dell’attività del medico. La stessa Federazione degli Ordini dei medici (la Fnomceo) ha esplicitato la propria posizione con due documenti: il primo –"Delibera e linee guida su Medicine e pratiche non convenzionali" – del maggio 2002; il secondo, più recente, ("Linee guida per la formazione nelle medicine e pratiche non convenzionali”), approvato dal Consiglio nazionale della Federazione il 12 dicembre 2009. In particolare il secondo documento stabilisce che esercizio delle medicine e delle pratiche non convenzionali, sia ammissibile “esclusivamente da parte del medico chirurgo e odontoiatra, in pazienti suscettibili di trarne vantaggio dopo un’adeguata informazione e l’acquisizione di esplicito consenso consapevole". Sempre sulle medicine non convenzionali ci sono state – e ci sono – attività di controllo, verifica e studio da parte degli Ordini provinciali dei medici, ma anche delle Regioni. In alcune delle quali (ad esempio, Lombardia, Emilia Romagna, Toscana, Piemonte e Lazio) alcune prestazioni, su tutte l’agopuntura, sono erogate presso ambulatori pubblici o accreditati.
Resta comunque un vuoto legislativo che, proprio in considerazione della diffusione e del ricorso alle medicine non convenzionali (o “alternative” o, ancora, “complementari”: la mancanza di uniformità su una loro comune definizione la dice lunga sulla necessità di regole ben definite) sarebbe importante colmare. Soprattutto nell’interesse del cittadino al quale va garantita, in ogni caso, la sicurezza e l’efficacia di metodiche da affidare a operatori che abbiano acquisito le loro competenze presso strutture formative riconosciute e controllare dallo Stato.
Proprio a questo obiettivo puntano i due disegni di legge (AS 2672 e AS 2673), presentati a Palazzo Madama da Luigi D’Ambrosio Lettieri, segretario della XII commissione Igiene e sanità, e vice presidente della Federazione degli Ordini dei farmacisti italiani.
I due progetti legislativi si riferiscono, rispettivamente al riconoscimento della Medicina tradizionale cinese e dell’Agopuntura, e dell’Omeopatia. Una disciplina, quest’ultima, che nel nostro Paese vive una realtà davvero singolare: in Italia, infatti, l'omeopatia non è riconosciuta come metodica terapeutica ma, al contrario, il medicinale omeopatico è pienamente legittimato e disciplinato (se ne occupano la direttiva 92/73/CEE i, il Decreto legislativo 185/95, la legge 347/97 e il Decreto legislativo 24 aprile 2006 n. 219 sul Codice europeo dei medicinali. Senza dimenticare che nella Farmacopea della Repubblica italiana, (XI edizione del 2002 e XII edizione 2008 ) sono riportate le monografie sulle preparazioni omeopatiche.
Proprio per porre rimedio a questa situazione, i due Ddl a firma di D’Ambrosio Lettieri, propongono una serie di misure che vanno dall’istituzione di appositi registri di esperti nelle discipline citate, preso gli Ordini dei medici, alla formazione di commissioni ministeriali incaricate di “promuovere la corretta divulgazione delle tematiche sanitarie in materia di medicina tradizionale cinese e medicina omeopatica”. Viene inoltre normato l’accreditamento di associazioni, società scientifiche ed enti di formazione nelle discipline oggetto dei Ddl, così come si affida al ministero dell’Università l’attivazione di corsi di formazione post laurea. Importante l’ultima disposizione relativa all’obbligatorietà del consenso informato da parte del paziente e alla possibilità di revoca successiva dello stesso consenso.
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