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Venerdì 01 APRILE 2016
Infermieri. Perché resto convinta che l’art. 49 del Codice vada abolito



Gentile Direttore,
vorrei rispondere agli interventi di questi giorni del Dott. Lebiu circa l’art. 49 del codice deontologico, la sua inopportunità e l’ordine di servizio. Mi sono già espressa su questo giornale nel merito, ma forse l’ho fatto in maniera troppo “fatata” per il presidente Lebiu, poco incisiva,  e quindi voglio essere più  “graffiante” nel rispondergli affinchè non abbia ad intendere di averci convinti tutti con il parere del suo legale e con le sue competenze “forensi”, dato che   egli considera il silenzio degli infermieri che non scrivono e non commentano come un assenso, vantando cosi una maggioranza che  è tale solo sulla carta.
 
L’art. 49 del Codice Deontologico degli infermieri – che qui riporto per comodità – sancisce che “l’infermiere, nell’interesse primario degli assistiti, compensa le carenze e i disservizi che possono eccezionalmente verificarsi nella struttura in cui opera. Rifiuta la compensazione, documentandone le ragioni, quando sia abituale o ricorrente o comunque pregiudichi sistematicamente il suo mandato professionale”.
 
Su tale norma - a seguito di recenti sentenze che hanno interessato alcuni infermieri ed aventi ad oggetto il loro demansionamento - si è sviluppato, proprio su questo giornale, un dibattito nell’ambito del quale sono emerse, principalmente, due posizioni. Quella di Luca Sinibaldi, di Chiara D’Angelo, del prof. Cavicchi, da me condivisa, favorevole all’abolizione di tale articolo; quella del Presidente del Collegio Ipasvi Carbonia Iglesias e del suo avvocato, favorevole invece al mantenimento del citato articolo.
 
Le principali motivazioni argomentate  a supporto della propria tesi dai sostenitori dell’art. 49 sono le seguenti:
a. nel nostro ordinamento è principio giurisprudenziale consolidato quello secondo il quale non può ritenersi che lo svolgimento occasionale e residuale rispetto a compiti propri della qualifica, sia sufficiente ad integrare un’ipotesi di svolgimento di mansioni inferiori vietato dalla legge; pertanto il riferimento al citato art. 49 contenuto nella motivazione di una di queste sentenze è del tutto irrilevante;
b. l’art. 49 è in linea con il Codice Deontologico che vuole un infermiere “responsabile dell’assistenza”; c. a fronte di un ordine di servizio illegittimo, l’infermiere è tenuto a contestarlo immediatamente e siccome la normativa vigente “non consente alcun pratico rifiuto, le disposizioni di servizio impartite, pur irrituali, non possono essere disattese e devono essere eseguite” il citato art. 49 è necessario perché colma “in via eccezionale carenze e disservizi”.
 
I colleghi sopra citati e Cavicchi in particolare hanno già espresso in modo chiaro, netto ed articolato le ragioni per le quali l’art. 49 non ha ragione di esistere e pertanto dovrebbe essere eliminato (già in precedenza anche Nursind e Caramello avevano chiesto la sua abolizione). Vorrei aggiungere solo alcune ulteriori brevi considerazioni in riferimento alle motivazioni dei “sostenitori” dell’art. 49. perché a mio parere, sono nel contempo, per un verso tanto saccenti quanto ovvie; per altro verso, marginali e  fuorvianti quanto infondate.
 
E’ principio generale logico e di buon senso, prima ancora che giuridico, quello secondo il quale se un lavoratore occasionalmente ed eccezionalmente è chiamato a svolgere una mansione non propria rispetto alla qualifica posseduta, non per questo, è tout court demansionato. Spetterà infatti al giudice, in caso di controversia, valutare il caso concreto che può poi avere molteplici sfaccettature. Ciò vale per tutti i lavoratori – e quindi anche per gli infermieri – ed è un principio giurisprudenziale consolidato pur a fronte di principi  generali che, per lo meno finora, hanno sempre affermato che il lavoratore è tenuto a svolgere le mansioni per le quali è stato assunto (si pensi all’art. 2103 del Codice Civile: “il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto”).
 
E’ ugualmente un principio generale logico e di buon senso, prima ancora che giuridico, quello secondo il quale a fronte di un ordine di servizio illegittimo il lavoratore può/deve contestarlo ma, a fronte della reiterazione dello stesso, deve attenervisi salvo poi, eventualmente, ricorrere al giudice per farne accertare l’illegittimità. L’art. 11 “obblighi del dipendente” Contratto Collettivo Comparto Sanità 2004, ex art. 28 lettera h del Contratto Collettivo Comparto Sanità del 1995 è, in proposito,  una norma di riferimento che prevede un meccanismo ben preciso di contestazione dell’ordine di servizio illegittimo che non fa certo venir meno il diritto del lavoratore di chiedere comunque al giudice l’accertamento del suo demansionamento.
 
Tale procedura è peraltro formulata sulla falsariga di quanto previsto nel pubblico impiego ove la contestazione dell’ordine di servizio illegittimo è disciplinata  dall’art. 17 del DPR 10.1.1957 n. 3, ancora in vigore, e prevede il c.d. atto di rimostranza con il quale il lavoratore che contesta l’ordine ricevuto, salvo reiterazione scritta dello stesso, è esonerato dalla sua attuazione. Tutto ciò vale, ovviamente, anche per il lavoratore infermiere. Si tratta però di procedure formali, tecniche, peraltro scarsamente attuate, che non incidono, sostanzialmente, sulla problematica oggetto di discussione (i casi di contestazione formale di ordini di servizio sono pochi; i casi di ricorso al giudice rari e ciò avviene solo quando il lavoratore “non ce la fa più”).
 
A fronte di questo  composito, contesto generale di riferimento l’art. 49 di cui si discute, nella sostanza, formalizza - in punto di mansioni - l’eccezione (riconosciuta dalla giurisprudenza) rispetto alla regola generale (sancita dalla legge). Tale norma non è quindi contraria alla legge; non la sostituisce (né potrebbe farlo); non è necessaria (il sistema esistente è già “completo”). Tale norma deve essere abolita perché è inopportuna e pertanto come dice Daniele Carbocci ci rende schiavi..
 
Come infermiera - e per le ragioni già espresse nei precedenti articoli ai quali rinvio - ritengo che il nostro codice di comportamento non debba contenere la formalizzazione dell’”eccezione”, ma debba restare valido solo il “principio generale” sancito dalla legge; sarà poi l’infermiere a decidere come comportarsi in concreto e quindi il giudice, eventualmente, a valutare il singolo caso concreto.
 
Nella pratica di tutti i giorni  gli infermieri che hanno la forza ed il coraggio di ricorrere al giudice sono davvero pochissimi, ed è facile comprendere perché.  La semplice esistenza dell’art. 49, in qualche modo, rafforza e giustifica la posizione del datore di lavoro allorché chiede all’infermiere di svolgere mansioni inferiori non proprie e nel contempo indebolisce e scoraggia l’infermiere nel far valere il proprio ruolo, nel contestare l’ordine, nel ricorrere al giudice.
 
Allorché poi il giudice si troverà a decidere casi che vedono coinvolti degli infermieri dovrà comunque valutare e citare l’art. 49 in quanto norma esistente (come peraltro accaduto nella sentenza n. 8132/2015 della Corte d’Appello di Roma); tale articolo potrà comunque influire sul convincimento del giudice ed essere riportato nelle motivazioni delle sue decisioni (non a favore degli infermieri), come nel caso della sentenza qui sopra citata.
 
La responsabilità dell’infermiere, in tema di mansioni, non gli deriva dall’art. 49, ma dal suo essere infermiere .Ecco perché tale norma è comunque, quanto meno, superflua. Ma la stessa aggiunge comunque un quid - rispetto alle norme ed ai principi esistenti – comunque negativo per l’infermiere.
 
Ciò senza tener conto poi che la formulazione della norma non sembra particolarmente felice quando  afferma che l’infermiere “compensa” eventuali carenze e disservizi. La norma sembra voler attribuire all’infermiere, formalmente, un ruolo che lo stesso non ha: quello di colui che, per espressa previsione normativa, sopperisce ad eventuali carenze e disservizi della struttura.
 
Chiariamoci le idee, tra noi infermieri innanzitutto, circa il ruolo dell’infermiere, le competenze, le autonomie, siamo certi che, proprio noi infermieri, vogliamo formalmente auto-attribuirci tale ulteriore indebito ruolo che - in base alla formulazione dell’art. 49 - sembra peraltro ben più pregnante rispetto all’occasionale svolgimento di una mansione inferiore che la giurisprudenza riconosce, in via di eccezione, come possibile senza integrare gli estremi del demansionamento?
 
Le osservazioni espresse dal Presidente del Collegio Ipasvi Carbonia Iglesias e dal suo avvocato sono principalmente di natura tecnico-giuridica (si soffermano sull’aspetto giudiziale e di contestazione formale dell’ordine di servizio che nella pratica sono ipotesi marginali) e ben poco dicono circa l’opportunità della norma.
 
Il citato Presidente Ipasvi conclude comunque poi che l’art. 49 riveste una importanza “capitale” perché “consente il governo del contenzioso: si colmano in via eccezionale carenze e disservizi e si coinvolge la rappresentanza professionale che orienta e tutela il comportamento degli iscritti anche a tutela dei cittadini”.
 
Il pensiero è tutt’altro che chiaro. Ma pur senza cercare di approfondirne l’oscuro contenuto vien da chiedersi comunque: se davvero l’art. 49 si prefigge tali scopi, lo stesso può trovare posto nel Codice Deontologico dell’infermiere. Continuo, sempre più convinta, a pensare di no.
 
L’ostinarsi a mantenerlo è segno non di lucidità, ma di debolezza. Gli infermieri, Tutti, non lo vogliono.
 
Marcella Gostinelli
Infermiera, Dirigente sanitario 

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