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03 APRILE 2016
Il medico è un “professionista sanitario”



Gentile direttore,
sono rimasto veramente perplesso di fronte alla lettura del grido di dolore  “Chi e perché vuole toglierci il diritto di chiamarci medico” di Riccardo Spampinato e Giuseppe Bonsignore. Gli autori, sindacalisti medici di una importante sigla della dirigenza medica come la Cimo, lamentano che nel recente ddl Gelli sia stata coniata l’espressione “esercente la professione sanitaria” e paragona questa espressione a una ipotetico “esercente la professione scolastica” in cui includere “preside, insegnanti, amministrativi e bidelli”. Poi si inoltrano a paventare il rischio della “cancellazione per legge del medico” e del fatto che il medico sia stato spogliato della “dignità” e altre argomentazioni, francamente, sproporzionate.
 
In questa sede però desidero puntualizzare l’assunto di partenza che è falso. La denominazione “esercente la professione sanitaria” è stata utilizzata già dalla legge Balduzzi nel 2012. L’articolo 3 del DL 158/2012 è rubricato come “responsabilità professionale dell’esercente le professioni sanitarie”.
 
La questione dell’inquadramento del medico come “professione sanitaria” è però di antica data. Il Testo unico delle leggi sanitarie del 1934 già parlava di professioni sanitarie includendo principalmente il medico. Si parlava di “sanitari condotti” includendo, anche  la levatrice (poi ostetrica) oltre al medico; l’ufficiale sanitario era un ufficiale medico; quando si parlava dell’esercizio delle professioni sanitarie – titolo II capo I – si parlava anche, e soprattutto,  dei medici. Si operava una distinzione tra professioni sanitarie principali (medico, veterinario) dalle professioni sanitarie ausiliarie (infermiere e levatrice) poi venuta meno nel 1999 con l’approvazione dell’art. 1, comma 1, della legge 42. Da quel momento in poi, il medico, rientra giuridicamente nelle “professioni sanitarie” insieme a oltre venti professioni.
 
Anche il codice penale, già da tempi non sospetti, utilizza l’espressione “esercenti le professioni sanitarie” (art. 374 bis) e altro articolo specifica che “chiunque nell’esercizio di una professione sanitaria…” (art. 365).
 
Potremo andare avanti e ricordare che quando, dopo gli eventi bellici e il fascismo, furono ricostituiti gli ordini professionali, nella normativa ordinistica, tutt’oggi vigente (sic), si parla di “Ricostituzione degli ordini delle professioni sanitarie” (D. Lgs 233/1946 e DPR 221/1950) laddove per “sanitario” si intendono una pluralità di professioni tra cui il medico.
Potremo continuare, ma ci fermiamo qui.
 
Il paragone con la scuola è metodologicamente sbagliato perché accomuna figure intellettuali a figure meramente esercitanti un lavoro manuale e quindi non paragonabili con il mondo professionale sanitario di cui si discute.
 
Il cahier de doleances di Spampinato e Bonsignore  parte quindi da presupposti sbagliati e quando gli autori invocano addirittura il “ravvedimento della politica” per riparare all’omologazione terminologica non si rendono conto di chiedere un intervento su decine di testi legislativi degli ultimi novanta anni. Francamente un intervento lessicale eccessivo…
Il “ravvedimento della politica” andrebbe invocato per tanto altro, ma non certo per questo aspetto.
 
Luca Benci
Giurista

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