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Martedì 24 MAGGIO 2016
Aborto e fine vita. Obiezione di coscienza per i farmacisti. In Commissione alla Camera il ddl Gigli e Sberna (Centro Democratico)

La proposta di legge prevede che il farmacista possa rifiutarsi di consegnare un farmaco o un dispositivo medico, anche con ricetta del medico, in caso di prodotti potenzialmente abortivi o finalizzati alla sedazione terminale. IL TESTO DELLA PROPOSTA DI LEGGE.

La proposta di legge, d’iniziativa dei deputati Luigi Gigli e Mario Sberna (esponenti del gruppo parlamentare Democrazia Solidale - Centro Democratico), recante “Disposizioni concernenti il diritto all’obiezione di coscienza per i farmacisti” (AC 3805)Si è stata assegnata alla Commissione XII (Affari sociali) della Camera.
 
L’atto intende consentire ad ogni farmacista titolare, direttore o collaboratore di farmacia, pubblica o privata, di rifiutarsi, per motivi di coscienza, di consegnare a chi glielo richieda, anche esibendo la relativa prescrizione medica, qualsiasi dispositivo, medicinale o sostanza che il professionista giudichi, atto a produrre effetti anche potenzialmente abortivi, ovvero che risulti prescritto ai fini della sedazione terminale.
 
I farmacisti in questione hanno l’obbligo di dare comunicazione della propria obiezione di coscienza al titolare della farmacia ovvero al direttore dell'azienda ospedaliera, nel caso si tratti di personale dipendente, o al direttore sanitario, nel caso si tratti di personale dipendente da una struttura sanitaria privata autorizzata o accreditata, i quali, a loro volta, sono tenuti a fornire le opportune informazioni sull'ubicazione delle strutture più vicine nelle quali operino farmacisti non obiettori di coscienza.
 
La dichiarazione di obiezione di coscienza deve essere comunicata dal titolare della farmacia ovvero dal direttore dell'azienda ospedaliera o dal direttore sanitario della struttura sanitaria privata autorizzata o accreditata all'assessore regionale competente che provvede a inviare a tutte le farmacie, per l'affissione al pubblico, l'elenco delle farmacie del comune, se capoluogo di provincia, o dei comuni limitrofi, negli altri casi, nelle quali non è stata sollevata l'obiezione di coscienza.

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