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Martedì 15 NOVEMBRE 2016
Cassazione: rapporto contrattuale cliente-odontotecnico non sussiste



Gentile direttore,
la Corte di Cassazione si è espressa in una recente sentenza e chiarisce in modo inconfutabile che “l’attività di progettazione, preparazione e collocazione nel cavo orale del cliente di una protesi dentaria implica l’esecuzione di operazioni e manovre vietate agli odontotecnici dall’art. 11 del r.d. n. 1334 del 1928, poiché riservate ai sanitari iscritti negli albi professionali dei medici chirurghi e degli odontoiatri, sicché, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2229 e 2231 c.c. e in relazione all’art. 418 c.c. la nullità assoluta del rapporto contrattuale, intercorso al riguardo tra odontotecnico e cliente, deve essere rilevata d’ufficio dal giudice, ciò che implica, ad un tempo, l’insussistenza del diritto del professionista al compenso e il diritto del cliente a ripetere, invece, quanto a tale titolo corrisposto”. 
 
In buona sostanza si potrebbe commentare prima il danno e poi la beffa. L’incauto utente che si sia rivolto ad un odontotecnico istaurando un presunto rapporto contrattuale per la prestazione di cure odontoiatriche, in caso di inadempimento e/o danni rivenienti dalla predetta cura non potrà utilizzare lo strumento della responsabilità contrattuale considerato che il contratto è nullo ab origine e tale  nullità è rilevabile d’ufficio da qualsiasi giudice.
 
Quindi non si potrà mai parlare di inesatto adempimento di prestazioni proprio perché l’odontotecnico non ha la veste giuridica per svolgere le prestazioni di cui trattasi.
 
Ovviamente potrà sempre essere seguita in caso di lesioni la strada della responsabilità extracontrattuale che però, come ormai sappiamo, è più complessa da comprovare considerato che l’onere della prova sarebbe a carico del danneggiato.
 
Questa sentenza ancora una volta fa giustizia in un campo su cui molti fanno strumentalmente confusione come ad esempio alcune notizie apparse sul sito www.odontotecnicoamito.com che vorrebbe pubblicizzare l’apertura di laboratori odontotecnici aperti al pubblico che non prevedono ovviamente la presenza dell’odontoiatra tentando di instaurare un rapporto diretto di cura fra l’odontotecnico e il paziente.
 
Ancora una volta la Giurisprudenza fa giustizia di queste iniziative e credo sia necessario attivarsi ancora di più per far comprendere all’opinione pubblica che rivolgersi ad un odontotecnico per risolvere problemi di salute odontoiatrica, oltre che pericoloso, è anche controproducente ai fini della tutela dei proprio diritti anche economici.
 
Giuseppe Renzo
Presidente Commissione Albo Odontoiatri (CAO)

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