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Giovedì 29 DICEMBRE 2016
Milleproroghe. Un anno in più per la nuova governance farmaceutica, per nuova remunerazione grossisti e farmacie e per i concorsi Ssn

Il Consiglio dei Ministri ha varato oggi il provvedimento che proroga diverse misure di legge in scadenza e non ancora applicate. Per la sanità tre principali proroghe: quella al 31 dicembre 2017 per la nuova governance del farmaco, quella al 1 gennaio 2018 per la nuova remunerazione della filiera farmaceutica e poi un anno in più per attuare tutte le misure previste dalla stabilità 2016 per far fronte all’emergenza occupazionale nel Ssn. IL DECRETO.

Slitta di un anno la revisione della governance farmaceutica e del nuovo sistema di remunerazione di farmacisti e grossisti. Un anno in più anche per i concorsi del personale del Ssn per far fronte all’orario di lavoro europeo.
 
Sono queste le principali misure di interesse sanitarie previste dal decreto Milleproroghe varato oggi dal Consiglio dei Ministri.
 
Proroga di un anno per la governance farmaceutica.
Il riferimento è all’articolo 21, comma 1 del decreto legge 113/2016, convertito con legge 160/2016.
 
Ecco come cambia il testo:
 
1.  In  considerazione  della  rilevanza  strategica  del   settore farmaceutico, ai fini degli obiettivi di politica  industriale  e  di innovazione del Paese, e del contributo fornito dal predetto  settore agli obiettivi di salute,  nell'ambito  dell'erogazione  dei  Livelli essenziali    di    assistenza,    nonche'    dell'evoluzione     che contraddistingue tale  settore,  in  relazione  all'esigenza  di  una revisione, da compiersi entro  il  31  dicembre  2017 (ndr. prima la data prevista era il 31 dicembre 2016),  del  relativo sistema di governo in  coerenza  con  l'Intesa  sancita  in  sede  di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le province autonome di Trenta e di Bolzano  il  2  luglio  2015,  fermi restando gli equilibri di finanza pubblica  previsti  a  legislazione vigente, alle  procedure  di  ripiano  della  spesa  farmaceutica  si applicano i commi da 2 a 23.
 
Proroga di un anno della revisione del sistema di remunerazione di grossisti e farmacisti
Il riferimento è all’articolo 15 (quinto periodo) del decreto legge 95/2012 convertito con legge 135/2012.
 
Ecco il nuovo testo:
 
Entro il 1° gennaio 2018 (ndr. Prima la scadenza era il 1° gennaio 2017), l'attuale sistema di remunerazione della filiera distributiva del farmaco  è  sostituito  da  un  nuovo metodo, definito con decreto del Ministro della salute,  di  concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in  sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base  di  un  accordo tra le  associazioni  di  categoria  maggiormente  rappresentative  e l'Agenzia italiana del farmaco per gli aspetti  di  competenza  della medesima Agenzia, da emanare  entro  novanta  giorni  dalla  data  di entrata in vigore della legge di conversione  del  presente  decreto, secondo i criteri stabiliti dal  comma  6-bis  dell'articolo  11  del decreto-legge 31 marzo 2010, n. 78,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. In caso di mancato accordo  entro i termini di cui al periodo precedente, si provvede con  decreto  del Ministro della salute, di concerto con il  Ministro  dell'economia  e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente  per  i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e di Bolzano, sentite le Commissioni parlamentari competenti. Solo  con l'entrata in vigore del nuovo metodo  di  remunerazione,  cessano  di avere efficacia le vigenti disposizioni che  prevedono  l'imposizione di sconti  e  trattenute  su  quanto  dovuto  alle  farmacie  per  le erogazioni in regime di Servizio  sanitario  nazionale.  La  base  di calcolo per definire il nuovo metodo di remunerazione è riferita  ai margini vigenti al  30  giugno  2012.  In  ogni  caso  dovrà  essere garantita l'invarianza dei saldi di finanza pubblica.
 
Proroga di un anno per il calcolo del fabbisogno e per l’effettuazione dei concorsi per il personale del Ssn a fronte dell’entrata in vigore dell’orario di lavoro europeo e proroga stipula nuovi contratti flessibili.
Il riferimento è alla legge di stabilità dello scorso anno, in particolare il comma 543 dell’articolo 1 del provvedimento.
 
Ecco come cambia:
 
543. In deroga a quanto previsto dal  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei  ministri  6  marzo  2015,  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale n. 94 del 23 aprile 2015, in  attuazione  dell'articolo  4, comma 10, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013,  n.  125,  gli  enti  del Servizio sanitario nazionale possono indire,  entro  il  31  dicembre 2017, (ndr. Prima la scadenza era il 31 dicembre 2016) e concludere, entro il 31 dicembre 2018, (ndr. La precedente scadenza era il 31 dicembre 2017) procedure  concorsuali straordinarie    per    l'assunzione     di     personale     medico, tecnico-professionale e infermieristico, necessario a far fronte alle eventuali esigenze assunzionali emerse in relazione alle  valutazioni operate nel piano di fabbisogno del personale secondo quanto previsto dal comma 541. Nell'ambito delle medesime procedure concorsuali,  gli enti del Servizio  sanitario  nazionale  possono  riservare  i  posti disponibili, nella misura massima del  50  per  cento,  al  personale medico, tecnico-professionale e infermieristico in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, che  abbia  maturato  alla data di pubblicazione del bando almeno tre anni  di  servizio,  anche non continuativi, negli ultimi cinque  anni  con  contratti  a  tempo determinato,   con   contratti   di   collaborazione   coordinata   e continuativa o con altre forme di rapporto di lavoro flessibile con i medesimi enti. Nelle more della conclusione delle medesime procedure, gli enti del Servizio sanitario nazionale continuano ad avvalersi del personale di cui al precedente periodo, anche in deroga ai limiti  di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31  maggio  2010,  n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge  30  luglio  2010,  n. 122. In relazione a tale deroga,  gli  enti  del  Servizio  sanitario nazionale, oltre alla prosecuzione dei rapporti di cui al  precedente periodo, sono autorizzati  a  stipulare  nuovi  contratti  di  lavoro flessibile esclusivamente ai sensi del  comma  542  fino  al  termine massimo del 31 ottobre 2017 (ndr. la precedente scadenza era il 31 ottobre 2016).
 
Altre proroghe.
Pubbliche amministrazioni:
- viene prorogata fino al 31 dicembre 2017 l’efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni;
- vengono prorogati al 31 dicembre 2017 i contratti di lavoro a tempo determinato nonché i contratti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto;
- vengono prorogati al 31 dicembre 2017 i contratti a tempo determinato per province e città metropolitane per i centri per l’impiego.
 
 
Ambiente:
- viene prorogato fino al 31 dicembre 2017 il subentro del nuovo concessionario e il periodo in cui continuano ad applicarsi gli adempimenti e gli obblighi relativi alla gestione dei rifiuti antecedenti alla disciplina del Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (Sistri). È altresì prorogato fino al subentro del nuovo concessionario e comunque non oltre il 31 dicembre 2017 anche il dimezzamento delle sanzioni concernenti l’omissione dell’iscrizione al Sistri e del pagamento del contributo per l’iscrizione stessa.

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