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Venerdì 13 GENNAIO 2017
Maculopatie. Consiglio di Stato: “Riconfezionamento per uso intravitreale di Avastin possibile anche nelle farmacie territoriali”
I giudici di Palazzo Spada ribaltano una sentenza del Tar che aveva bocciato un ricorso presentato nel 2014 da una farmacia territoriale contro una determina Aifa. “Illogica e insufficiente la motivazione addotta dall’Aifa nel decretare la riserva alle sole farmacie ospedaliere della possibilità di frazionare e confezionare l’Avastin per la sua utilizzazione off label per l'uso intravitreale”. LA SENTENZA
Il frazionamento e il nuovo confezioanmento del bevacizumab (Avastin) per l’impiego off label nel trattamento di maculopatie e glaucoma può essere svolto anche nelle farmacie territoriali. A stabilirlo il Consiglio di Stato che ha ribaltato la decisione di primo grado del Tar Lazio e ha accolto il ricorso presentato nel 2014 da un titolare di farmacia bresciano secondo contro la determina Aifa riserva alle sole farmacie ospedaliere della possibilità di ripartire l’Avastin per la sua utilizzazione off label.
I giudici hanno accolto la tesi del farmacista secondo cui “il discrimine può fondarsi sulle attrezzature di cui sono dotate le farmacie pubbliche e private, ma non sulla loro natura pubblica o privata, in quanto essa non implica di per sé la maggiore qualificazione professionale e la maggiore sicurezza nel compimento dell’attività tecnico professionale, che deve necessariamente rispondere ai medesimi standard di qualità”.
Per questo motivo “la garanzia di sterilità (che era stata prevista in un parere espresso nell’aprile precedente dal Consiglio superiore di Sanità) non può giustificarsi con la sola natura ospedaliera della farmacia incaricata del confezionamento del prodotto, ma, semmai, con la previsione delle necessarie dotazioni tecniche e metodiche da utilizzarsi, ritenute idonee a scongiurare la contaminazione del prodotto durante la lavorazione”.
Così per i giudici “sono quindi condivisibili le affermazioni dell’appellante, dirette a sostenere l’illogicità e l’insufficienza della motivazione addotta dall’AIFA nel decretare la riserva alle sole farmacie ospedaliere della possibilità di ripartire l’Avastin per la sua utilizzazione off label”.
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