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Mercoledì 22 MARZO 2017
Farmaci. Tar annulla delibera Piemonte su obiettivi economico-gestionali Asl: “Regione non può decidere su equivalenza terapeutica e vincolare medici”

La vicenda riguarda la valutazione di sovrapponibilità tra la rosuvastatina e le altre statine operata dalla Regione al di fuori delle sue competenze. Nella delibera "si esprime un concetto del tutto analogo a quello di equivalenza terapeutica", che rientra, invece, nella competenza esclusiva dell'Aifa. Inoltre, se la Regione può indicazioni di massima volte a privilegiare l’uso di un farmaco meno costoso, "tali indicazioni non possono essere vincolanti per i medici". LA SENTENZA

Il Tar ha annullato la delibera della Giunta Regionale del Piemonte relativa agli obiettivi economico-gestionali delle aziende sanitarie locali, accogliendo il ricorso di AstraZeneca, ad adiuvandum con Fimmg. Due le principali contestazioni: la prima riguarda la valutazione di sovrapponibilità tra la rosuvastatina e le altre statine, vale a dire tra medicinali con diversi principi attivi, che appare operata dalla Regione Piemonte "al di fuori delle sue competenze, poiché esprime un concetto del tutto analogo a quello di equivalenza terapeutica, per stabilire la quale la disposizione predetta predica la competenza esclusiva dell'Agenzia Italiana del Farmaco alla quale le Regioni non possono certamente sostituirsi".
 
"Nel caso di specie, non sussistono motivate e documentate valutazioni espresse dall'Aifa circa la sovrapponibilità tra il Crestor, principio attivo rosuvastatina, e i farmaci appartenenti alla stessa classe terapeutica (statine), e dunque circa la sostituibilità del primo con i secondi", si legge nella sentenza.
 
Il secondo punto contestato, riguarda invece la libertà prescrittiva del medico curante. Come ricordato dai giudici amministrativi, la scelta del principio attivo più idoneo da parte del medico prescrittore può essere sottoposta dalla Regione a limitazioni, nell'esercizio del potere e per le finalità di risparmio della spesa farmaceutica, n relazione al conseguimento delle "soglie di adeguatezza prescrittiva". Tuttavia, tali limitazioni possono però essere disposte solo qualora risulti la equivalenza terapeutica tra medicinali basati su diversi principi attivi.
 
"Ne consegue - si spiega nella sentenza - che una limitazione regionale non assistita dalla mediazione della valutazione qualificata e insostituibile dell’AIFA finisce per risultare lesiva delle prerogative professionali dei medici in ordine alla scelta della cura più appropriata, ovvero invasiva di un ambito di competenza specialistico che la Regione non può condizionare se non nei limiti sopra segnalati".
 
La determinazione regionale, pur essendo strutturata attraverso raccomandazioni e incentivi non vincolanti, implica comunque "un forte vincolo di cui i direttori generali delle Asl e, loro tramite, i medici curanti operanti sotto le direttive delle rispettive Asl, devono ben tenere conto, limitandone di fatto la piena libertà prescrittiva attraverso meccanismi sanzionatori o premiali, oltre che di monitoraggio delle prescrizioni e dei trattamenti terapeutici, in grado di indurli a conformare la prescrizioni dei farmaci agli obiettivi prioritari di risparmio".
 
Le previsioni della delibera contestate correlano, infatti, in modo rigido e automatico al mancato raggiungimento degli obiettivi di salute e assistenziali (tra i quali sono inclusi anche gli obiettivi di contenimento della spesa sanitaria regionale), non solo la mancata attribuzione della quota integrativa del trattamento economico dei direttori generali, ma anche una valutazione in termini di grave inadempimento contrattuale, tale da comportare la decadenza del dirigente dall’incarico.
 
"Pertanto - conclude il dispositivo - le previsioni in esame, pur non vincolando direttamente libertà prescrittiva dei medici curanti, paiono certamente in grado di ingenerare nei destinatari (e nel personale medico operante sotto le direttive delle rispettive Asl) una propensione ad uniformarvisi, facendo così prevalere logiche di risparmio a discapito del parametro dell’appropriatezza della cura".

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