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Mercoledì 03 MAGGIO 2017
La Cassazione accoglie ricorso di un medico condannato per lesioni. Il nuovo processo dovrà tener conto della legge Gelli 

La Cassazione penale rinvia alla Corte di Appello di Ancona il caso di un medico condannato per lesioni colpose in quanto la Corte territoriale non avrebbe preso in consderazione una serie di evidenze che escluderebbero e/o attenuerebbero la colpa grave. E dovendo la Corte di Appello riformulare il giudizio, la Cassazione li sollecita anche, per la prima volta, a considerare quanto prescritto dalla nuova legge 24/2017 sulla repsonsabilità professionale, in quanto più favorevole della Balduzzi. LA SENTENZA.

La legge 24/2017 sulla responsabilità professionale fa il suo ingresso nelle aule di tribunale. Anzi, in Cassazione. E diventa protagonista del rinvio alla Corte di Appello di Ancona da parte dei giudici di Palazzo Spada di una sentenza con cui era stato condannato un medico per lesioni colpose (art. 590, commi 1 e 2 codice penale) con tre motivazioni:
- per colpa consistita nella programmazione ed effettuazione di un intervento chirurgico gastroesofageo presso una struttura priva delle necessarie apparecchiature tecniche ed in assenza di controllo endoscopico;
- per aver omesso di effettuare indagini non invasive, che avrebbero consentivo di accertare l'esito dell'intervento e l'eventuale presenza di fistola esofago-mediastinica;
- per aver ritardato, pur dopo il riscontro della presenza di una fistola esofago-mediastinica, il trasferimento della paziente presso un centro clinico attrezzato.
 
La Cassazione ha annullato il provvedimento anzitutto per carenza della motivazione per quanto riguarda l’esistenza del nesso di casualità  e si è poi  occupata altresì dei profili di rimproverabilità colposa della condotta tenuta dal sanitario-imputato, considerato che il giudice del rinvio si troverà a dover giudicare in vigenza della nuova normativa.
 
Secondo la sentenza, la Corte territoriale parte dal fatto che il medico non ha utilizzato l’endoscopio per il controllo e che la fistola della paziente venne perciò diagnosticata con grave ritardo. La Cassazione giudica il ragionamento carente, “giacché il Collegio omette del tutto di confrontarsi con le allegazioni difensive, supportate da prove dichiarative, conducenti a ritenere che in realtà venne impiegata l’endoscopia intraopera-toria. Oltre a ciò, in sentenza non viene analizzato l’ulteriore profilo, che assume valenza diri-mente, rispetto all’indagine causale: il fatto che la fistola, nel momento in cui si addebita al medico di aver omesso di utilizzare l’endoscopio, fosse già insorta e quindi percepibile dal sanitario”.
 
Le lacune evidenziate quindi, inficiano secondo la Cassazione la conclusione della Corte d’Appello e “impongono l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata, affinché i giudici procedano a nuovo esame della questione concernente la riferibilità causale degli eventi lesivi alla condotta attiva ed omissiva posta in essere dal sanitario odierno imputato, alla luce dei principi di diritto sopra richiamati”.   
 
La Cassazione nel suo rinvio ha quindi giudicato carenti le motivazioni di quest’ultima per quanto riguarda la condotta omissiva. Secondo la Cassazione era necessario considerare fin dal primo grado di giudizio la responsabilità sanitaria secondo l’art. 3, comma 1, della legge 8 novembre 2012, n. 189, dove è stabilito: “L’esercente la professione sanitaria che nello svolgimento della propria attività si attiene a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica non risponde penalmente per colpa lieve”.
 
Secondo la Cassazione, la Corte d’Appello avrebbe dovuto verificare se la condotta del medico era aderente ad accreditate linee guida e se la stessa fosse “connotata da colpa grave”, nell’attuazione direttive scientifiche. Dal contenuto della sentenza impugnata, le valutazioni effettuate per quanto riguarda la colpa, prescindono secondo i giudici “da ogni considerazione rispetto al tema delle linee guida e delle prassi terapeutiche; e la verifica che è stata operata in riferimento al grado della colpa muove dal rilievo afferente alla ritenuta inadeguatezza delle apparecchiature presenti presso la Casa di Cura, questione che peraltro non è stata conferentemente analizzata”.
 
La sentenza della Corte di Appello “risulta vulnerata” anche dalla violazione di legge legata alla mancata applicazione delle regole che erano applicabili al momento del processo. Il ricorso sulla carenza motivazionale rispetto ai profili di colpa della condotta, manca dell’accertamento dell’”elemento soggettivo della fattispecie”.
La Corte regolatrice – si legge nella sentenza - ha precisato che la limitazione della responsabilità del medico in caso di colpa lieve, prevista dall’art. 3, comma primo, L. 189/2012, opera, se la condotta professionale è conforme alle linee guida ed alle buone pratiche, anche nell’ipotesi di errori connotati da profili di colpa generica diversi dall’imperizia.
 
“Pertanto – afferma la Cassazione - pure a fronte del riferimento al profilo della negligenza, operato dalla Corte di Appello di Ancona, i giudici del merito non erano esonerati dal dovere di analizzare il caso concreto, secondo i richiamati parametri introdotti dalla novella del 2012”.
 
A questo punto, visto il rinvio, la Cassazione prende la palla al balzo per ricordare alla Corte d’Appello che anche se la legge 24 non era entrata pienamente in vigore al momento della sentenza (lo è dal 1° aprile) sul giudizio di rinvio la nuova norma avrà comunque effetto.
La legge infatti oggi prevede che se l'evento lesivo si è verificato a causa di imperizia, la punibilità del sanitario è esclusa quando sono rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida come definite e pubblicate ai sensi di legge. E se mancano valgono le buone pratiche clinico-assistenziali, sempre che le raccomandazioni previste dalle linee guida risultino adeguate al caso.
 
La Corte d'appello quindi, dovrà ora verificare l'ambito applicativo della nuova norma, concentrando la propria attenzione sull'individuazione della legge più favorevole tra quelle che si sono succedute, secondo i criteri alternativi dell'irretroattività della modificazione sfavorevole o della retroattività della nuova normativa favorevole.
 
Sottolinea la Cassazione che “ai fini della imputazione del nesso causale dell’evento, il giudice di merito deve sviluppare un ragionamento esplicativo che si confronti adeguatamente con le particolarità della fattispecie concreta, chiarendo che cosa sarebbe accaduto se fosse stato posto in essere il comportamento richiesto all’imputato dall’ordinamento”.
La Cassazione afferma che già nel giudizio di primo grado era presente la fattispecie dell’art. 3, comma 1, della legge 8 novembre 2012, n. 189 (legge Balduzzi) secondo cui: “L’esercente la professione sanitaria che nello svolgimento della propria attività si attiene a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica non risponde penalmente per colpa lieve”. La Corte di Appello avrebbe dovuto quindi anzitutto verificare se la condotta dell’imputato fosse in linea con le linee guida e successivamente se questa rientrasse nella colpa lieve.
Ma non l’ha fatto e per questo la Cassazione ha annullato la sentenza con rinvio.
 
Per quanto riguarda il coinvolgimento della legge 24/2017, l’articolo 6 introduce l’art. 590-sexies c.p. in cui si stabilisce che  “se i fatti di cui agli articoli 589 e 590 sono commessi nell’esercizio della professione sanitaria, si applicano le pene ivi previste salvo quanto disposto dal secondo comma.
Qualora l’evento si sia verificato a causa di imperizia, la punibilità è esclusa quando siano rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida come definite e pubblicate ai sensi di legge, ovvero in mancanza di queste, le buone pratiche clinico-assistenziali, sempre che le raccomandazioni previste dalle predette linee guida siano adeguate alle specificità del caso concreto”.
 
Quindi, secondo la Cassazione, questo avrà valore “nell’ambito del giudizio di rinvio, posto che la Corte di Appello, chiamata a riconsiderare il tema della responsabilità dell’imputato, dovrà verificare in concreto l’ambito applicativo della sopravvenuta normativa in tema di responsabilità colposa per morte o lesione personali provocate da parte del sanitario.
E lo scrutinio dovrà specificamente riguardare l’individuazione della legge ritenuta più favorevole, tra quelle succedutesi nel tempo, da applicare al caso in giudizio, ai sensi dell’art. 2, comma secondo del C.P., secondo gli alternativi criteri della irretroattività della modificazione sfavorevole ovvero della retroattività della nuova disciplina più favorevole. L’art. 6 comma secondo, legge n. 24/2017 infatti, abroga espressamente il più volte citato art. 3 della legge Balduzzi”.

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