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Venerdì 07 LUGLIO 2017
All'Aran la direttiva Madia per il rinnovo dei contratti. Ora tocca ai Comitati di settore, poi i tavoli si potranno avviare 

Il 6 luglio è stata inviata ufficialmente all'Aran la direttiva Madia per il rinnovo dei contratti, praticamente "l'atto di indirizzo degli atti di indirizzo". Ora, appena i Comitati di settore avranno verificato i loro specifici atti di indirizzo, la partita dei contratti potrà partire con rinnovi comunque condizionati, per quanto riguarda almeno la sanità, dall’attesa degli ulteriori fondi che la legge di Bilancio dovrà stanziare. LA DIRETTIVA E LA LETTERA DI TRASMISSIONE ALL'ARAN.

E’ stata trasmessa ufficialmente il 6 luglio all’Aran la direttiva Madia per il rinnovo dei contratti. Ora, appena i Comitati di settore avranno verificato i loro atti di indirizzo, la partita dei contratti potrà partire con rinnovi comunque condizionati, per quanto riguarda almeno la sanità, dall’attesa degli ulteriori fondi che la legge di Bilancio dovrà stanziare per adeguare le retribuzioni all’accordo con i sindacati del novembre 2016.
 
Nella direttiva infatti si fissano anche le cifre economiche. Le risorse per il contratto 2016-2018 a carico del bilancio dello Stato per la contrattazione collettiva e i miglioramenti economici del personale dipendente delle amministrazioni statali in regime di diritto pubblico sono: 300 milioni per il 2016, 900 milioni per il 2017 e 1.200 milioni “a decorrere” dal 2018. E corrispondono allo 0,36% nel 2016, all’1,09% nel 2017 e all’1,45% nel 2018, al netto dell’indennità di vacanza contrattuale (in sostanza si aggiungono a questa).
 
Ma nella prossima legge di Bilancio dovrà esserci la quota per attuare pienamente l’intesa del 30 novembre 2016 con i sindacati: “Gli impegni sottoscritti rimangono così subordinati  al reperimento delle ulteriori risorse finanziarie necessarie”. (per gli effetti degli aumenti su ogni categoria del Ssn si veda articolo pubblicato su questo giornale)
 
La direttiva Madia naturalmente non parla solo di aumenti economici (per tutte le novità si veda l’anticipazione del 6 giugno pubblicata su questo giornale)
La direttiva ricorda infatti che l’attuazione delle legge delega ha operato un riequilibrio nel riparto delle competenze tra fonte legale e fonte contrattuale, per rendere più coerente ii principio che affida alla contrattazione collettiva  le materie sul rapporto di lavoro con le disposizioni legislative che intervengono anche con regolazioni di dettaglio nello stesso ambito.
 
Nel capitolo sulla contrattazione integrativa, continuano a essere  escluse  dalla contrattazione collettiva materie quali l'articolazione dell'orario di lavoro, compresi turnazioni e reperibilità, e l'organizzazione del lavoro nell'ambito degli uffici, ma la contrattazione nazionale dovrà stabilire un termine minimo di durata delle sessioni negoziali decentrate, dopo il quale l'amministrazione interessata può in ogni caso provvedere, “in via provvisoria”, sulle materie oggetto del mancato accordo. E presso l'Aran sarà costituito  un osservatorio a composizione paritetica con ii compito di monitorare i casi e le modalità con cui ciascuna amministrazione adotta gli atti unilaterali.
 
La contrattazione nazionale invece potrà elencare i possibili utilizzi delle risorse dedicate al salario accessorio, stabilendo che esse possano essere destinate a:
• trattamenti economici correlati alla performance individuale o organizzativa;
• indennità correlate alle condizioni di lavoro, in particolare ad obiettive situazioni di disagio, rischio e responsabilità, al lavoro in turno, a particolari o gravose articolazioni dell'orario di lavoro;
• progressioni  economiche;
• trattamenti economici riconosciuti ai titolari di posizioni organizzative.

A questo proposito la contrattazione nazionale, per quanto riguarda il trattamento economico accessorio collegato alla performance, stabilirà direttamente o lascerà decider alla contrattazione integrativa l’individuazione della quota delle risorse destinate a remunerare, rispettivamente, la performance organizzativa e quella individuale e fissare criteri idonei a garantire che alla differenziazione dei giudizi valutativi individuali corrisponda una effettiva diversificazione dei trattamenti economici correlati. E si dovrà anche dettare una disciplina per attribuire un bonus annuale a chi abbia conseguito  una  giudizio individuale di "eccellenza".

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