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Venerdì 04 AGOSTO 2017
Concorso farmacie. Ministero e Regioni intervengano per evitare beffe e soprusi

La tradizionale sconnessione che contraddistingue i comportamenti tenuti dalle burocrazie regionali, in assenza di precisi obblighi di coordinamento, sta generando al riguardo incertezze e suggerendo ai più avvezzi tentativi di imbroglio

Agli originari dubbi espressi sulla disciplina del “Concorso straordinario sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio”, sancita nell’art. 11 del D.L. 24 gennaio 2012 n. 1, soprattutto in relazione alle ambiguità di natura civilistica che essa determina nella fase di attribuzione della titolarità/proprietà delle farmacia in palio, se ne aggiungono degli altri in ambito applicativo. Essi sono tali da mettere in discussione il buon esito dell’esperimento concorsuale, alimentati da considerazioni per lo più diffuse esclusivamente allo scopo di guadagnare consensi ed economie professionali.

La tradizionale sconnessione che contraddistingue i comportamenti tenuti dalle burocrazie regionali, in assenza di precisi obblighi di coordinamento, sta generando al riguardo incertezze e suggerendo ai più avvezzi tentativi di imbroglio.

Appaiono esistere, infatti, “manovre” in atto tendenti a dribblare precise norme ordinamentali. Quelle regole volute dal legislatore per vietare che farmacisti o gruppi di farmacisti partecipanti alle competizioni regionali di assegnazioni straordinarie di sedi farmaceutiche acquisiscano, nella contemporaneità, due titolarità. Una ratio condivisibile, dal momento che la particolare soluzione rintracciava la sua motivazione politica nell'allargare quanto più possibile la platea dei titolari di farmacia.  

E ancora. Che farmacisti partecipanti in regime associato a siffatte procedure continuino a mantenere titolarità di rapporti di impiego, soventemente universitario, nella coevità della intestazione societaria di farmacie. Di quelle società, oggi estese a quelle di capitali, delle quali i medesimi costituiscono parte integrante e sostanziale, avendo contribuito sensibilmente alla formazione del punteggio che ha reso possibile il raggiungimento del primato in graduatoria.

Così non deve essere, perché contrario alle norme, spesso anche quelle penali, attese le dichiarazioni che, di solito, si richiedono preventivamente in tal senso per pervenire al riconoscimento della titolarità della sede.

Così non deve essere, perché si delegittimano i soggetti successivi in graduatoria e, dunque, gli aventi titolo al conseguimento di una delle due sedi, illegittimamente detenute dalla medesima società speziale.

Da qui, la necessità di verifiche e di una maggiore collaborazione istituzionale tra le Regioni e il Ministero della Salute, tenuti a vigilare a che una opportunità, a suo tempo voluta dal legislatore per garantire i giovani non titolari, non si trasformi in beffa e in sopruso. Un atto di violenza esercitato nei confronti di chi, in graduatoria utile, gli viene conseguentemente negato il diritto di godere dell'esito favorevole nell'occasione concorsuale.

Controlli, questi, da intensificare a breve anche in considerazione della recentissima approvazione del Ddl Concorrenza che facoltizza le società di capitali a divenire comunque titolari di farmacie. Una tipologia societaria che assicura una minore visibilità della compagine sociale rispetto a quelle di persone, la cui disciplina impone l'obbligo di riferimento anagrafico nella ragione sociale, e il ricorso a denominazioni di fantasia.

Di conseguenza, i furbetti che eventualmente abbiano agito in frode alla legge perderanno entrambe le sedi, e gli intenzionati a perpetrare l'inganno cambieranno idea, con buona pace per chi altrimenti rimarrebbe fuori.

Il tutto con il SSN, il Ministero della Salute, la Federfarma e la Fofi ad esercitare la funzione di garanti.

Ettore Jorio

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