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Lunedì 30 OTTOBRE 2017
Legge di Bilancio. Ecco il testo trasmesso al Senato. Per la sanità solo payback farmaci, monitoraggio medicinali innovativi e fatture elettroniche per beni e servizi. Per contratti e convenzioni del Ssn niente fondi ad hoc
In anteprima il testo inviato al Senato dove l'esame inizierà da domani mattina. Quest'anno la sanità presenta un pacchetto di norme molto risicato rispetto alle lenzuolate cui eravamo abituati. Ma non è escluso che alcune integrazioni potrebbero arrivare in Parlamento come ventilato nei giorni scorsi da ambienti vicino al ministero della Salute che sembra non aver rinunciato agli interventi promessi per i nuovi contratti di ricerca nel campo sanitario. IL TESTO BOLLINATO, LA RELAZIONE TECNICA
La legge di Bilancio 2018 è finalmente pronta per l’esame parlamentare che inizierà dalla Commissione Bilancio del Senato dove il testo arriverà questa mattina.
Per la sanità il pacchetto è molto ristretto rispetto a quanto ci eravamo abituati ormai da molti anni. Per il 2018 il governo ha limitato gli interventi (vedi articolo 41) alla regolazione definitiva della partita del payback farmaceutico con le aziende stabilendo le modalità per quello del 2016 e prevedendo la chiusura dei contenziosi dal 2013 al 2015 ancora pendenti al 31 dicembre 2017 con apposita determina dell’Aifa che sarà poi oggetto di un decreto Mef.
E’ poi previsto l’avvio del monitoraggio degli effetti dell’utilizzo dei farmaci innovativi e innovativi oncologici anche per verificare le modalità e la congruità di erogazione dei due fondi appositi.
Un’altra misura è quella che stabilisce che tutti i documenti relativi ad ordini e acquisti di beni e servizi sanitari dovranno essere in formato elettronico.
Un’ultima specifica misura sanitaria prevede la proroga di un anno, fino al 31 dicembre 2018, della valorizzazione delle tariffe dell’Ismett di Palermo.
Per il rinnovo dei contratti 2016/2018 del personale della sanità arriva la conferma che non ci saranno fondi ad hoc: per i dipendenti del Ssn e per i medici convenzionati gli oneri saranno infatti a carico del Fsn e quindi delle Regioni.
Per gli statali conferma invece delle somme a carico dello Stato (art. 58) che mette sul piatto delle trattative con i sindacati 300 milioni per il 2016, 900 per il 2017 e 2,850 miliardi per il 2018.
Confermate anche le misure per incrementare la soglia reddituale di chi percepisce il bonus di 80 euro (art. 18) che rischiava di andare perso a causa degli incrementi contrattuali. Per farlo il Governo ha infatti previsto di alzare gli scaglioni di reddito di chi ha diritto a recepirlo portando la soglia di 24.000 a 24.600 e quella di 26.000 a 26.600.
Confermata anche la quota di contributo delle Regioni a statuto ordinario alla finanza pubblica che per il 2018 (art. 68) varrà 2,200 miliardi a carico dei bilanci regionali ai quali andranno aggiunti 94.10 miliardi derivanti dai fondi per l’edilizia sanitaria e altri 300 milioni la cui provenienza sarà oggetto di intesa Stato Regioni.
Tra le altre misure si segnalano poi gli interventi per il welfare di comunità (art. 26) per la povertà (art. 25) e per la famiglia (Art. 30).
Di seguito la sintesi articolo per articolo delle misure per la sanità ed il sociale.
Art 18 (Bonus 80 euro)
Nel comma 1-bis dell’art. 13 del testo unico delle imposte sui redditi le parole “24.000 euro” sono sostituite da “24.600 euro”, e le parole “26.000 euro” sono sostituite da “26.600 euro”. Si alzano così gli scaglioni di reddito di chi ha diritto a ricevere il bonus in modo da evitare che questo venga perso a causa dell’aumento dei contratti.
Art 25 (Contrasto alla povertà)
Il beneficio economico del ReI (reddito di inclusione sociale) non può eccedere, in sede di prima applicazione, il limite dell'ammontare su base annua dell'assegno sociale, di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Il valore mensile del ReI è pari ad un dodicesimo del valore su base annua incrementato del 10%.
La quota del Fondo Povertà destinata al rafforzamento degli interventi e dei servizi sociali è pari, in sede di prima applicazione, a 297 milioni nel 2018 (incremento di 35 mln rispetto a legge di Bilancio 2017), a 347 milioni nel 2019 (incremento di 70 mln) e a 352 milioni a decorrere dal 2020.
Il Fondo per la lotta alla povertà e all’inclusione sociale è incrementato di 300 milioni di euro nel 2018, di 700 milioni di euro nel 2019, di 665 milioni di euro nel 2020 e di 637 milioni di euro annui a decorrere dal 2021. Lo stanziamento del Fondo è inoltre incrementato di ulteriori 235 milioni di euro nel 2020 e di 263 milioni di euro annui a decorrere dal 2021 per le finalità da individuare con il Piano nazionale per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale.
La dotazione del Fondo povertà è determinata in 2.059 milioni di euro nel 2018, di cui 15 milioni di euro accantonati ai sensi dell’articolo 18, comma 3 del dlgs n. 147/2017, in 2.545 milioni di euro nel 2019 e in 2.745 milioni di euro l’anno a decorrere dal 2020. Ai fini dell’erogazione del beneficio economico del Rei i limiti di spesa sono determinati in 1.747 milioni di euro nel 2018, in 2.198 milioni di euro per l’anno 2019, in 2.158 milioni di euro per l’anno 2020 ed in 2130 milioni di euro a decorrere dal 2021.
Art 26 (Welfare di comunità)
Per le erogazioni relative ai progetti promossi dalle fondazioni nel perseguimento dei propri scopi statutari, finalizzati alla promozione di un welfare di comunità, attraverso interventi e misure di contrasto alle povertà, al disagio di famiglie con minori, alla domiciliarità delle cure agli anziani e ai disabili, è riconosciuto alle fondazioni medesime un contributo, sotto forma di credito d’imposta pari al 65 per cento delle erogazioni effettuate nei periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2017, a condizione che le predette erogazioni siano utilizzate dai soggetti richiedenti nell’ambito dell’attività non commerciale.
Il contributo è assegnato, fino a esaurimento delle risorse disponibili, pari a 100 milioni per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, secondo l’ordine temporale con cui le fondazioni comunicano all’Associazione di fondazioni e di casse di risparmio S.p.A. (Acri) l’impegno a effettuare le erogazioni.
Il credito d’imposta è riconosciuto fino ad esaurimento delle risorse annue disponibili, è indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di spettanza e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta successivi in cui il credito è utilizzato.
Art 30 (Politiche per le famiglie)
Nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze è istituito un Fondo da destinare ad interventi per le politiche della famiglia con una dotazione di 100 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2018.
Art 41 (Misure in materia di sanità)
Payback farmaceutico. La norma proposta impone all’Aifa di adottare nei primi mesi dell’anno 2018 le determinazioni aventi ad oggetto il ripiano dell’eventuale superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale e del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera per l’anno 2016. L'obiettivo è quello di consentire alle regioni di incassare, come previsto dalla vigente normativa, le somme loro spettanti versate dalle aziende farmaceutiche a titolo di payback.
Viene inoltre disposto che l’Aifa successivamente concluda le transazioni avviate con le aziende farmaceutiche titolari di autorizzazione all’immissione in commercio di medicinali (Aic) relative ai contenziosi derivanti dall'applicazione del decreto enti territoriali, relativi al ripiano della spesa farmaceutica territoriale ed ospedaliera per gli anni 2013, 2014 e 2015, ancora pendenti al 31 dicembre 2017.
La necessità di questa soluzione transattiva, come evidenziato dalla relazione illustrativa, "è spiegabile con le prospettive decisamente sfavorevoli dei contenziosi in questione rappresentate dall’Avvocatura Generale dello Stato, laddove, invece, la conclusione delle transazioni comporterebbe la cessazione della materia del contendere per sopravvenuta carenza di interesse, con conseguente neutralizzazione del rischio di restituzione delle somme già incamerate dall’erario derivante dalla soccombenza in giudizio". In ogni caso, al fine di evitare l’eventuale riproposizione di contenzioso anche in relazione all’anno 2016, si prevede che gli accordi transattivi possano essere stipulati solo con le aziende farmaceutiche che abbiano regolarmente versato le eventuali somme loro addebitate, riferite al payback del medesimo anno 2016.
La norma, spiega la relazione tecnica, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto da un lato si limita ad imporre scadenze certe per la definizione da parte da parte dell’Aifa dei provvedimenti amministrativi di propria competenza ai fini della determinazione del payback per l’anno 2016 e del conseguente versamento degli importi dovuti, da parte delle aziende farmaceutiche in favore delle regioni, dall’altro impone alla stessa Aifa di chiudere l’imponente contenzioso pendente relativo al periodo 2013-2015, in relazione alle prospettive sfavorevoli rappresentate dall’Avvocatura dello Stato in caso di sentenza del Tar del Lazio. "Al riguardo si evidenzia che il totale richiesto dall’Aifa a titolo di ripiano della spesa farmaceutica territoriale ed ospedaliera per il triennio 2013-2015 ammontava a circa 1.486 milioni di euro. Di tale importo, è stata effettivamente versata una cifra pari a circa 882 milioni di euro, in gran parte oggetto di contestazione nei ricorsi pendenti dinanzi al Tar del Lazio. In caso di effettiva sottoscrizione degli accordi transattivi, invece, il totale complessivo che verrebbe ad essere incassato è stimato in circa 930 milioni di euro".
Monitoraggio degli effetti sulla spesa sanitaria dell’utilizzo dei farmaci innovativi. In via spermentale per il triennio 2018-2020, ai fini di un più efficiente utilizzo delle risorse e di una migliore organizzazione del Ssn, il Ministero della salute, di concerto con il Mef, avvierà un monitoraggio degli effetti dell’utilizzo dei farmaci innovativi e innovativi oncologici sul costo del percorso terapeutico-assistenziale complessivo. Il monitoraggio, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, sarà effettuato dal Comitato permanente per la verifica dell’erogazione dei Livelli essenziali di assistenza su una o più aree terapeutiche e sarà svolto sulla base dei dati di real world evidence e delle informazioni ricavate dai Registri dei farmaci innovativi e innovativi oncologici sottoposti al monitoraggio dell’Agenzia italiana del farmaco.
L’esito del monitoraggio, ferma restando la cornice finanziaria vigente per il Servizio sanitario nazionale, sarà funzionale alla migliore allocazione delle risorse programmate per il Ssn, ricomprendendo anche la valutazione della congruità dei fondi per i farmaci innovativi e per i farmaci
innovativi oncologici.
Proroga deroga tariffe Ismett - Sicilia. Prorogata di un anno, fino al 31 dicembre 2018, la valorizzazione delle tariffe dell’Ismett di Palermo.
Informatizzazione del ciclo passivo degli acquisti da Ssn. Al comma 1 si spiega come, al fine di incentivare l’efficienza e la trasparenza del sistema di approvvigionamento della pubblica amministrazione, l'emissione, la trasmissione, la conservazione e l'archiviazione dei documenti attestanti l’ordinazione e l’esecuzione degli acquisti di beni e servizi dovrà essere effettuata in forma elettronica. A tal fine, con decreti del Ministro dell’economia e delle finanze, sentita con Agid, d’intesa con la Conferenza unificata, saranno adottati appositi regolamenti volti a disciplinare le modalità tecniche e le date di entrata in vigore delle modalità obbligatorie di invio in forma elettronica della predetta documentazione.
Il comma 2 stabilisce che, per gli enti del Servizio sanitario nazionale, ai fini del potenziamento del monitoraggio della spesa sanitaria, anche in relazione al perseguimento dell’efficienza e dell’appropriatezza delle prestazioni sanitarie, la trasmissione dei documenti di cui al comma 1 avviene per mezzo del Sistema di gestione messo a disposizione dal Mef e da questo gestito anche avvalendosi delle proprie strutture societarie. Questo sistema di gestione rientrerà tra gli strumenti per il monitoraggio della spesa nel settore sanitario e di appropriatezza delle prescrizioni sanitarie.
Art 68 (Contributo Regioni a finanza pubblica)
Alle Regioni a statuto ordinario è attribuito un contributo destinato alla riduzione del debito di importo pari a 2.200 milioni di euro per l’anno 2018. Gli importi spettanti a ciascuna Regione a statuto ordinario possono essere modificati a invarianza del contributo complessivo, mediante accordo da sancire, entro il 31 gennaio 2018, in sede di Conferenza Stato Regioni. Ciascuna Regione a statuto ordinario consegue nell’anno 2018 un valore positivo del saldo di cui al comma 466 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 in misura pari al contributo di cui al periodo precedente.
Per l’anno 2018 il concorso alla finanza pubblica delle Regioni a statuto ordinario, per il settore non sanitario è ridotto di 100 milioni di euro e per la quota rimanente è realizzato:
a) per 2.200 milioni di euro con il contributo di cui al comma 1;
b) per 94,10 milioni mediante riduzione delle risorse per l’edilizia sanitaria;
c) per 300 milioni di euro in ambiti di spesa e per importi proposti, nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza, in sede di autocoordinamento dalle regioni e province autonome medesime, da recepire con intesa sancita dalla Conferenza Stato Regioni, entro il 30 aprile 2018. In assenza dell’intesa, il contributo di cui al primo periodo è ripartito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare previa deliberazione del Consiglio dei ministri, tenendo anche conto dei fabbisogni standard come approvati ai sensi del comma 534-bis dell’articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 e delle capacità fiscali standard elaborate dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze avvalendosi della Struttura tecnica di supporto alla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome presso il Centro interregionale di Studi e Documentazione (CINSEDO) delle regioni.
In caso di mancata approvazione dei fabbisogni standard e delle capacità fiscali standard, il concorso alla finanza pubblica di cui al periodo precedente è ripartito tenendo anche conto della popolazione residente e del Pil. Il predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri individua anche le modalità di acquisizione delle risorse da parte dello Stato
In deroga alle disposizioni recate dall'articolo 20, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, le somme per interventi di edilizia sanitaria compresi in accordi di programma sottoscritti nel 2017 ammessi a finanziamento nel 2018 sono accertate in entrata dalle regioni nel 2019. I termini di risoluzione degli accordi di programma di cui all'articolo 1, comma 310, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 sono prorogati in ragione del periodo di sospensione che si realizza nel 2018.
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