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Giovedì 02 NOVEMBRE 2017
Legge Gelli. Gli oculisti: “Dal Csm altre incertezze. Il lavoro dei consulenti in tribunale non può basarsi su incarichi precedenti, serve esperienza clinica”

“I medici se sono bravi lavorano come chirurghi e, salvo casi eccezionali, non frequentano le aule di giustizia. Per questo l’iscrizione dei consulenti sanitari agli albi dei tribunali non può essere decisa in base ai precedenti incarichi, ma misurata sull’esperienza clinica”. È cosi che Matteo Piovella, presidente della Società Oftalmologica Italiana (Soi) motiva la sua opposizione alla pronuncia del Consiglio Superiore della Magistratura sulla legge Gelli in materia di sicurezza delle cure e responsabilità professionale.

“I professionisti sanitari che intendono iscriversi agli albi presso i tribunali devono indicare e documentare l’esperienza maturata con particolare riferimento al numero e alla tipologia degli incarichi conferiti e di quelli revocati”. A questa decisone, presa dal Consiglio Superiore della Magistratura, chiamato a pronunciarsi della legge Gelli (n. 24/17) - Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale - Matteo Piovella, presidente della Società Oftalmologica Italiana (Soi) dice no.
 
“Innanzitutto – ha spiegato Piovella - il Consiglio rileva come con l’affiancamento fra medico legale e specialista, la disposizione in esame, intenda fornire ‘la garanzia di un collegamento fra sapere giuridico e sapere scientifico, necessario per consentire al giudice di espletare in modo ottimale la funzione di controllo logico razionale dell’accertamento peritale’. E su questo punto – ha specificato il presidente Soi -siamo tutti d’accordo”.
 
“Ma quando si parla invece che in tale prospettiva, i professionisti sanitari che si iscrivono negli albi presso i Tribunali devono indicare e documentare l’esperienza maturata ‘con particolare riferimento al numero e alla tipologia degli incarichi conferiti e di quelli revocati’ – ha ribadito Piovella - qui non ci siamo proprio”.

L’articolo 15 della legge Gelli (n. 24/17) statuisce che “Nei procedimenti civili e penali aventi ad oggetto la responsabilità sanitaria, l’autorità giudiziaria affida l’espletamento della consulenza tecnica e della perizia ad un medico specializzato in medicina legale e a uno o più specialisti nella disciplina che abbiano specifica e pratica conoscenza di quanto oggetto del procedimento (…)” articolo a sostegno del quale Soi, ha ricordato Piovella “si è battuta in tutte le Commissioni preposte per imporne nuovamente l’inserimento dopo lo strumentale stralcio avvenuto notte tempo”. L’innovazione apportata dalla norma è radicale ed è proprio su questa, che di recente, si è espresso il Csm con una risoluzione i cui contenuti, per il presidente Soi, “sono assolutamente allarmanti”.
 

“Se si vuole far entrare la scienza nelle aule dei Tribunali italiani – ha spiegato Piovella - cosa centra andare a vedere quanti incarichi ha svolto il professionista sanitario a favore dei Tribunali italiani? Tutti sanno che i professionisti bravi non si dedicano a queste funzioni. Se sono bravi lavorano come medici chirurghi e, salvo casi eccezionali, non frequentano le aule di giustizia. Punto e basta”.
 
“Quindi – ha continuato il presidente Soi - questo criterio non risulta condivisibile: anzi rischia di far prevalere i ‘soliti noti’ quelli che, incapaci di crearsi uno spazio nella professione, si dedicano a lucrare sulla professione dei colleghi proponendosi come consulenti e periti a favore dei pazienti o di legali, avvocati e magistrati, compiacenti”.
 
“Al fine di uniformare sul territorio nazionale l’applicazione di questa disposizione, il Csm – ha puntualizzato Piovella - ha coinvolto i soggetti interessati (magistratura, avvocatura e ordini dei medici) finalizzato a definire il procedimento di revisione degli albi, in modo da garantire una ‘adeguata e documentata qualificazione professionale degli iscritti’. Tralasciando gli aspetti relativi ai tempi di attuazione, rileva soffermare l’attenzione in merito alle modalità di modifica degli albi. Sul punto il Consiglio rileva la necessità di suddividere le specializzazioni dei consulenti e periti sulla base di disposizioni uniformi in tutto il Paese individuate dalla FNOMCeo. Il singolo Ordine dei medici locale dovrà fornire una ‘specifica scheda personale su ogni consulente e perito iscritto’ con indicati i principali profili di competenza che dovranno essere verificati dall’Ordine di appartenenza” .
 

“Qui siamo all’assurdo – ha commentato Teresio Avitabile, Segretario e Tesoriere della Soi - Invece di coinvolgere le società scientifiche, uniche deputate ed in grado a definire se un collega è veramente capace in una determinata attività terapeutica o chirurgica, il Csm decide di rivolgersi agli ordini professionali che non hanno alcuna competenza sul punto, ma soprattutto ,a loro dire, non sanno neanche il numero dei medici specialisti e non sanno come fare per averlo”.
 

Su questo punto, il presidente Soi ha specificato che “in realtà, leggendo il documento emerge che al momento, in ambito sanitario, il Csm ha dialogato solo, ed esclusivamente, con l’ente rappresentativo della professione medica: la FNOMCeo. Se questa impostazione non viene modificata coinvolgendo tutte le realtà professionali esistenti nel mondo sanitario, il sistema che si determinerà sarà sempre lo stesso”.
 

“Nelle aule giudiziarie si favoriranno i soliti noti - ha concluso Piovella - Per quanto riguarda l’oftalmologia, la Società Oftalmologica Italiana si porrà come garante del sistema, controllando, anche grazie al proprio efficiente sistema assicurativo, ‘chi dice cosa contro chi’ in tutti i Tribunali italiani, favorendo l’inserimento di colleghi bravi e occasionalmente imprestati alle attività di specialista nei collegi dei Giudici. “Monitorando – ha aggiunto Teresio Avitabile, per completare le conclusioni del presidente - la qualità scientifica delle affermazioni fatte e contrastando, con assoluta forza e fermezza, chi si permette di aggredire i colleghi con affermazioni scientificamente infondate, se non faziose o false”.

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