quotidianosanità.it

stampa | chiudi


Venerdì 24 NOVEMBRE 2017
Precari. Madia firma la circolare applicativa del Dlgs 75: stop a nuovi rapporti flessibili e via al piano di stabilizzazione. Nella sanità i precari sono 37.500, di cui 10.000 dirigenti

La circolare chiarisce che per il personale medico, tecnico-professionale e infermieristico del Ssn restano comunque in vigore anche le norme della finanziaria 2016 che ha previsto i contratti di assunzione straordinaria la cui efficacia è prorogata al 31 dicembre 2019. Ecco tutti i dettagli. LA CIRCOLARE.

Come superare il precariato nelle pubbliche amministrazioni. Lo spiega la circolare 3/2017 del Dipartimento della Funzione pubblica che illustra come applicare il Decreto legislativo 75/2017, uno dei decreti attuativi della riforma Madia.

La circolare dà indicazioni alle amministrazioni pubbliche che potranno partire subito con le assunzioni, a partire da gennaio 2018, per il triennio 2018-2020. Senza aspettare, dunque, il piano triennale dei fabbisogni, tenendo conto però dei limiti derivanti dalle risorse finanziarie a disposizione e delle figure professionali già presenti nella pianta organica. Sarà opportuno che le amministrazioni operino, comunque, una ricognizione del personale potenzialmente interessato e delle esigenze di professionalità da reclutare.

ll testo firmato impone anche il divieto di riproporre nuovi contratti di tipo precario per il futuro e consentirà solo le cosiddette “collaborazioni genuine”.  "Il divieto è infatti circoscritto esclusivamente alle professionalità e alle posizioni oggetto delle procedure di reclutamento speciale" si legge nella circolare. 
 
Le amministrazioni che hanno necessità di ricorrere a tipologie di lavoro flessibile dovranno privilegiare, per il reclutamento speciale, "l'utilizzo di risorse di turn over ordinario nel rispetto del principio dell'adeguato accesso dall'esterno".

In particolare la circolare indica che i primi due commi dell’articolo 20 del Dlgs 75 sono i due “pilastri portanti della possibilità che hanno le amministrazioni di avviare procedure di reclutamento speciale transitorio per il triennio 2018-2020”.

I due commi si applicano a tutto il personale degli Enti del Servizio sanitario nazionale con le stesse modalità previste per tutto il resto del personale della Pubblica amministrazione, Irccs e Izs compresi.
 
In particolare per il personale medico, tecnico-professionale e infermieristico del Servizio sanitario nazionale, dirigenziale e non, la circolare prevede che “in quanto personale direttamente adibito allo svolgimento delle attività che rispondono all’esigenza, prescritta dalla norma, di assicurare la continuità nell'erogazione dei servizi sanitari, è consentito il ricorso anche alle procedure di cui all’articolo 20 e, per il personale tecnico-professionale e infermieristico, il requisito del periodo di tre anni di lavoro negli ultimi otto anni, previsto dall’articolo 20, commi 1 lettera c) e 2, lettera b),  può essere conseguito anche presso diverse amministrazioni del Servizio sanitario nazionale”.


Infatti, sottolinea la circolare, bisogna tener presente che per queste categorie del Ssn, si continuano ad applicare anche le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 543, della legge 208/2015 (legge di stabilità 2016), la cui efficacia è prorogata al 31 dicembre 2018 per indire le procedure concorsuali straordinarie, al 31 dicembre 2019 per la loro conclusione, e al 31 ottobre 2018 per la stipula di nuovi contratti di lavoro flessibile come prevede la stessa legge di stabilità per quanto riguarda il fabbisogno di personale e le sue modalità organizzative per garantire il rispetto delle disposizioni dell'Unione  europea sull’orario di lavoro “attraverso una più efficiente allocazione delle risorse umane disponibili”.

La circolare ricorda inoltre anche che il comma 543 della legge di stabilità 2016 prevede anche una riserva nelle procedure concorsuali al massimo del 50% dei posti al  personale medico, tecnico-professionale e infermieristico in servizio alla data di entrata in vigore della legge di stabilità che  abbia  maturato  alla data di pubblicazione del bando almeno tre anni  di  servizio,  anche non continuativi, negli ultimi cinque  anni  con  contratti  a  tempo determinato,   con   contratti   di   collaborazione   coordinata   e continuativa o con altre forme di rapporto di lavoro flessibile con i medesimi enti. I "precari storici" insomma.

L’articolo 20, come spiega la circolare, consente alle amministrazioni, per il triennio 2018-2020, di bandire procedure concorsuali riservate, in misura non superiore al 50% dei posti disponibili, al personale non dirigenziale che abbia tutti i seguenti requisiti:

a) risulti titolare, successivamente alla data del 28 agosto 2015, di un contratto di lavoro flessibile presso l'amministrazione che bandisce il concorso, compresi  i titolari di varie tipologie di contratto flessibile, quali ad esempio anche le collaborazioni coordinate e continuative;

b) abbia maturato, alla data del 31 dicembre 2017, almeno tre anni di contratto, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, presso l'amministrazione che bandisce il concorso. In tale requisito di anzianità è possibile sommare periodi riferiti a contratti diversi, anche come tipologia di rapporto, purché riferiti alla stessa amministrazione e alla stessa attività.

Dal punto di vista delle risorse finanziarie, il piano di reclutamento speciale previsto in via transitoria dall’articolo 20 consente di utilizzare, in deroga al regime ordinario delle assunzioni e per superare il precariato, le risorse dell’articolo 9, comma 28, del d.l. 78/2010 (limite del 50 per cento  della  spesa  sostenuta  per  le  stesse  finalità nel 2009 per il personale a tempo determinato o con  convenzioni  o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa), calcolate in misura corrispondente al loro ammontare medio nel triennio 2015-2017.

Queste risorse, quindi, possono elevare i limiti ordinari finanziari per le assunzioni a tempo indeterminato previsti dalle norme vigenti, “purché siano destinate per intero alle assunzioni a tempo indeterminato del personale in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 20 e nel rispetto delle relative procedure”.

Le amministrazioni devono essere in grado di sostenere a regime la relativa spesa di personale e prevedere nei propri bilanci la contestuale e definitiva riduzione del valore di spesa utilizzato per le assunzioni a tempo indeterminato dal tetto previsto all’articolo 9, comma 28. Le stesse risorse dovranno coprire anche il trattamento economico accessorio “e conseguentemente, solo ove necessario, andranno ad integrare i relativi fondi oltre il limite previsto dall’articolo 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017”.

Per dare attuazione all’articolo 20 le amministrazioni possono utilizzare, in aggiunta anche le risorse finanziarie previste assunzioni nel triennio 2018-2020, al netto di quelle da destinare alle assunzioni a tempo indeterminato con procedure di reclutamento ordinario a garanzia dell’adeguato accesso dall’esterno.
 

© RIPRODUZIONE RISERVATA