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Venerdì 28 OTTOBRE 2011
Emoderivati. Regioni promuovono con riserva i decreti

La Conferenza ha espresso ieri “parere favorevole” sugli schemi di decreto che eliminano il monopolio per la produzione degli emoderivati, ma ha chiesto di abrogare il comma 6 dell’art.15 della legge perché limita le possibilità per le Regioni  di indire delle nuove gare.

Il ministro della Salute Ferruccio Fazio in una dichiarazione alle Agenzie di stampa ha specificato in ogni caso come non vi sia “nessuno stop concettuale” e che la prossima settimana la Conferenza Stato-Regioni darà il parere la prossima settimana. “Non ci sono problemi di principio, ma questioni tecniche".
 
Il comma da abrogare. La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome chiede di abrogare il comma 6 dell’art. 15 della Legge 219/2005 “Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati”, perché:
La legge n. 219/05, così come modificata dalla legge n. 296/06, prevede all'art. 15 comma 6 che ‘le convenzioni di cui al presente articolo sono stipulate decorso un anno dalla data in vigore del decreto previsto dal comma 5 del presente articolo’. Da ciò, secondo le Regioni  “ne deriva concretamente una limitata possibilità per le Regioni e Province Autonome di indizione di nuove gare che si protrarrà di almeno ulteriori 24 mesi dalla pubblicazione dei due atti oggetto di parere”. Per gli Enti locali, infatti, “questa tempistica è in evidente conflitto con quanto stabilito dall'art. 40 comma 3 della legge n. 96/2010 – Legge comunitaria 2009 - dove si prevede che decorsi 36 mesi dall'entrata in vigore della legge stessa (25 giugno 2010) la disciplina di cui al comma 2 dell'art. 15 della legge n. 219/05 sarà rivista alla luce delle evidenze emerse dall'applicazione delle convenzioni di cui al comma 1 dello stesso art. 15: quindi, entro giugno 2013, data nella quale le procedure di gara non potranno neppure essere state avviate”.
È questa la ragione per cui la Conferenza di ieri ha chiesto al Ministro della Salute di superare questo elemento ostativo, ovvero l'abrogazione del comma 6 dell'art. 15 della legge n. 219/05, permettendo quindi alle Regioni e Province Autonome di poter procedere quanto prima all'indizione delle nuove gare della plasmaderivazione.
 
L’urgenza per l'indizione delle nuove gare della plasmaderivazione nazionale,sottolineano le Regioni nel loro parere, è anche rappresentata da due ulteriori elementi:


 

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