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Venerdì 02 MARZO 2018
Farmacisti esperti in nutrizione. D’Amore (Afen): “La prossima legislatura riconosca la figura sanitaria del nutrizionista”

“La definitiva approvazione della Legge Lorenzin n.3/2018, unitamente alla mancata revisione dell’art. 102 del Tuls, che non consente al farmacista di esercitare altre professioni sanitarie, precluderebbe l’attività congiunta con quella di biologo che, a far data dal 15 febbraio 2018, è divenuto sanitario”. Lo sostiene Francesco M. D’Amore, presidente dell’Associazione Farmacisti Esperti in Nutrizione, chiedendo che nella prossima legislatura si provveda a dare un riconoscimento professionale alla figura sanitaria del nutrizionista.

“In questo settore la mancanza di un quadro normativo ben definito ci spinge a chiarire le attuali possibilità ed i limiti dell’intervento del farmacista in questo specifico ambito attraverso comunicato stampa chiarificatore, frutto di attente ricerche giuridiche”. Lo ha sottolineato Francesco M. D’Amore, in qualità di presidente dell’Associazione Farmacisti Esperti in Nutrizione, l’unica associazione di categoria, che riunisce i farmacisti con particolari competenze in ambito dietetico.

L’Afen è costituita da soci ordinari farmacisti con titoli accademici in ambito nutrizionale, con un percorso universitario e post universitario, che attribuisce loro specifiche competenze in campo dietetico. Alcuni soci sono in possesso anche della laurea in Dietistica e in Scienza dell’Alimentazione con relativa l’iscrizione all’Ordine dei Biologi.
 
“La definitiva approvazione della Legge Lorenzin – ha detto D’Amore - unitamente alla mancata revisione dell’art. 102 del TULS, che non consente al farmacista di esercitare altre professioni sanitarie, precluderebbe l’attività congiunta con quella di biologo che, a far data dal 15 febbraio 2018, è divenuto sanitario”.
 
“Attualmente – ha aggiunto il presidente dell’Associazione Farmacisti Esperti in Nutrizione - la giurisprudenza riconosce competenza in ambito nutrizionale al medico, al biologo, al dietista ed al farmacista. A quest’ultimo i pareri della Circolare FOFI n.7133/2008 e del Consiglio Superiore di Sanità del 15.12.2009 e 12.04.2011 attribuiscono solo una generica capacità di “consulenza nutrizionale”, ma non quella di elaborare diete”.
“Va però segnalato – ha continuato D’Amore - che secondo la più recente sentenza in materia di diete e precisamente la n.20281/17 del 28.04.2017 della Corte di Cassazione Sesta Sez. Penale ‘... l’individuazione dei bisogni alimentari dell’uomo attraversi schemi fissati per il singolo con rigide previsioni e prescrizioni, se non è esclusiva del medico biologo, può competere in via concorrente ad altre categorie professionali per le quali è comunque prescritta l’acquisizione di una specifica abilitazione, quali medici, farmacisti, dietisti, fatta salve le competenze stabilite nelle normative di settore, ma mai, per le ricadute in termini di salute pubblica, essere esercitate da persone che siano prive di competenza in tema sanitario...’”.
 
“Risulta, secondo l’interpretazione autentica che offre la S.C., che dispensare diete non solo non è un’attività esclusiva del biologo (in questo caso ricorrente), ma può essere svolta anche da altre figure, in possesso di competenze sanitarie, che proprio per la loro formazione universitaria ed abilitativa, come i farmacisti, i medici, oltre ai dietisti, possono individuare, valutare e proporre programmi alimentari atti a migliorare le condizioni di salute del cittadino. Quindi – ha sottolineato il presidente dell’Associazione Farmacisti Esperti in Nutrizione - vengono chiaramente escluse tutte quelle professioni prive di tali requisiti. Essa fa riferimento all’abilitazione per l’esercizio di professioni sanitarie o dal particolare profilo sanitario, come era per il Biologo all’epoca dei fatti, e non ad una specifica abilitazione all’elaborazione di diete, esplicitamente riconosciuta solamente ai dietisti. (avv. Massimo Nicola Minerva, Giudice di Pace di Bari)”.
 
“Infatti il Biologo, figura recentemente rientrata tra le professioni sanitarie, può elaborare diete perché abilitato alla valutazione dei fabbisogni nutritivi ed energetici dell’uomo, degli animali e delle piante (legge 396/67). Il DPR 328/2001, che regolamenta l’Esame di Stato per l’abilitazione alla professione del Biologo, non fa alcuna menzione specifica all’elaborazione di diete. La Afen - ha spiegato ancora D’Amore - ha pertanto richiesto al ministero della Salute di esprimere un nuovo parere sulla questione, perché se venisse mantenuta l’attuale interpretazione normativa si perpetuerebbe il paradosso secondo il quale un 'biologo marino', un 'biologo ambientale' o comunque un biologo che non proviene dal alcun percorso universitario inerente l’alimentazione risulterebbe abilitato all’elaborazione di diete ad uso umano, mentre ad un farmacista, sia pur esso in possesso di titoli accademici (laurea in scienza dell’alimentazione, specializzazioni, master e perfezionamenti in ambito nutrizionale), tale possibilità verrebbe preclusa”.
 
“In mancanza di un quadro normativo ben definito ed in attesa degli opportuni chiarimenti da parte del ministero della Salute, la Afen ha sempre consigliato e consiglia ai propri associati ed ai farmacisti tutti l’opportunità di limitare le proprie attività alla sola consulenza nutrizionale. Confidiamo quindi in una attenta rilettura di tutta letteratura giuridica ed auspichiamo che le conflittualità nella materia della nutrizione, che oggi vendono contrapporsi più gli interessi corporativi che quelli di reale tutela della salute pubblica, possano cessare a favore del comune intento”.
 
 “L’auspicio - ha concluso il presidente dell’Associazione Farmacisti Esperti in Nutrizione - è che nella prossima legislatura si possa pervenire alla nascita di una nuova figura professionale sanitaria, magari quella del nutrizionista, che attualmente in Italia non è contemplata da alcuna norma di legge, che potrebbe provenire da diversi percorsi universitari e post universitari e potrebbe essere abilitata da uno specifico Esame di Stato”. “In questo settore la mancanza di un quadro normativo ben definito ci spinge a chiarire le attuali possibilità ed i limiti dell’intervento del farmacista in questo specifico ambito attraverso comunicato stampa chiarificatore, frutto di attente ricerche giuridiche”. 

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