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Giovedì 03 MAGGIO 2018
Cassazione. Radiologo non è responsabile per diagnosi tardiva che spetta ad altri specialisti

Il medico radiologo deve eseguire l’esame e darne l’interpretazione corretta, ma non è lui a dover consigliare altri esami o chiedere il consulto di altri specialisti ai quali, invece, si sarebbe dovuta affidare la paziente per una valutazione clinica completa. Queste le conclusioni a cui è giunta la terza sezione civile della Corte di Cassazione. Il caso riguardava una diagnosi tardiva di carcinoma al seno. L'ORDINANZA.

Il radiologo che effettua una mammografia non è responsabile di una diagnosi tardiva di carcinoma al seno. Il medico infatti deve eseguire l’esame e darne l’interpretazione corretta, ma non è lui a dover consigliare altri esami o chiedere il consulto di altri specialisti ai quali, invece, si sarebbe dovuta affidare la paziente per una valutazione clinica completa.

Queste le conclusioni a cui è giunta la terza sezione civile della Corte di Cassazione con l’ordinanza 10158/2018.

Il fatto
Una paziente si era sottoposta a dicembre 1987 a visita mammografica e il referto radiologico evidenziava, in corrispondenza del quadrante esterno della mammella destra, una piccola formazione opaca, di forma ovoidale e di natura benigna. Dopo questo evento la paziente si è  sottoposta a periodici controlli, con cadenza semestrale.

A dicembre 1997 ha eseguito una ulteriore mammografia e il medico che aveva eseguito l'esame radiologico non ha ritenuto opportuna l'esecuzione di altri esami di approfondimento.

A giugno 1998 ancora una mammografia e il medico che ha eseguito l’esame concludeva il referto  affermando: "Obiettività rx del tutto stazionaria rispetto ad ultima indagine del dicembre 1997; in particolare risulta immodificato il raggruppamento di piccole calcificazioni al quadrante esterno. Si consiglia nuovo controllo unicamente alla mammella destra fra 6-8 mesi".

A febbraio 1999, nel referto dell’ulteriore mammografia, il medico ha affermato: "Lo studio della mammella dx effettuato con mammografia nel piano frontale ed obliquo medio laterale con tecniche differenziate documenta la presenza di addensamento, a profili sfrangiati ed irregolari del diam. trasverso max di circa 3-4 cm localizzato al quadrante supero/esterno dx. Sono inoltre presenti in adiacenza all'addensamento sopradescritto alcune piccole calcificazioni raggruppate stabili rispetto a precedenti controlli. A completamento della indagine mammografica è stata eseguita indagine etg, che viene allegata che conferma e documenta la presenza di lesione solida etero di 3-4 cm con piccoli noduli satelliti. Si richiede ricovero ospedaliero per accertamenti e cure del caso".

A marzo dello stesso anno la paziente era stata ricoverata e sottoposta a intervento chirurgico d'urgenza, seguito da esame istologico, che aveva sorretto la diagnosi di "carcinoma duttale infiltrante dall'elevato grading (43) e metastasi linfonodali in tre dei ventisei linfonodi esaminati".

Per questo la paziente ha chiesto la condanna solidale dei vari radiologi per colpa professionale/responsabilità extracontrattuale, e, all'ospedale, responsabilità contrattuale, in relazione alla diagnosi tardiva per la mancata esecuzione di approfondimenti “assolutamente necessari ed ineludibili per una diagnosi senologica corretta ed esaustiva”.
 
La sentenza
Già il Tribunale, dopo diverse consulenze tecniche medico-legali, respingeva la domanda della paziente, decisione poi confermata anche dalla Corte d'Appello. A ricorrere in Cassazione sono gli eredi della signora, deceduta, ma la Corte ha ancora respinto il ricorso in quanto la sentenza impugnata “supera il vaglio di correttezza logico-formale e non viola alcuna norma di legge”.

Secondo la Cassazione le stesse consulenze chieste dai tribunali di merito hanno messo in evidenza che i medici erano radiologi e non clinici e neppure chirurghi, e non potevano sostituirsi a questi non rientrando nei loro compiti quello di visitare la paziente.
 
Ovvio anche che l'esame mammografico non era sufficiente alla formulazione di una diagnosi senologica corretta e a questo avrebbe dovuto precedere o seguire la valutazione clinica da parte dello specialista (senologo od oncologo) al quale la signora aveva ritenuto di non doversi rivolgere non consentendo così una diagnosi più precoce del tumore.
 
Nella prima radiografia alla quale la paziente si era sottoposta era emersa solo la presenza di un "piccolo cluster" di microcalcificazioni, di natura probabilmente benigna. Secondo la perizia, anche se a questo esame fosse seguita una ecografia mammaria, non si sarebbe potuto segnalre il nodulo maligno emerso successivamente.
 
Il focolaio di neoplasia era stato evidenziato solo nella terza mammografia eseguita e non nelle prime due effettuate dalla paziente.
 
Dai primi due esami emergevano microcalcificazioni benigne e i due sanitari si erano attenuti alle linee guida internazionali  che prevedono un follow up mammografico da effettuare in tempi brevi (e non indagini invasive, quali la biopsia in sterotassi) e avevano consigliato alla donna di sottoporsi a controlli ravvicinati.
 
Tra l'altro, conclude la Corte i due sanitari, in qualità di radiologi, erano chiamati solo a eseguire la mammografia e a darne corretta lettura, non rientrando nei loro compiti suggerire lo svolgimento di altri esami o richiedere un consulto di altri specialisti.
 
“Premesso che nella sentenza impugnata – si legge nella sentenza - non viene affatto affermata l'inutilità di una diagnosi precoce della neoplasia alla mammella e men che meno viene affermato che, in tale prospettiva, non assumano rilievo altri accertamenti, oltre alla mammografia, si ricorda che:
a) il focolaio di neoplasia, che era stato evidenziato dal radiologo nella mammografia di febbraio 1999, non era visibile nelle due precedenti mammografie del dicembre 1987 e del giugno 1998;
b) in presenza di microcalcificazioni benigne, quali quelle apparse nelle mammografie del dicembre 1987 e del giugno 1998, le linee guida internazionali prevedono un follow up mammografico da effettuarsi in tempi brevi (e non indagini invasive, quali la biopsia in sterotassi);
c) a tali linee guida risultano essersi attenuti i due radiologi che, in tempi diversi, hanno entrambi consigliato alla paziente controlli ravvicinati;
d) solo l'esecuzione di una ecografia nel giugno 1998 avrebbe potuto evitare il tumore, ma il Ctu, come rilevano gli stessi ricorrenti, aveva ritenuto che, a detta data, ‘non v'era alcuna indicazione alla esecuzione della medesima’;
e) entrambi i sanitari intervenuti erano radiologi, chiamati ad eseguire la mammografia e a darne corretta lettura, e non rientrava nei loro compiti suggerire lo svolgimento di altri esami o richiedere un consulto di altri specialisti, di talché la mancata esecuzione dell'approfondimento diagnostico, che era stato consigliato alla paziente nel certificato medico 2/12/1987, non poteva essere imputato loro (intervenuti oltre 10 anni dopo);
f) in assenza di uno specifico comprovato addebito colposo, elevabile nei confronti dei medici radiologi, perde rilievo la disamina della sussistenza del nesso di causalità tra la condotta dagli stessi tenuti e l'evento letale poi purtroppo verificatosi”.

“In definitiva – afferma la Cassazione -, la sentenza impugnata supera il vaglio di correttezza logico-formale, demandato a questa Corte, di talchè, in presenza di un dictum non violativo di alcuna norma di legge, come per l'appunto si verifica nel caso di specie, nulla rileva che le prove raccolte nel giudizio di merito avrebbero potuto o dovuto essere valutate in altro modo”.

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