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Venerdì 09 NOVEMBRE 2018
Le aggressioni ai sanitari e il ruolo del Garante della salute per ridurle

Con la Legge Gelli il legislatore ha inteso far rivivere l’istituto del Difensore Civico, posto a garanzia e tutela del cittadino con il compito precipuo di accogliere, in seconda istanza, i reclami respinti dall’ufficio erogatore del servizio.

Un valido contributo per sollecitare i lavori di messa in sicurezza delle guardie mediche e dei presidi sanitari più esposti al rischio aggressioni può essere assicurato dai Garanti per il diritto alla salute, funzione presente nella Regioni italiane ed attribuita ai Difensori Civici ai sensi dell’articolo 2 della legge 8 marzo 2017, n. 24 (Gelli – Bianco).
 
Con la menzionata disposizione normativa il legislatore ha inteso far rivivere l’istituto del Difensore Civico, posto a garanzia e tutela del cittadino con il compito precipuo di accogliere, in seconda istanza, i reclami respinti dall’ufficio erogatore del servizio. In Italia, abolita nel 2010 la figura del difensore civico comunale per esigenze di bilancio, residua la figura del difensore civico regionale e delle Province Autonome riunito presso la Conferenza delle Assemblee legislative regionali, che ha espresso un Coordinamento nazionale che rappresenta la struttura istituzionale della Difesa civica italiana, collegata alla rete europea dei Difensori Civici, in connessione con il Mediatore Europeo.
 
La potenziale importanza della funzione di Garante della Salute viene chiarita al secondo comma della disposizione sopra richiamata che stabilisce: “Il Difensore civico, nella sua funzione, può essere adito gratuitamente da ciascun soggetto destinatario di prestazioni sanitarie, direttamente o mediante un proprio delegato, per la segnalazione di disfunzioni del sistema dell’assistenza sanitaria e sociosanitaria”.
 
Il terzo comma prevede, altresì, la possibilità di acquisizione digitale degli atti relativi alla segnalazione, riservando però alla legislazione regionale la definizione dei poteri e modalità di intervento del Difensore civico qualora sia ravvisata la fondatezza della segnalazione. La Legge Gelli ha, pertanto, inteso conferire ulteriore ruolo e funzioni al Difensore civico regionale quale organo a difesa di cittadini che ritengono di essere vittime di abusi o disservizi nel contesto dei servizi sanitari, fungendo così da tramite con le istituzioni. Attraverso segnalazioni, anche da parte degli operatori sanitari, esposti durante l’attività al rischio aggressioni, riconosciuto “Rischio Maggiore” dal Centro Europeo della Medicina delle Catastrosi della Repubblica di San Marino, sarà possibile rivolgersi all’Ufficio del Difensore Civico Regionale, nella sua qualità di Garante della Salute dei cittadini.
 
L’operatore sanitario di una struttura sanitaria pubblica o privata, attiverà in questo modo controlli e approfondimenti in quanto il rischio aggressioni nello specifico comparto lavorativo ha ottenuto anche dalla Cassazione sentenze di riconoscimento quale rischio sul lavoro. Trattandosi di un rischio maggiore, il rischio aggressione compromette la salute del lavoratore della sanità dando luogo potenzialmente sia a danni per la sicurezza (infortuni sul lavoro) sia a danni per la salute (malattie professionali).
 
Per rendersi conto di quanto una aggressione in sanità comprometta la salute di un operatore basta Immaginare che nel giro di pochi secondi, mentre costui cerca di curare più persone possibili in un contesto complesso e flessibile come un Pronto Soccorso si trova ad essere oggetto di aggressione verbale, riceve minacce, percepisce paura e malessere, anche se fortunatamente viene tutelato dagli agenti o dal personale presente. Come vi sentireste al posto della vittima dell'aggressione? L’intervento di agenti riduce le conseguenze di un’aggressione ma non evita la sofferenza dell’operatore. Nel caso fosse necessario, quali azioni vengono attuate per supportare l’operatore a superare questo momento di malessere? E’ previsto un protocollo? Per affrontare questo problema è importante intervenite innanzitutto sulla prevenzione oltreché su azioni durante la crisi. Il Garante della Salute/Difensore Civico forte delle sue prerogative attiverà percorsi virtuosi anche su datori di lavoro di istituzioni pubbliche.
 
La prevenzione è caratterizzata da attività di formazione degli operatori, dalla presenza di risorse sufficienti, da interventi di sistema, dalla predisposizione di servizi di supporto e sostegno per operatori e utenza, da un protocollo che permettere al personale di affrontare i momenti di sofferenza psicologica che si presentano, superandoli con serenità. E’ importante sentirsi protetti e tutelati sul posto di lavoro, qui si passa gran parte della giornata. Dalla lettura della relazione di accompagnamento al DDL Grillo emerge l’importante aspetto della prevenzione tra le funzioni di monitoraggio ma soprattutto di indirizzo dell’Osservatorio che dovrebbe essere istituito come previsto dall’articolo 2.
 
Viene sottolineato tra le funzioni di questo organismo, infatti, oltre al monitoraggio delle misure di prevenzione e protezioni presenti nelle strutture sanitarie, per le quali esistono già precise disposizioni legislative tra cui il D.Lgs.81/2008, la formazione. Per quest’ultima si potrà pretendere dal Garante della salute, l’avvio di una programmazione ed una esecuzione al più presto, come viene tra l’altro invocato anche nel testo unico sulla sicurezza sul lavoro, di una rigorosa individuazione e valutazione dei rischi e al loro superamento.
 
Domenico Della Porta
Docente di Medicina del Lavoro
Università Telematica Internazionale UNINETTUNO - Roma

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