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Venerdì 16 NOVEMBRE 2018
Manovra. Più fondi per il superamento del superticket, contratti di formazione specialistica e ammodernamento tecnologico. Ecco gli emendamenti della Lega in Commissione

E poi, per le regioni prevista la possibilità di programmare l’acquisto di prestazioni sanitarie in deroga ai limiti previsti dal Dl 95/2012, proposto un intervento in tema di pubblicità sanitaria per escludere qualsiasi elemento di carattere promozionale o suggestionale, e inseriti finanziamenti ad hoc per il Centro nazionale di adroterapia oncologica.

Dopo quelli del M5S già anticipati ieri, ecco oggi le proposte di modifica depositate in Commissione Bilancio dalla Lega. In totale 257 emendamenti. Diversi quelli riguardanti la sanità che spaziano dai superticket all'aumento dei fondi per i contratti di formazione specialistica, fino alla possibilità per le regioni di acquistare prestazioni sanitarie in deroga ai limiti previsti dal Dl 95/2012 al fine di migliorare l'accesso ai Livelli essenziali di assistenza.
 
Di seguito le proposte emendative della Lega in tema di sanità.
 
Emendamento 39.1 Tiramani 
Per ridurre i tempi di attesa per gli accertamenti diagnostici da effettuare tramite risonanza magnetica, le strutture sanitarie private non convenzionate che effettuano risonanza magnetica alle spalle, alle anche e ai segmenti del rachide vertebrale con apparecchiature con valori di campo magnetico non superiori a 0,5 Tesla senza la preventiva autorizzazione, versano nelle casse dello Stato il 5% dei proventi.
 
Emendamento 40.3 Frassini
Si interviene sul fondo per la riduzione del superticket finanziato con 60 mln l’anno nella scorsa legge di Bilancio. Si propone ora di rifinanziare il fondo con 60 mln per il 2019, 120 mln per il 2020 e 180 mln a decorrere dal 2021.
 
Emendamento 40.5 e 42.027 Centemero
Per garantire un migliore accesso ai Lea si propone che, a decorrere dal 2019, le regioni possano programmare l’acquisto di prestazioni sanitarie in deroga ai limiti previsti dal Dl 95/2012 (dove si ridurre la spesa complessiva annua, rispetto alla spesa consuntivata per l’anno 2011, dello 0,5% per il 2012, dell’1% per il 2013 e del 2% a decorrere dal 2014).
Per garantire l’invarianza degli effetti finanziari le regioni provvedono ad apportare gli opportuni interventi di contenimento della spesa sanitaria.
 
Emendamento 41.1 Bellachioma
Si propone di aumentare i finanziamenti per i contratti di formazione specialistica di 45 mln per il 2019, 90 mln per il 2020, 136,8 mln per il 2021, 183,6 mln per il 2022 e di 200 mln a decorrere dal 2023.
 
Emendamento 41.018 Boldi
In tema di pubblicità sanitaria si chiede che le comunicazioni informative da parte delle strutture private di cura e degli iscritti agli Ordini professionali possano contenere solo informazioni funzionali all’oggetto di garantire la sicurezza dei trattamenti sanitari escludendo qualsiasi elemento di carattere promozionale o suggestionale. Inoltre, in presenza di comunicazioni diffuse a livello nazionale gli Ordini dovranno verificare preventivamente la correttezza delle informative sanitarie proposte. In caso di violazioni gli Ordini, anche su segnalazione delle Federazioni, procedono in via disciplinare nei confronti dei professionisti o società iscritti e segnalano all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, per l’eventuale adozione dei provvedimenti sanzionatori di competenza.
Infine viene specificato che tutte le strutture dovranno dotarsi di Direttore sanitario iscritto all’Albo territoriale in cui hanno sede operativa entro 120 giorno dalla pubblicazione della legge.
 
Emendamento 42.3 Grimoldi
Per consentire la prosecuzione delle attività di ricerca, assistenza e cura dei malati oncologici mediante l’erogazione della terapia innovativa salvavita “adroterapia” viene autorizzato un contributo di 5 milioni per il 2019, 10 milioni per il 2020 e 2021 a favore del Centro nazionale di adroterapia oncologica Cnao.

Emendamento 42.4 Bellachioma
Ai fini del programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico, l'importo fissato dall'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni, rideterminato in 24 miliardi di euro dall'articolo 2, comma 69 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, è elevato a 28 miliardi di euro.
Conseguentemente, il Fondo investimenti enti territoriali viene ridotto di 100 milioni in ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 400 milioni di euro annui per gli anni dal 2023 al 2031 e di 200 milioni di euro nel 2032.
 
Emendamento 42.8 Colla
L’incremento dei fondi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico sono vincolati per 50 mln alla riqualificazione tecnologica dei servizi di radioterapia mediante l’acquisto di apparecchiature innovative di ultima generazione.
 
 
Giovanni Rodriquez

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