quotidianosanità.it

stampa | chiudi


Giovedì 22 NOVEMBRE 2018
Talidomide. Bartolazzi (Sott. Salute): “Per indennizzo danneggiati unica novità introdotta riguarda facoltà di chiedere indagini genetiche molecolari”

"Null'altro è cambiato nell’individuazione dei criteri medico-legali per l’accertamento del nesso tra assunzione della talidomide e menomazione, non solo per coloro che sono nati dal 1958 al 1966, ma anche per coloro che sono nati in anni diversi. Resta facoltà del Ministero della salute quella di richiedere la revisione del verbale alle Commissioni Mediche Ospedaliere, qualora si ravvisino incoerenze tra la documentazione, i criteri e il giudizio espresso". Lo ha spiegato in Commissione Sanità il sottosegretario alla Salute rispondendo all'interrogazione di Rizzotti e Gasparri (FI).

"Nulla è cambiato nell’individuazione dei criteri medico-legali per l’accertamento del nesso tra assunzione della talidomide e menomazione, non solo per coloro che sono nati dal 1958 al 1966, ma anche per coloro che sono nati in anni diversi. L’unica integrazione effettuata, anche per i nati dal 1958 al 1966, è la facoltà di richiedere, da parte delle Commissioni Mediche Ospedaliere, indagini genetiche molecolari; in tal modo è stato disciplinato quanto già richiesto dalle Commissioni stesse per risolvere i casi dubbi".
 
Lo ha spiegato ieri il sottosegretario alla Salute, Armando Bartolazzi, rispondendo in Commissione Sanità al Senato all'interrogazione di Maria Rizzotti e Maurizio Gasparri (FI), sugli indennizzi spettanti al personale militare affetto da sindrome da talidomide. Nell'interrogazione si chiedevano spiegazioni sul fatto che, a distanza di oltre 2 anni dall'approvazione della legge 7 agosto 2016, n. 160, e di oltre 1 anno dall'emanazione del decreto ministeriale 17 ottobre 2017, n. 166, recante "Regolamento concernente l'indennizzo a soggetti affetti da sindrome da talidomide", per nessuna delle persone affette dalla sindrome nati fuori dal periodo 1958-1966 sia stata completata l'istruttoria a cura della Direzione generale della vigilanza sugli enti e della sicurezza delle cure del Ministero della salute e nessuna sia stata ancora sottoposta a giudizio medico-legale da parte della commissione medico-ospedaliera interforze.
 
"In considerazione della necessità di un esame approfondito e multidisciplinare degli 'studi medico-scientifici maggiormente accreditati nel campo delle malformazioni specifiche da talidomide', per la definizione dei 'criteri di inclusione e di esclusione delle malformazioni ai fini dell'accertamento del diritto all'indennizzo', per i soggetti nati al di fuori del periodo 1958-1966, il Ministero della salute ha richiesto al Consiglio Superiore di Sanità di esprimere il proprio parere in merito alla definizione dei citati criteri ed, in particolare, in merito all’individuazione delle malformazioni compatibili con la sindrome da talidomide. In data 17 gennaio 2017, le Sezioni congiunte II e V del Consiglio Superiore di Sanità hanno espresso il parere sui criteri di inclusione ed esclusione ed, in particolare, sulla individuazione delle malformazioni compatibili con la sindrome da talidomide, ai fini dell’accertamento del diritto all’indennizzo per i nati al di fuori del periodo 1958-1966", ha spiegato il sottosegretario.

"Tale parere richiama il parere dell’Istituto Superiore di Sanità, espresso in data 1° luglio 2010, indirizzato al Ministero della salute e sulla base del quale è stato adottato il d. m. 2 ottobre 2009, n. 163, recante Regolamento di esecuzione dell’art. 2, comma 363, della legge 24 dicembre, n. 244, che riconosce l’indennizzo ai danneggiati da talidomide. Il parere espresso dal Consiglio Superiore di Sanità è stato trasmesso, con nota del 29 luglio 2010, al Ministero della difesa - Direzione Generale della Sanità Militare, affinché venissero date indicazioni, alle Commissioni Mediche Ospedaliere, di tenere conto degli elementi di valutazione formulati anche sulla base del parere medesimo, nell’esprimere il giudizio di competenza sul nesso causale tra l’assunzione della talidomide da parte della madre e l’infermità".

"Nel parere espresso dall’Istituto Superiore di Sanità nel 2010, integralmente ripreso nei contenuti dal successivo parere del Consiglio Superiore di Sanità del 17 gennaio 2017, recepito nel d. m. 17 ottobre 2017, n. 166, all’allegato A, sono già elencate le malformazioni che non sono attribuibili a talidomide, ovvero: tipo amputazione; da sindrome da bande amniotiche; post-assiali; arti superiori unilaterali; porzione distale di un arto con porzione prossimale e cingolo completamente normale; che vengono trasmesse alla prole; terminali traverse; longitudinali postassiali e multiple. Il d. m. 17 ottobre 2017, n. 166, non introduce quindi una nuova disciplina, ma si limita – come previsto dalla normativa in vigore – ad apportare le necessarie modifiche al Regolamento di cui al d. m. 2 ottobre 2009, n. 163, nonché a definire, tenendo conto degli studi medico-scientifici maggiormente accreditati, i criteri di inclusione e di esclusione delle malformazioni ai fini dell’accertamento del diritto, già individuati, come appunto ricordato, nel parere dell’Istituto Superiore di Sanità del 2010, fatto proprio dal Consiglio Superiore di Sanità nel 2017", ha aggiunto.

"Con il d. m. 17 ottobre 2017, n. 166, allegato A, sono state anche aggiunte le previsioni che, alla luce della letteratura scientifica oggi disponibile e nella considerazione che permane un’area di incertezza nell’attribuzione della malformazione alla sindrome talidomidica, questa debba essere risolta attraverso una accurata diagnosi differenziale fondata su criteri clinici e molecolari, e che - per i soli soggetti nati al di fuori del periodo dal 1958 al 1966 - si debba richiedere la documentazione sanitaria relativa alla patologia materna che ha richiesto la somministrazione della talidomide, da cui si evinca la prescrizione e l’assunzione del farmaco in gravidanza nel periodo tra il 20° e il 36° giorno dal concepimento".

"Pertanto, nulla è cambiato nell’individuazione dei criteri medico-legali per l’accertamento del nesso tra assunzione della talidomide e menomazione, non solo per coloro che sono nati dal 1958 al 1966, ma anche per coloro che sono nati in anni diversi - ha sottolineato Bartolazzi -. L’unica integrazione effettuata, anche per i nati dal 1958 al 1966, è la facoltà di richiedere, da parte delle Commissioni Mediche Ospedaliere, indagini genetiche molecolari; in tal modo è stato disciplinato quanto già richiesto dalle Commissioni stesse per risolvere i casi dubbi".

"Il Ministero della salute, in quanto istituzione deputata al riconoscimento del diritto all’indennizzo, può in ogni caso, motivatamente, alla luce della documentazione prodotta e dei criteri indicati nell’Allegato al Regolamento n.166/2017, richiedere la revisione del verbale alle Commissioni Mediche Ospedaliere, qualora ravvisi incoerenze tra la documentazione, i criteri e il giudizio espresso, anche in relazione alla necessità di rendere omogenei i giudizi di tutte le Commissioni operanti", ha concluso.
 
Maria Rizzotti, nel replicare, si è dichiarata parzialmente soddisfatta dalla risposta, evidenziando "il ritardo con cui il legislatore italiano ha previsto il ristoro ai danneggiati da talidomide; i tempi lunghi e i criteri discutibili con cui la burocrazia preposta vaglia le istanze dei danneggiati; il carattere discriminatorio degli attuali parametri per la quantificazione dell'indennizzo, i quali penalizzano i soggetti che hanno perduto le braccia rispetto a quelli che hanno sofferto pregiudizi di minore entità; la necessità di non richiedere ai danneggiati la presentazione di documenti difficilmente reperibili, come la prescrizione originaria del farmaco da parte del medico specialista". 

© RIPRODUZIONE RISERVATA