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Lunedì 24 DICEMBRE 2018
Deroga iscrizione Ordine. Beux (Tsrm Pstrp): “Pronti a vigilare per una applicazione corretta, abusivi non entreranno mai”

Il problema esiste e il Legislatore è stato sensibile, ma il modo in cui l’ha fatto non è stato così accurato come avrebbe dovuto.Stante la situazione creatasi, il decreto ministeriale previsto dall’emendamento 283-ter e la sua applicazione all’interno degli Ordini dovranno essere opportunamente stringenti, escludendo a valle quel che si sarebbe dovuto escludere a monte, attraverso un’attenta valutazione dei percorsi formativi

La legge 3/2018 ha manifestato la volontà del Legislatore di ordinare, finalmente, 17 professioni, con storie formative eterogenee, da decenni attive all’interno del sistema sanitario. Non riferendosi a nuove popolazioni professionali, era inevitabile che la prima fase del fare ordine - quella che stiamo vivendo e che vivremo ancora per un po’- fosse anche caratterizzata dal palesarsi del disordine, da sempre presente, ma non registrato, perché non osservato.
 
Siamo partiti con un gran censimento, alla fine del quale conosceremo nel dettaglio ciò di cui ora stiamo parlando negli unici termini possibili: quelli delle stime e delle ipotesi. In meno di sei mesi si sono pre-iscritti quasi 130.000 professionisti, il 70% degli stimati. Quelli che hanno concluso il processo con l’attribuzione di un numero di iscrizione al relativo albo sono circa 30.000.
 
Se procederemo di questo passo, tra qualche mese, a meno di un anno dalla partenza, avremo una mappa più che rappresentativa delle popolazioni professionali che la legge 3/2018 ha voluto ordinare: sapremo chi esercita quale professione, dove, da quanto, con quale titolo e in quale regime. Un patrimonio informativo prezioso per il Paese, per il suo Sistema sanitario e per le stesse professioni coinvolte.
 
Per potersi esprimere sull’emendamento 283-bis, è necessario avere le idee chiare su quel che avrebbe dovuto gestire. A tal fine, facciamo riferimento a un caso concreto, affinché i professionisti della fattispecie 5 della classificazione da noi proposta qualche settimana fa non possano essere pensati come il mostro di Loch Ness, cioè come miti di cui tutti parlano e hanno notizia, ma dei quali nessuno ha mai fatto esperienza diretta.
 
T.R. è un Educatrice professionale. Possiede una laurea in pedagogia quadriennale a indirizzo psicologico, conseguita nel 1992, presso la Facoltà di Magistero dell’Università di Verona. È stata assunta nel 1994, attraverso un concorso pubblico nazionale per Educatore professionale tenutosi presso l’allora USSL di Crema. Oggi il suo titolo non è tra quelli che consentono l’iscrizione all’albo degli Educatori professionali dell'Ordine TSRM PSTRP, ma la collega è entrata nel sistema sanitario mediante regolare concorso e da allora ha operato in coerenza tra il profilo di inquadramento, la relativa retribuzione e l'attività professionale svolta.
 
T.R. e tutti quelli come lei - uno, dieci, cento, mille o diecimila che siano - dovevano essere protetti dal Legislatore, attraverso una norma che consentisse loro di continuare a esercitare, nonostante l’attuale impossibilità di iscriversi al relativo albo.
 
Il Legislatore è stato sensibile nei confronti di questa esigenza, ma il modo in cui l’ha fatto non è stato così accurato come avrebbe dovuto. Negli ultimi mesi abbiamo più volte e in più modi suggerito[1] al Legislatore di essere adeguatamente stringente, affinché della sua giusta protezione potessero beneficiare solo coloro che ne avevano diritto.
 
L’emendamento 283-bis della legge finanziaria 2019, invece, non ha recepito quanto suggerito: un esplicito richiamo alle modalità di assunzione, all’inquadramento e alla retribuzione dei professionisti. La coesistenza coerente di questi tre elementi avrebbe reso l’emendamento efficace solo per coloro che, come T.R., lo meritavano, evitando che lo si potesse interpretare e rappresentare come pericolosa e ingiusta sanatoria.
 
Che l’impostazione alla base dell’attuale emendamento non fosse adeguatamente robusta lo si deduce anche dal fatto che i due precedenti tentativi (41-bis e 1.1688) non sono andati a buon fine, il primo riconosciuto inammissibile dalla Commissione bilancio della Camera dei Deputati, il secondo ritirato da una dei firmatari.
 
Stante la situazione creatasi, il decreto ministeriale previsto dall’emendamento 283-ter e la sua applicazione all’interno degli Ordini dovranno essere opportunamente stringenti, escludendo a valle quel che si sarebbe dovuto escludere a monte, attraverso un’attenta valutazione dei percorsi formativi.
 
A prescindere da quel che accadrà prima, è sin d’ora certo che gli Ordini TSRM PSTRP non iscriveranno abusivi, nemmeno agli elenchi speciali.
 
Alessandro Beux

Presidente FNO TSRM PSTRP




[1]
https://www.quotidianosanita.it/lavoro-e-professioni/articolo.php?articolo_id=67281
https://www.quotidianosanita.it/lettere-al-direttore/articolo.php?articolo_id=68144
https://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=69318

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