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Martedì 19 FEBBRAIO 2019
Il “tempo di vestizione” all’inizio e al termine del proprio turno di lavoro va sempre retribuito. “È una questione di sicurezza e igiene”. Nuova ordinanza della Cassazione 

La Cassazione ha ribadito la tesi già espressa in una precedente ordinanza del 2017, ribaltando la decisione della Corte d'Appello che non aveva riconosciuto a cinque infermieri il tempo di vestizione e di cambio turno come straordinario ai fini retributivi. Da sottolineare che nel frattempo è entrato anche in vigore il nuovo contratto che prevede il tempo di vestizione retribuito, ma la Corte ha sottolineato che la decisione va al di là del “rapporto sinallagmatico”, trattandosi di obbligo imposto dalle “superiori esigenze di sicurezza e igiene, riguardanti sia la gestione del servizio pubblico sia la stessa incolumità del personale addetto”. LA NUOVA ORDINANZA.

Il tempo di vestizione e cambio turno va sempre retribuito. La Cassazione lo ha ulteriormente ribadito con l’ordinanza 3901 dell’11 febbraio scorso con cui ha annullato le sentenza di segno opposto del Tribunale e della Corte d’Appello – a cui ha rinviato la sentenza per un  nuovo esame. Si ricorda che sul tema la Cassazione si era già espressa nella stessa direzione nel 2017.
 
Il fatto
Cinque infermieri dipendenti di un ospedale avevano domandato la condanna dell'Ausl al pagamento del compenso a titolo di indennità per lavoro straordinario, per il tempo occorrente per la vestizione, anticipato di 15 minuti rispetto all'inizio del turno, e per il passaggio di consegne al personale del turno montante al termine dello stesso (15 minuti).

La Corte d’Appello aveva confermato la sentenza del Tribunale che aveva rigettato la domanda relativa al riconoscimento dello straordinario per il passaggio di consegne a fine turno, riformandola nella parte in cui aveva accolto la pretesa con riferimento all'attività di vestizione a inizio turno.
La motivazione si basa sul principio del pubblico impiego contrattualizzato, secondo cui leprestazioni di lavoro straordinario per le quali si chiede il relativo compenso, devono essere preventivamente autorizzate.

In questo senso l'accertamento istruttorio ha dimostrato che gli infermieri non avevano provato che il dirigente del servizio infermieristico o gli organi competenti dell'Ausl avevano concesso l’autorizzazione e che nessun ordine era stato diramato da parte dei superiori e che non esisteva, presso l'Ausl di riferimento, una regolamentazione dei tempi di "vestizione" del personale.
 
La sentenza
La Cassazione ha invece deciso di rinviare il tutto alla Corte d’Appello in diversa composizione perché “questa Corte – si legge - ha già deciso sull'oggetto della presente controversia, pronunciando il seguente principio di diritto: ‘In materia di orario di lavoro nell'ambito dell'attività infermieristica, nel silenzio della contrattazione collettiva, il tempo di vestizione-svestizione dà diritto alla retribuzione al di là del rapporto sinallagmatico, trattandosi di obbligo imposto dalle superiori esigenze di sicurezza e igiene, riguardanti sia la gestione del servizio pubblico sia la stessa incolumità del personale addetto’ (Cass. n.12935 del 2018; Cass.27799 del 2017)”.

Secondo l’ultima sentenza richiamata dalla Cassazione l'onere della vestizione dei sanitari non è imposto da un interesse aziendale ma da quello dell'igiene pubblica e quindi ha ritenuto “correttamente affermato il diritto alla retribuzione soltanto per il tempo effettivo eventualmente di volta in volta utilizzato dal lavoratore; che pertanto il punto qualificante della controversa materia diventa verificare se i tempi di vestizione/svestizione siano stati utilizzati fuori o all'interno dell'orario di lavoro”.

Per quanto riguarda in particolare il lavoro nelle strutture sanitarie la sentenza ricorda che “nel silenzio della contrattazione collettiva integrativa, il tempo di vestizione/svestizione dà diritto alla retribuzione, essendo detto obbligo imposto dalle superiori esigenze di sicurezza e igiene riguardanti sia la gestione del servizio pubblico sia la stessa incolumità del personale addetto”.

E questo anche se intanto con il rinnovo del contratto siglato il 21 maggio 2018 – ma i fatti si riferiscono a una data antecedente -  è stata prevista la retribuzione del tempo di vestizione e svestizione, determinandola in 15 minuti per ogni turno.

Infine, per completezza, vi è da riferire come il diritto alla retribuzione di questo tempo, se dovuto, si prescrive nel termine di cinque anni.

“In definitiva – conclude la Cassazione - il ricorso va accolto; la sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata alla Corte d'Appello in diversa composizione, anche sulle spese del giudizio di legittimità: visto l'accoglimento del ricorso non sussistono i presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato”.

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