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Sabato 30 MARZO 2019
Le professioni non nascono nei tribunali. Il Massofisioterapista è un’idra mitologica



Gentile direttore,
che le professioni non nascano nei tribunali non ce lo inventiamo noi ma ce lo dicono i Giudici di Palazzo Spada parlando di figure formalmente esistenti, ma vuote. È questo il senso della sentenza n. 3410/13 che smentisce quanto aveva asserito il Tar Abruzzo, sentenza n.311/02, che sosteneva attivabili i corsi per arti sanitarie , anche in assenza di un assetto unitario a livello nazionale. Le Regioni potevano infatti, organizzare i corsi, attingendo ai programmi svolti da coloro che chiedevano il riconoscimento dei titoli conseguiti all’estero.
 
Ma per il CdS non è cosi perché: “La circostanza che il Testo Unico delle Leggi Sanitarie (T.U.L.S.) contempli ancora la figura del Mcb è irrilevante in assenza di una compiuta disciplina di settore armonicamente ricomposta sui due livelli di competenza previsti dalla Costituzione ( statale e regionale)”. Questo perché, spiegano gli “Ermellini”: “Le nuove professioni non possono cominciare a vivere nell’ordinamento se manca l’individuazione dei profili che le caratterizzano e la descrizione dei relativi percorsi formativi”.
 
La stessa strategia, ora smentita, usata anche da Regione Lombardia nel 2009, per iniziare i corsi per questa figura che sono quindi, a nostro avviso, di dubbia legittimità.
 
Ecco quindi che, con stupore, abbiamo visto ricomparire ai primi di marzo, sul rinnovato sito ufficiale del Ministero della Salute, il Mft come “operatore di interesse sanitario previsto dalla Legge 1 febbraio 2006 n. 43, comma 2, art. 1”. A differenza, però, dell’Operatore socio sanitario o dell’Assistente di studio odontoiatrico, questo operatore non è mai stato individuato, come tale, nelle sedi delegate.
 
Non è la prima volta che assistiamo a queste stravaganze, frutto di una creatività sconcertante.
 
Ricordiamo che, a seguito dell’abrogazione delle professioni sanitarie ausiliarie, alle quali il Mft del vecchio ordinamento apparteneva, fatta dalla legge 42/99, questa figura era già stata resuscitata, una prima volta, come “professione sanitaria non riordinata prevista da norme vigenti”. Dizione, questa, che il Ministero dovette rimuovere frettolosamente dal sito.
 
Oggi, dopo che la legge di bilancio ha abrogato l’art 1 della 403/71, ribadendo così la definitiva scomparsa del Mft nel nuovo ordinamento, il Ministero si inventa di ricollocarlo ancora come “operatore di interesse sanitario”.
 
L'informazione che il Ministero sta dando è, a nostra avviso, ingannevole e distorsiva.
 
La vicenda assomiglia alla mitica idra che, ogni volta che le veniva tagliata una testa, ne ricrescevano due. Idra, velenosissima, che da anni alberga al Ministero opponendosi tenacemente alla volontà del Legislatore e distorcendone l'indirizzo.
 
Certo è che alcuni tribunali, trattando del Mft, “ad escludendum”, non potendolo considerare né una professione sanitaria , né un'arte, hanno parlato di possibile operatore di interesse sanitario.
 
Ma, come abbiamo visto, le professioni non nascono nei tribunali e visto che non c’è mai stata l’individuazione di questa figura da parte delle Conferenza Stato Regioni, di cosa stiamo parlando? Perché, queste indebite e temerarie sortite del Ministero? Ma l’ufficio legale ne è al corrente? Ha dato il suo consenso?
 
E la Ministro Grillo sta seguendo questa vicenda ed è correttamente informata visto che ne ha la responsabilità politica? Si attenderebbero doverosi chiarimenti.
 
Gianni Melotti e Mauro Gugliucciello
Fisioterapisti

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