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Giovedì 04 APRILE 2019
Prevenzione aggressioni a sanitari. Ruolo e responsabilità del Rssp

Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione assume un ruolo significativo, con conseguenti responsabilità personali, in casi di mancato esercizio delle specifiche mansioni e competenze anche per prevenire i fenomeni e gli episodi di violenza contro gli operatori sanitari. La conferma, anche se in modo indiretto, in una recente sentenza della Cassazione

Il palese riconoscimento di colpa professionale del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), da parte della Corte di Cassazione in una sentenza di qualche settimana fa, la 11708 del 18 marzo 2019,  ovviamente unitamente al Datore di Lavoro, anche se emessa per un infortunio grave accaduto in un magazzino di termoidraulica,  focalizza il ruolo centrale che dovrà assumere proprio il RSPP  anche  nella valutazione dei rischi da aggressioni e violenze agli operatori sanitari.
 
Definito dal D.Lgs. 81/08 come la persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all’articolo 32 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi, il RSPP rappresenta il “consulente” interno del Datore di Lavoro, nel nostro caso del Direttore Generale Struttura Sanitaria, a cui si rivolge per l’esatta applicazione della normativa di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
 
Non solo, questa figura rappresenta il cardine su cui ruota l’intera impalcatura del complesso di relazioni ed interazioni fra le figure aziendali al loro interno e verso gli enti esterni come: enti governativi di controllo, appaltatori, clienti e fornitori.
 
Nel dispositivo del documento giuridico è evidenziato, infatti che chi accetta tale ruolo "......ha l'obbligo giuridico di adempiere diligentemente l'incarico affidatogli e di collaborare con il datore di lavoro, individuando i rischi connessi all'attività lavorativa (specifica)  e fornendo le opportune indicazioni tecniche per risolverli, all'occorrenza disincentivando eventuali soluzioni economicamente più convenienti ma rischiose per la sicurezza dei lavoratori".
 
Certamente la sentenza non è stata formulata  per suggerire al RSPP come “proteggersi” ma per far capire a questa importantissima figura - ed al datore di lavoro - che esiste uno stretto legame di corresponsabilità nelle decisioni prese.
 
Per la concreta attuazione di quanto disposto dal Decreto Legislativo 81/2008 in merito alla valutazione dei rischi, tenuto conto dell'orientamento della stessa sentenza a fini di programmazione di interventi di prevenzione.
 
Innanzitutto una  fase preliminare della valutazione del rischio  procedendo  all’identificazione dei centri/fonti di pericolo sulla base dell’analisi del processo produttivo e dell’organizzazione del lavoro, (nel nostro caso le aree a rischio aggressioni)  nonché di tutta la documentazione e le informazioni disponibili ed utili.
 
Saranno perciò tenuti presenti i seguenti  orientamenti operativi.Se nella conduzione della valutazione viene individuato un pericolo per la salute o la sicurezza, la cui esistenza appare certa e fonte di possibile danno ai lavoratori, che sia riferibile o meno ad una mancata messa in atto di quanto previsto dalla normativa esistente, le misure di tutela eventualmente individuabili possono opportunamente essere attuate o programmate senza acquisire ulteriori elementi valutativi, se non quelli strettamente necessari alla definizione della priorità da assumersi per gli interventi stessi.
 
Se un possibile pericolo, connesso all'attività lavorativa in esame, è stato in precedenza valutato con esito favorevole (rischio assente o molto limitato) ovvero il pericolo stesso è stato ridotto o eliminato con l'adozione di opportune misure la valutazione dei rischi può limitarsi ad una presa d’atto di tali risultanze, previa verifica della loro attualità.
 
Al contrario, là dove l'esistenza di un pericolo risulti dubbia, o incerta la definizione delle possibili conseguenze, o complessa l'individuazione delle appropriate misure di prevenzione, appare opportuno condurre una valutazione dei rischi che si articoli in un percorso logico e procedurale più completo ed approfondito.
 
La valutazione dei rischi lavorativi di cui al D. Lgs. 81/2008 si iscrive nel più ampio e complessivo utilizzo a livello internazionale del metodo del "risk assessment", che coinvolge anche molti aspetti relativi ai costi sociali del progresso.
 
Di per sé il "risk assessment" non porta automaticamente al "risk management", cioè alla risoluzione o al contenimento dei problemi evidenziati, ma ha il vantaggio di portarli alla luce e farne oggetto di valutazione sociale, di studio, di programmi articolati.
 
Questo è il contesto culturale da cui la normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul lavoro  trae origine. Infatti nessuna facoltà d'arbitrio è concessa al datore di lavoro e di conseguenza al RSPP in merito all'applicazione o meno delle norme in materia di salute  e sicurezza sul lavoro, che devono essere comunque rispettate, per cui l'obiettivo della valutazione non può essere la scelta di quali tra i vincoli normativi previsti siano i più opportuni o convenienti da adottare.
 
Non a caso la Suprema Corte  nel titolo della sentenza in questione individua  “la colpa”  per “….gli eventi dannosi  (infortunio) derivati dalla mancata segnalazione di situazioni di rischio che abbiano indotto lo stesso (DL)  ad omettere l’adozione delle doverose misure precauzionali”.
 
La valutazione del Rischio fornisce anche uno strumento per avviare una riorganizzazione razionale e pianificata dell’attività assistenziale dove vengono registrati episodi di aggressioni  al fine di raggiungere l'obiettivo di una sostanziale riduzione e/o del controllo dei fattori di rischio presenti, nel rispetto della legislazione nazionale e delle norme di buona tecnica prodotte da organismi accreditati (UNI-EN, CEI, ecc.). La necessità che in una Azienda Sanitaria o Ospedaliera  si proceda ad una stretta integrazione tra la erogazione di prestazioni, tutte le funzioni aziendali ad essa collegate, e la prevenzione dei rischi da essa derivanti al fine di progettare "lavoro sicuro", è chiaramente esplicitata tra le misure generali di tutela indicate nella specifica norma vigente.
 
Tra queste, infatti, c’è "la programmazione della prevenzione mirando ad un complesso che integri in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche operative  ed organizzative dell'azienda nonché l'influenza dei fattori dell'ambiente di lavoro".
 
Non va persa di vista la natura di processo partecipato che la valutazione deve assumere, sia a garanzia di aver raccolto tutta l'informazione disponibile sui fattori di rischio (tra cui le trasformazioni che l'organizzazione del lavoro "formale" subisce, all'atto della sua concreta messa in pratica da parte dei lavoratori), sia per ottenere il coinvolgimento attivo di tutte le parti in causa nella ricerca delle soluzioni più efficaci e nella loro applicazione.
 
Domenico Della Porta
Docente Medicina del Lavoro  Università Telematica Internazionale Uninettuno – Roma
Delegato Federsanità ANCI Prevenzione e Sicurezza Operatori e strutture sanitarie - Roma

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