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Sabato 13 APRILE 2019
Ricette mediche e tutela della privacy



Gentile Direttore,
mi permetto alcune chiose in merito all’ interessante lettera  Se la ricetta “la fa” la segretaria. Ecco i rischi per il medico. L’articolo sembra suggerire ad una prima lettura che la Legge vieti al personale di studio la preparazione di ricette destinate al medico. Tuttavia la sentenza citata era in realtà pertinente ad una situazione ben diversa: il medico SSN era stato infatti condannato per aver consegnato a due farmacisti i ricettari in bianco già firmati, situazione questa palesemente dolosa. 
 
In seconda istanza la decisione del Garante della Privacy del 28/06/20161 (“la consegna della ricetta al paziente è possibile solo da parte del medico prescrittore”) di cui l’ articolo prende solo atto merita a mio parere approfonditi commenti. Tale decisione pur essendo probabilmente impeccabile sotto il profilo giuridico rivela per chi scrive una insufficiente conoscenza del contesto in cui dovrebbe essere applicata. Come epidemiologo territoriale mi soffermo quindi in una breve descrizione del setting pertinente alla Medicina generale. MilleinRete è un database nutrito al 31/12/2018 dai dati anonimizzati di 119860 cittadini assistiti da 74 MMG veneti e consente informazioni sul loro carico di lavoro. La tabella identifica alcune classi di farmaci come proxy di terapie per malattie croniche.

 

 Il grafico evidenzia negli ultimi 10 anni uno spiccato trend incrementale del numero mediano di prescrizioni giornaliere (nel 2018= 59.38 prescrizioni per medico /die, riq 47.56-67.07).


 
I grafici 2 e 3 illustrano i trend temporali del numero giornaliero di visite, intendendo per ‘visita’ ogni contatto de visu con il paziente. Mentre per le visite ambulatoriali l’andamento appare ondivago il numero delle visite a domicilio dimostra al contrario uno spiccato trend in aumento. Nel 2018 sono state medianamente erogate 21.86 (riq 17.65-28.89) visite ambulatoriali/die e 1.19 (riq 0.65-2.03) visite a domicilio/die. Quantificando il carico di lavoro in 15 minuti per una visita ambulatoriale, in 30 minuti per una visita a domicilio e in 2 minuti per una ricetta (=tempo necessario ad aprire la cartella elettronica, individuare il farmaco nel dataset del paziente e lanciare la stampa della ricetta).




Il medico deve dedicare alle sole tre attività sopraelencate 8.0 (riq 6.3-10.5) ore giornaliere essendo un quarto (=24%) del tempo mediano ad esse dedicato destinato alla sola attività di prescrizione di ricette per cronicità. Questi calcoli non tengono conto del tempo dedicato alla attività certificativa, alla compilazione di ricette non a carico del Servizio Sanitario Nazionale e alla compilazione di ricette per patologie acute; possiamo comunque stimare con buona approssimazione (grafico 4) che nell’ anno 2018 il medico medio MilleinRete abbia destinato il 53% delle proprie attività a tutto ciò che non ha avuto a che fare con la visita medica.


 
In quest’ottica non è possibile evitare alcune osservazioni scontate ma probabilmente non banali. E’ logico ed indiscusso che la decisione prescrittiva debba essere a carico esclusivo del medico, che svolge in tal senso un ruolo professionale preciso. Visionando, controllando la ricetta destinata al paziente e autorizzando la sua consegna il medico si assume completa responsabilità della stessa prescrizione. Francamente sconcertante appare a chi scrive l’obbligo sancito dal Garante "di consegna della ricetta al paziente solo al medico prescrittore" quando in Italia esiste l’obbligo del segreto d’ufficio (pesantemente sanzionato dal codice penale). Se per il personale di studio l’accesso a dati sensibili può configurare un reato non si spiega perché lo stesso non debba sussistere anche nel contesto di altre Strutture SSN.

Dati del 2013 riportati da QS indicano per esempio che il personale SSN è costituito per il 58% da medici, infermieri e odontoiatri ma per il 42% da personale di diversa categoria. Appare quindi fuori da ogni logica che un’impiegata del CUP possa impunemente conoscere nome, data di nascita, indirizzo, numero di telefono e sesso di un paziente destinato ad accertamenti specialistici di secondo livello – ad esempio per una malattia venerea - mentre la consegna della ricetta dovrebbe essere considerata – in base all’opinione del Garante – solo ed esclusivamente un atto medico.

Obblighi manuali e dequalificanti rappresentano non solo una offesa alla Categoria, ma anche un maggior rischio per il paziente, che viene curato in modo meno efficiente.
 
Alessandro Battaggia
Medico di Medicina Generale
Responsabile scientifico di MilleinRete
Scuola Veneta di Medicina Generale 

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