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Martedì 30 APRILE 2019
Decreto crescita. Confermate le misure per il rientro dei cervelli, enti associativi assistenziali e terzo settore. Il testo in Gazzetta

Il decreto, approvato lo scorso 4 aprile con la formula del "salvo intese", aveva poi ricevuto il via libera definitivo dal Consiglio dei Ministri la sera del 23 aprile è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale ed entra in vigore dal 1 maggio. Confermate tutte le misure già anticipate nei giorni scorsi: dai benefici fiscali per il rientro dei cervelli, all'inclusione di determinati enti assistenziali nell’ambito della disciplina fiscale relativa agli enti del terzo settore, fino ad alcune semplificazioni degli adempimenti per la gestione degli enti del Terzo settore. IL TESTO

Il decreto crescita è quasi pronto per la pubblicazione in gazzetta ufficiale. Il testo, approvato lo scorso 4 aprile con la formula del "salvo intese", aveva poi ricevuto il via libera definitivo dal Consiglio dei Ministri la sera del 23 aprile e oggi è statto pubblicato in Gazzetta Ufficiale con entrata in vigore il 1 maggio.
 
Rispetto alla sua prima 'versione' ricordiamo che sono uscite dal decreto sia le misure sullo sblocco del tetto di spesa per il personale e la proroga delle nuove regole per l’esame di abilitazione a Medicina rietrante nel Decreto Calabria, che le misure per incrementare gli investimenti degli Enti privati di previdenza obbligatoria nell’economia reale.
 
Queste le misure per la sanità previste nel testo 'bollinato' dalla Ragioneria generale dello Stato.
 
Art. 5 (Rientro dei cervelli)
Vengono qui previsti benefici fiscali per il rientro dei cervelli (cd “impatriati” e ricercatori e docenti che trasferiscono la residenza in Italia). In particolare, nei commi 1 e 2, per quanto riguarda gli impatriati e con riferimento ai soggetti che trasferiscono la residenza in Italia a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto:
- si incrementa dal 50 al 70 per cento la riduzione dell’imponibile;
- si semplificano le condizione per accedere al regime fiscale di favore;
- si estende il regime di favore anche ai lavoratori che avviano un’attività d’impresa a partire dal periodo d’imposta in corso al 1° gennaio 2020;
- si introducono maggiori agevolazioni fiscali per ulteriori 5 periodi d’imposta in presenza di specifiche condizioni (numero di figli minorenni, acquisto dell’unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, trasferimento della residenza in regioni del Mezzogiorno).
 
Inoltre, si dispone alla lettera e) del comma 1 che possono accedere ai benefici fiscali dell’articolo 16, risultante dalle modifiche apportate, i lavoratori italiani non iscritti all’Aire rientrati in Italia a decorrere dal 31 dicembre 2019 purché abbiano avuto la residenza in un altro Stato ai sensi di una convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi nei due periodi d’imposta precedenti il trasferimento in Italia. Relativamente, invece, ai lavoratori impatriati non iscritti all’Aire e già rientrati in Italia entro il 31 dicembre 2019 si rendono applicabili, con riferimento ai periodi d’imposta in cui siano stati notificati atti impositivi ancora impugnabili ovvero che siano oggetto di controversie pendenti nonché con riferimento ai periodi d’imposta ancora accertabili, le disposizioni dell’articolo 16 nel testo vigente al 31 dicembre 2018, sempre che abbiano avuto la residenza in un altro Stato ai sensi di una convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi per il periodo di cui al comma 1, lettera a), del medesimo articolo 16. VIene previsto che non possa farsi luogo al rimborso delle imposte pagate dai contribuenti in forza di adempimento spontaneo.
 
Nei commi 4 e 5, con riferimento ai docenti e ricercatori che trasferiscono la residenza in Italia a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019:
- si incrementa da 4 a 6 anni la durata del regime di favore fiscale;
- si prolunga la durata dell’agevolazione fiscale a 8, 11 e 13 anni, in presenza di specifiche condizioni (numero di figli minorenni e acquisto dell’unità immobiliare di tipo residenziale in Italia).

Art. 14 (Enti associativi assistenziali)
Inclusione di determinati enti assistenziali nell’ambito della disciplina fiscale relativa agli enti del terzo settore. All’articolo 148, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 3, dopo la parola: "religiose," sono aggiunte le seguenti: "assistenziali".
 
Articolo 43 (Semplificazione degli adempimenti per la gestione degli enti del Terzo settore)
Le modifiche che il presente provvedimento introduce, si spiega nella relazione illustrativa, sono rese necessarie sia dall’esigenza di delimitare con maggiore chiarezza la portata della nuova disciplina in materia di trasparenza dei partiti e dei movimenti nella parte in cui si estende alle associazioni, alle fondazioni e ai ai comitati che evidenziano forme di collegamento con i soggetti politici; sia, e soprattutto, dall’esigenza di semplificare gli adempimenti richiesti agli enti del Terzo settore, che costituiscono un comparto rilevante per la crescita in considerazione della loro riconosciuta funzione sussidiaria rispetto al sistema di welfare complessivamente considerato.
 
Nel periodo immediatamente successivo all’entrata in vigore della legge 9 gennaio 2019, n. 3 (Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici), si aggiunge nella relazione, sono infatti emerse alcune esigenze di semplificazione e di precisazione della normativa, meritevoli di urgente considerazione. L'obiettivo è quello di evitare, in particolare agli enti del terzo settore e alle realtà associative di minori dimensioni e meno strutturate, oneri organizzativi, gestionali e di rendicontazione non sostenibili nell’immediato.
 
In particolare, si propone di agevolare il controllo sulle contribuzioni progressive di importo pari o inferiore a euro 500 e la relativa contabilizzazione, e si stabilisce che la pubblicazione dell’elenco dei soggetti che hanno erogato i finanziamenti o i contributi con i relativi importi avvenga in maniera facilmente accessibile nel sito internet ufficiale del Parlamento italiano.
 
Si sottrae poi all’equiparazione ai partiti e ai movimenti politici, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 5 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, gli enti del Terzo settore iscritti nel Registro unico nazional, nonché tutte quelle fondazioni, associazioni e comitati appartenenti a confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese. Questa previsione trova la sua ratio nelle specifica vocazione solidaristica degli enti sopramenzionati tenuto conto anche che gli stessi enti sono comunque assoggettati agli obblighi di pubblicità, trasparenza e rendicontazione.
 
Giovanni Rodriquez

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