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Venerdì 10 MAGGIO 2019
Decreto Calabria. Anaao: “Servono assunzioni, superamento tetto per salario accessorio e validità triennala graduatorie concorsi”

Nel corso dell'audizione in Commissione Affari Sociali, richiesta anche la possibilità di scelta del Commissario straordinario tra coloro che sono comunque risultati idonei nelle procedure selettive della formazione dell’elenco nazionale, di legare il compenso aggiuntivo previsto per l’incarico di Commissario straordinario esclusivamente ad un risultato conseguito in relazione agli obiettivi assegnati, portando il termine per la verifica da sei a nove mesi. 

L’Anaao Assomed nel corso dell’audizione alla Commissione Affari Sociali della Camera sul decreto Calabria ha presentato alcuni emendamenti per richiedere l'assunzione di specializzandi, il superamento del tetto per il salario accessorio ed altri interventi in materia di graduatorie.
 
Assumere specializzandi all'ultimo anno non solo medici, ma anche dirigenti sanitari. Con il primo emendamento proposto Anaao intende estendere le previsioni dell’articolo 1, commi 547 e 548 della legge 30/12/2018, n.145 - legge di bilancio per il 2019 – (ovvero la possibilità per i medici in formazione specialistica iscritti all’ultimo anno del relativo corso di essere ammessi alle procedure concorsuali per l’accesso alla dirigenza del ruolo sanitario) anche ai veterinari odontoiatri, biologi, chimici, farmacisti, fisici e psicologi in formazione specialistica iscritti all’ultimo anno del relativo corso, "ciò al fine di consentire anche a loro, come già previsto per i medici evitando in tal modo una disparità di trattamento, di poter partecipare alle procedure concorsuali per l’accesso alla dirigenza del ruolo sanitario nella specifica disciplina bandita, con collocazione in una graduatoria separata rispetto a quelli con specializzazione risultati idonei nella procedura concorsuale. L’assunzione a tempo indeterminato è comunque condizionata al conseguimento del titolo di specializzazione e al previo esaurimento della graduatoria degli già specialisti alla data di scadenza del bando. Si è ribadito, peraltro, che tale previsione inserendosi nelle disposizioni vigenti non comporta maggiori oneri".
 
Salario accessorio: via il tetto. Si è quindi tornati a parlare dell’interpretazione dell’articolo 23 del d.lgs. 75/2017 e salario accessorio, con un emendamento che prevede il superamento del tetto fissato da quest’ultimo. "Difatti il rinnovo dei contratti di lavoro del pubblico impiego non può prescindere dal ripristino delle risorse previste dai vigenti contratti di lavoro per la remunerazione dell’incremento della produttività e dell’efficienza nonché per la valorizzazione del merito e del disagio lavorativo; diversamente non potrebbe avere luogo di fatto un'efficace contrattazione decentrata sui luoghi di lavoro. L’articolo 23 del d.lgs. 25 maggio 2017, n. 75, però, impedisce di fatto di recuperare risorse derivate dai pensionamenti per riutilizzarle al fine di incrementare l’efficienza lavorativa, premiare le migliori professionalità e compensare i lavori più disagiati", spiega l'Anaao.
 
Il sindacato sottolinea inoltre come il d.lgs. 75/2017 non sia una legge di bilancio e pertanto non prevede coperture o risparmi collegati. "Pertanto la modifica proposta non determina effetti finanziari. Il d.lgs. 75/2017 ha chiaramente un carattere temporaneo che l’attuale dispositivo non specifica, rischiando di perdurare nel tempo, cosa che avviene da due anni. La norma in questione inoltre dichiara che le risorse ottenute con l’applicazione del tetto sono finalizzate alla progressiva armonizzazione dei trattamenti economici accessori. È un dato di fatto che tale armonizzazione si è trasformata in un taglio radicale senza prevedere il riutilizzo delle risorse. La norma sta già determinando notevole contenzioso che paradossalmente determina maggiori oneri per la finanza pubblica. Anche questa proposta non determina nuovi oneri a carico della finanza pubblica ma si limita alla corretta allocazione delle risorse già esistenti dalla parte fondamentale a quella accessoria del monte salari".
 
Graduatorie. Da ultimo, un passaggio ancora sulla capacità di assumere da parte degli Enti del Ssn con la proposizione di emendamenti che hanno la finalità di attivare selezioni concorsuali per tutti i posti che si renderanno vacanti a fronte della previsione di un esodo del personale medico verso la quiescenza. Anaao ribadisce che al fine di ridurre costi e tempi sarebbe opportuno che le graduatorie concorsuali fossero valide almeno sull’ambito regionale per il periodo di legge di tre anni. "È opportuno rammentare che l’accesso alla dirigenza, ivi compresa quella del Ssn, avviene attraverso i concorsi e tale tema è strettamente legato alle graduatorie e alla loro validità almeno triennale. In particolare va osservato che il decreto semplificazioni ha operato, a breve distanza dall’approvazione della legge di bilancio, un intervento legislativo sul personale della Sanità, spostando di un anno la novità in tema di graduatorie concorsuali (1 gennaio 2020)".

"La locuzione contenuta nel comma 361 esprime la volontà del legislatore di non utilizzare le graduatorie per l’aumento dei posti per le amministrazioni pubbliche assumendosi la responsabilità che nel caso di nuove esigenze assunzionali il concorso debba essere ribandito ex novo, con tutte le ripercussioni organizzative, temporali e soprattutto finanziarie che ne conseguono. Questa interpretazione porterebbe per il Ssn effetti devastanti proprio perché si rischierebbe di interrompere l’assistenza, bloccare i servizi e non tutelare la salute. Doppio danno dunque, non solo per gli operatori del Ssn che fanno parte, pur nel rispetto della loro specificità e specialità del pubblico impiego, ma anche per la collettività intera. Le proposte emendative assicurano l’effettivo ricambio generazionale e una migliore organizzazione del lavoro nell’ambito del Ssn, nonché, in via prioritaria, rispondono all’esigenza costituzionale di tutelare la salute all’interno di un sistema pubblico efficiente ed efficace. Anche queste richieste comporterebbero dunque un risparmio in termini finanziari", spiega il sindacato.
 
In finale l’Anaao Assomed ha proposto una riflessione sulla situazione in Calabria, presentando alcuni emendamenti 3 del testo “Commissari straordinari di enti del Ssr” con la finalità di prevedere la possibilità di scelta del Commissario straordinario tra coloro i quali sono comunque risultati idonei nelle procedure selettive della formazione dell’elenco nazionale, di legare il compenso aggiuntivo previsto per l’incarico di Commissario straordinario esclusivamente ad un risultato conseguito in relazione agli obiettivi assegnati (nulla quindi è dovuto in caso di valutazione negativa), ed ancora modificando il termine indicato per la verifica innalzandola da sei mesi a nove, non essendo il termine inferiore congruo alla complessa azione di risanamento.
 

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