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Martedì 14 MAGGIO 2019
Gravidanza. Messi in discussione i  diritti delle donne medico



Gentile Direttore,
mi chiamo Luisa Perrone e sono una Specialista Ambulatoriale Interno (cardiologa) a tempo indeterminato presso la Asl di Taranto. A partire dall’esperienza vissuta in occasione della mia gravidanza, nel 2016, ho iniziato a mettere in evidenza la grave problematica della maternità nella nostra categoria di madri-lavoratrici. Grazie all’interessamento solidale del mio sindacato (UIL-Fpl) e del fattivo sostegno legale fornito dello stesso, ho potuto vedere non completamente schiacciati quelli che ritenevo fossero i miei diritti a vivere una maternità protetta e serena come qualunque lavoratrice dipendente.

Ad oggi il sindacato UIL FPL, sta, ancora, tenacemente, proponendo di affrontare il problema delle vacatio de facto di garanzie sul tema maternità nella nostra categoria anche sui tavoli nazionali. Non è chiaro, infatti, se alle madri-lavoratrici medico, assunte dalla ASL con rapporto di lavoro parasubordinato, a tempo indeterminato, sec Accordo Collettivo Nazionale (ACN) vigente, si possa/debba applicare la Legge presente nel TU 2015 per la protezione della maternità e paternità-ex D.Lgs 151-2001 e succ., oppure esse rappresentino una “eccezione”.

Alcuni Enti Locali ritengono che in mancanza di un chiaro riferimento nell’ACN vigente al TU 2015 (ex D.Lgs 151-2001 e succ.) vada riconosciuto alla madre-lavoratrice solo quanto strettamente esplicitato nello stesso all’art 32 dell’Acn 2015. Di contro, noi madri-lavoratrici, riteniamo che quanto sia esplicitato rappresenti, invece, ciò che la Legge TU 2015 intende quali “condizioni di miglior favore” e che, per modo specifico nell’ACN, pertanto non si comprende perché la materia maternità debba fare eccezione.

Nella fattispecie, nell’ACN si fa riferimento alla maternità (art 32) “solo” in relazione al fatto che, diversamente dal trattamento INPS, le specialiste vengono retribuite per un periodo di 14 settimane dall'Azienda al 100% (e non come per legge generale dall’INPS all’80%). Tale condizione rappresenterebbe, quindi, una prerogativa di miglior favore rispetto alla Legge generale, previsto dallo stesso D.Lgs menzionato, pertanto andava precisata nel contratto. Non dovrebbe essere interpretata, come invece accade, quale unica garanzia della maternità prevista dall’ACN.

Inoltre, le ASL, non vedendo menzionati riferimenti alla legge generale non riconoscono alla madre altre protezioni quali le riduzioni orarie per allattamento, le ferie maturate nei periodi di astensione per gravidanza (a rischio e/o obbligatoria), le astensioni nel primo anno di vita del bambino, né per l’astensione parentale, né per i contributi pensionistici, ovvero non adottano le leggi vigenti nella loro completezza.

Per prassi, per non incorrere nella mancata retribuzione, sia da parte delle ASL e sia dell’ENPAM, le specialiste che presentano condizioni di rischio nei primi mesi di gravidanza, per il loro stato di debolezza e di indisponibilità fisica, producono certificati di malattia sino all’astensione obbligatoria: si rinuncia, pertanto, al diritto di vedersi riconoscere la gravidanza a rischio, di non essere considerate “malate”, di non essere legati alla residenza per il periodo di gravidanza a rischio, di essere soggetti a visita fiscale impropria (con maggior spesa statale e dell’INPS).
 
La sottoscritta, infatti, nel 2016 si è vista riconoscere dall’ENPAM la retribuzione del periodo di astensione anticipata solo mediante provvedimento di autotutela, non avendo essi riconosciuto la gravidanza a rischio quale astensione lavorativa di diritto ma avendola interpretata come temporanea malattia totalmente invalidante. Atto condivisibile ed attento dell’Ente, purtuttavia, da ritenersi non sufficiente al fine di tutelare la maternità a rischio di tutte le professioniste.

In questi mesi si sta procedendo al rinnovo della parte economica e normativa del nuovo Acn, mi auguro che questa grave lacuna venga risolta una volta per tutte e che vengano tutelati finalmente a pieno i diritti alla maternità.

Luisa Perrone
Resp. Pari Opportunità GAU Spec. Ambulatoriale UIL-FPLTaranto
Medico Cardiologo- Specialista Ambulatoriale ASL/Ta 

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