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Martedì 04 GIUGNO 2019
Sclerosi multipla. Coletto (Sott. Salute): “Nessun rischio esclusione da assistenza ospedaliera di riabilitazione intensiva”

"Grazie al nuovo decreto, si renderà possibile individuare il livello di complessità assistenziale più adatto al trattamento del caso, nel pieno rispetto del principio di appropriatezza che governa l'intero Ssn". Quanto poi al al documento di “Individuazione di percorsi appropriati in riabilitazione”, Coletto rispondendo ad un'interrogazione alla Camera ha spiegato: "Non fornisce indicazioni che limitano il diritto all'assistenza riabilitativa, né esclude a priori i pazienti portatori di disabilità complesse e croniche".

"Lo schema di decreto concernente le regole per l'accesso appropriato al setting ospedaliero di riabilitazione non limita in alcun modo l'accesso ai ricoveri di riabilitazione ospedaliera ai pazienti necessitanti di intervento riabilitativo e di sorveglianza medico-infermieristica nelle 24 ore. Grazie al nuovo decreto, si renderà possibile individuare il livello di complessità assistenziale più adatto al trattamento del caso, nel pieno rispetto del principio di appropriatezza che governa l'intero sistema sanitario nazionale".
 
Così il sottosegretario Luca Coletto ha risposto oggi in Aula alla Camera all'interrogazione di Matteo Dall'Osso (FI) riguardante le iniziative a favore dei malati di sclerosi multipla, al fine di garantire adeguate cure riabilitative. Nell'interrogazione si chiedevano al Governo chiarimenti sia sullo schema di decreto sui "Criteri di appropriatezza dell'accesso ai ricoveri di riabilitazione ospedaliera", che sul provvedimento "Individuazione di percorsi appropriati nella rete di riabilitazione". Quanto a quest'ultimo, il sottosegretario ha precisato che il provvedimento "non fornisce indicazioni che limitano il diritto all'assistenza riabilitativa, se ritenuta necessaria e appropriata in base alla valutazione del medico specialista in riabilitazione ed al progetto riabilitativo individuale, né tantomeno intende considerare unicamente i pazienti provenienti da un ricovero per acuti, escludendo a priori i pazienti portatori di disabilità complesse e croniche, eventualmente seguiti dalla riabilitazione territoriale".
 
Di seguito la risposta integrale del sottosegretario Coletto:
 
"Grazie, Presidente. Desidero ringraziare l'onorevole interrogante poiché con il suo atto ispettivo mi consente di approfondire un tema sul quale il Ministero della salute è già intervenuto, rispondendo ad altre istanze parlamentari. E dunque va ribadito subito che lo schema di decreto concernente le regole per l'accesso appropriato al setting ospedaliero di riabilitazione non limita in alcun modo l'accesso ai ricoveri di riabilitazione ospedaliera ai pazienti necessitanti di intervento riabilitativo e di sorveglianza medico-infermieristica nelle 24 ore. Infatti, in tale schema, con il codice 75 (neuroriabilitazione) viene stabilito il ricovero in riabilitazione intensiva ad alta specializzazione per i pazienti affetti da grave cerebrolesione acquisita, per tali intendendosi le persone affette da danno cerebrale in grado di determinare una condizione di coma con associate menomazioni sensomotorie, cognitive e comportamentali, tipiche della disabilità grave.
 
Occorre precisare che tale indicazione è in linea con la normativa precedente ed è stata oggetto di ampia condivisione con le società scientifiche, più volte audite nel corso della stesura del decreto. Per i pazienti non rientranti nella definizione di grave cerebrolesione acquisita ovvero affetti da patologie di altra natura che richiedano comunque trattamenti riabilitativi di particolare intensità lo schema di decreto prevede con il codice 56 (recupero e riabilitazione funzionale) tre diversi livelli di complessità, uno dei quali, il 56 a, riguarda la riabilitazione intensiva ad alta complessità con caratteristiche di alta intensità assistenziale. In estrema sintesi, il codice 56 a, proposto nello schema di decreto, è assimilabile al codice 75 per intensità riabilitativa, tre ore/die, e complessità assistenziale, ed è destinato a tutti i pazienti in fase di post-acuzie che presentino bisogni riabilitativi rilevanti, per quanto in assenza della condizione di coma protratto per almeno 24 ore, prevista per le gravi cerebrolesioni acquisite.
 
Pertanto per le situazioni di disabilità che non rientrano nelle cerebrolesioni o nelle mielolesioni, ma che presentano comunque caratteristiche di complessità tali da aggravare il percorso diagnostico e assistenziale, non esistono rischi di esclusione dall'assistenza ospedaliera di riabilitazione intensiva, e che anzi, grazie al nuovo decreto, si renderà possibile individuare il livello di complessità assistenziale più adatto al trattamento del caso, nel pieno rispetto del principio di appropriatezza che governa l'intero sistema sanitario nazionale. Con riguardo al documento di “Individuazione di percorsi appropriati in riabilitazione”, preciso che esso non fornisce indicazioni che limitano il diritto all'assistenza riabilitativa, se ritenuta necessaria e appropriata in base alla valutazione del medico specialista in riabilitazione ed al progetto riabilitativo individuale, né tantomeno intende considerare unicamente i pazienti provenienti da un ricovero per acuti, escludendo a priori i pazienti portatori di disabilità complesse e croniche, eventualmente seguiti dalla riabilitazione territoriale.
 
Quanto ai rilievi sollevati da alcune società scientifiche e associazione sulla soglia del 20 per cento per i ricoveri provenienti da domicilio, ribadisco che tale documento non pone limitazioni al diritto all'assistenza riabilitativa. La scelta di prevedere una soglia, seppure non stringente, al ricovero in riabilitazione ospedaliera dal territorio per pazienti con patologie disabilitanti croniche e complesse trova la sua motivazione nella necessità di consentire un appropriato e veloce accesso al trattamento riabilitativo post-acuzie per i pazienti dimessi dai reparti per acuti. Questi pazienti, infatti, necessitano di una tempestiva presa in carico, affinché il trattamento riabilitativo consenta il migliore e più efficace recupero funzionale delle abilità. In particolare, nel documento in questione viene prevista una quota/limite di pazienti che può essere soggetta a ricovero, pur provenendo dal domicilio.
 
Al riguardo, va sottolineato che la definizione di tale quota, che è stata ipotizzata nel limite del 20 per cento dei ricoveri annui totali in regime di riabilitazione, è basata sull'analisi dei ricoveri non preceduti da evento acuto per il triennio 2010-2012, nonché per l'anno 2017. Le evidenze di tali dati testimoniano, infatti, che non più del 19 per cento - per il 2017 è stato rilevato un tasso addirittura più basso, pari al 17 per cento - dei ricoveri annui in riabilitazione ha una provenienza assimilabile al domicilio. Più in generale, tale documento ribadisce che al paziente necessitante di un trattamento di riabilitazione deve essere garantita una presa in carico tempestiva, appropriata ed efficace da parte dei servizi sanitari, stabilendo che le regioni e le ASL debbano predisporre un Piano locale per l'assistenza riabilitativa, da mettere a disposizione degli ospedali per acuti e dei servizi territoriali, affinché si possa assicurare ai pazienti l'invio alla struttura o al servizio più idoneo ad offrire loro il trattamento riabilitativo più appropriato, sia che esso debba svolgersi unicamente nell'ambito territoriale o seguire un percorso ospedale- territorio e/o viceversa. Il documento indica, come criterio di appropriatezza discriminante tra il ricovero ospedaliero e l'assistenza territoriale, che le condizioni cliniche del paziente siano tali da richiedere un elevato impegno valutativo e/o terapeutico, con una sorveglianza medico-infermieristica H24. Lo stesso documento precisa i requisiti e le modalità di accesso, le figure professionali coinvolte nel progetto riabilitativo individuale e i criteri di dimissione per qualunque regime assistenziale e livello di intensità.
 
In ogni caso, l'appropriatezza dell'assistenza riabilitativa ospedaliera si realizza se il territorio si fa carico dell'erogazione dei trattamenti riabilitativi alle persone con disabilità complessa, ma stabili sotto il profilo clinico, nei regimi e nell'intensità assistenziale, secondo le modalità e le procedure indicate nel DPCM LEA. Sulla base degli elementi rappresentati, si ritiene, dunque, che nell'ambito dell'assistenza riabilitativa territoriale le persone con disabilità complessa ricevano i necessari trattamenti riabilitativi, anche ad elevata intensità, in tutti i setting ogni qualvolta tali esigenze siano emerse dalla valutazione multidimensionale effettuata dai servizi territoriali ed indicato nel progetto riabilitativo individuale. Nel concludere, desidero in ogni caso dare piena assicurazione che, nel percorso di cui è stato dato conto, il Ministero della salute non intende prescindere da un pieno e costruttivo confronto con le regioni, sulle quali innanzitutto ricade - voglio ricordare - l'onere dell'assistenza territoriale e che - impegno che va sopra ogni altra cosa - non ci saranno riduzioni nel trattamento riservato ai pazienti, portatori di sclerosi multipla, bisognosi di trattamento riabilitativo".

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