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Venerdì 20 SETTEMBRE 2019
Aggressioni in sanità. In attesa della legge ecco cos’è stato messo in campo

Il rischio aggressioni e violenze per gli operatori della sanità persiste e continua a coinvolgere lavoratori, nonostante se ne parli sempre di più per richiamare un’attenzione, che ad oggi ha prodotto irrilevanti provvedimenti concreti. Vale la pena ricordare ad istituzioni e rappresentanze di categoria sulle cose certe di cui si dispone, almeno per tentare di arginare il problema.

Il rischio aggressioni e violenze per gli operatori della sanità persiste e continua a coinvolgere lavoratori, nonostante se ne parli sempre di più per richiamare un’attenzione, che ad oggi ha prodotto irrilevanti provvedimenti concreti. Vale la pena ricordare ad istituzioni e rappresentanze di categoria sulle cose certe di cui si dispone, almeno per tentare di arginare il problema. Innanzitutto la Raccomandazione n.8/2007 del Ministero della Salute. Ad oggi, non risulta esserci stato alcuna revisione. Il punto n. 6 del documento prevede infatti un ‘Aggiornamento della Raccomandazione: in base alle evidenze emerse ed ai risultati della sua applicazione nella pratica clinica’. 
 
Ed ancora: Al fine di migliorare la Raccomandazione nella pratica clinica, le strutture sanitarie sono invitate a fornire suggerimenti e commenti rispondendo alle domande del questionario accluso “Insieme per migliorare la prevenzione degli eventi sentinella” inviato già da un po’ di anni alle Aziende Sanitarie.  A 18 mesi dall’insediamento (13.3.2018) presso il Ministero della Salute, dell'Osservatorio permanente per la garanzia della sicurezza e per la prevenzione degli episodi di violenza ai danni di tutti gli operatori sanitari” non sé a conoscenza di nessun resoconto.
 
“L’Osservatorio, viene precisato nel Comunicato ufficiale del Ministero della Salute, risponde ad una proposta del presidente della Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e odontoiatri, Filippo Anelli, e avrà il compito di raccogliere dati, di fare proposte per la prevenzione, per nuove norme di legge, per misure amministrative e organizzative. L'Osservatorio è presieduto dal Ministro della Salute e ne fanno parte il comandante dei Carabinieri del Nas, il coordinatore degli assessori alla sanità regionali, il presidente della Federazione degli Ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri, il presidente della Federazione degli infermieri, il presidente della Federazione nazionale ordini dei veterinari, il presidente della Federazione dei farmacisti, il direttore generale dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali e i direttori generali della Prevenzione, della Programmazione, della Sanità animale e dei Farmaci veterinari e delle Professioni sanitarie del ministero.”
 
“L’Osservatorio insediatosi oggi si pone importanti obiettivi: attivare un monitoraggio su tutti i livelli di sicurezza degli operatori sanitari, proporre misure concrete che li mettano in sicurezza negli ambiti di rischio - innalzando al contempo il loro livello di formazione rispetto alla gestione del rischio – e intervenire sugli aspetti organizzativi delle singole Asl, delle singole Regioni, perché spesso siamo di fronte a tematiche legate a problemi non solo sociologici ma anche organizzativi. Un’azione coordinata e corale, che mira a ridare prestigio e dignità alle professioni sanitarie, proteggendo e valorizzando il loro quotidiano indispensabile lavoro, al servizio, non va dimenticato, dei pazienti e di tutti i cittadini”.
 
Vige nel nostro Paese il da 11 anni il d.lgs 81/2008 per la tutela della salute e sicurezza sul lavoro. L’INAIL in una pubblicazione di ottobre 2018, riferisce: “Tra gli obblighi del datore di lavoro non delegabili rientra la valutazione di tutti i rischi, dovendosi considerare non solo i rischi direttamente connessi agli aspetti produttivi, ma anche quelli derivanti da atti criminosi che possono avere impatto sulla salute fisica e psichica dei lavoratori, inclusi gli episodi di aggressioni. Nonostante una certa percentuale di imprevedibilità in ogni luogo di lavoro, vi sono tipologie di ambienti e lavoratori maggiormente a rischio; oltre alle forze dell’ordine, sono particolarmente interessati operatori della sanità (soprattutto pronto soccorso ospedaliero o guardie mediche), autisti del trasporto pubblico, insegnanti di scuola secondaria, operatori di alcuni settori commerciali, coloro che hanno frequenti rapporti con l’utenza o svolgono lavori di ispezione e controllo.
 
Le misure di prevenzione sono di tipo strutturale e organizzativo, tra cui, ad esempio: dotazione di barriere fisiche nelle postazioni a contatto con il pubblico, come sportelli o postazioni di guida, procedure e presenza di telefoni o altri sistemi, anche di videosorveglianza, per dare velocemente l’allarme a guardiania o forze dell’ordine, adeguata formazione in merito al riconoscimento di segnali di avvertimento o alla gestione dei conflitti con utenti, pazienti e studenti. La tutela assicurativa Inail copre anche gli infortuni dovuti ad atti violenti provocati da terzi. Il rischio generico si trasforma in rischio generico aggravato se è affrontato per finalità lavorative; la tutela dell’infortunio accaduto in attualità di lavoro è infatti garantita anche quando sia provocato da fatti delittuosi di terzi, purché il fatto abbia colpito il lavoratore nel corso di un’attività resa necessaria dall’espletamento del suo lavoro e purché le cause non siano riconducibili a ragioni extraprofessionali dell’assicurato.”
 
Sempre l’INAIL, a conferma di quanto precisato, spiega sul proprio sito il perché l’aggressione sul lavoro di un lavoratoro, è da ritenersi infortunio. “L’assicurazione obbligatoria Inail copre ogni incidente avvenuto per “causa violenta in occasione di lavoro” dal quale derivi la morte, l’inabilità permanente o l’inabilità assoluta temporanea per più di tre giorni. Si differenzia dalla malattia professionale poiché l’evento scatenante è improvviso e violento, mentre nel primo caso le cause sono lente e diluite nel tempo.
 
La causa violenta è un fattore che opera dall’esterno nell’ambiente di lavoro, con azione intensa e concentrata nel tempo, e presenta le seguenti caratteristiche: efficienza, rapidità ed esteriorità. Può essere provocata da sostanze tossiche, sforzi muscolari, microrganismi, virus o parassiti e da condizioni climatiche e microclimatiche. In sintesi, una causa violenta è ogni aggressione che dall’esterno danneggia l’integrità psico-fisica del lavoratore. L’occasione di lavoro è un concetto diverso rispetto alle comuni categorie spazio temporali riassumibili nelle espressioni “sul posto di lavoro” o “durante l’orario di lavoro”. Si tratta di tutte le situazioni, comprese quelle ambientali, nelle quali si svolge l’attività lavorativa e nelle quali è imminente il rischio per il lavoratore.
 
A provocare l’eventuale danno possono essere:
- elementi dell’apparato produttivo
- situazioni e fattori propri del lavoratore
- situazioni ricollegabili all’attività lavorativa.
 
Non è sufficiente, quindi, che l’evento avvenga durante il lavoro ma che si verifichi per il lavoro, così come appurato dal cosiddetto esame eziologico, ossia l’esame delle cause dell’infortunio. Deve esistere, in sostanza, un rapporto, anche indiretto di causa-effetto tra l’attività lavorativa svolta dall’infortunato e l’incidente che causa l’infortunio. Sono esclusi dalla tutela gli infortuni conseguenti ad un comportamento estraneo al lavoro, quelli simulati dal lavoratore o le cui conseguenze siano dolosamente aggravate dal lavoratore stesso.

Sono invece tutelabili gli infortuni accaduti per colpa del lavoratore, in quanto gli aspetti soggettivi della sua condotta (imperizia, negligenza o imprudenza) nessuna rilevanza possono assumere per l’indennizzabilità dell’evento lesivo, sempreché si tratti di aspetti di una condotta comunque riconducibile nell’ambito delle finalità lavorative. Sono tutti elementi, questi descritti,  che consentono di intervenire senza attendere la conclusione dell’iter legislativo del disegno di legge approvato dal Consiglio dei Ministri l’8 agosto 2018 “Integrazione art.61 codice penale che disciplina le circostanze aggravate di chi commette reati con violenza e minacce in danno degli operatori sanitari nell’esercizio delle loro funzioni.
 
Per finire l’AGENAS delibera il 15 marzo 2018 delibera come tematica di interesse nazionale la "gestione delle situazioni che generano violenza nei confronti dell'operatore sanitario" riconoscendo i seguenti percorsi formativi:

- Obiettivo n. 20: Tematiche speciali del S.S.N. e S.S.R. a carattere urgente e/o straordinario individuate dalla commissionale nazionale per la formazione continua c dalle regioni/province autonome per far fronte a specifiche emergenze sanitarie con acquisizione di nozioni di tecnico-professionali;
- Obiettivo n. 32: Tematiche speciali del S.S.N. c S.S.R. a carattere urgente c/o straordinario individuate dalla commissionale nazionale per la fonnazione continua e dalle regioni/province autonome per far fronte a specifiche emergenze sanitarie con acquisizione di nozioni di processo; 
- Obiettivo n. 33: Tematiche speciali del S.S.N. e S.S.R. a carattere urgente e/o straordinario individuate dalla commissionale nazionale per la fonnazionc continua e dalle regioni/province autonome per far fronte a specifiche emergenze sanitarie con acquisizione di nozioni di sistema
 
Domenico Della Porta
Docente di Medicina del Lavoro Facoltà di Giurisprudenza Uninettuno - Roma

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