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13 OTTOBRE 2019
Infortuni sul lavoro. Cassazione: “Il datore di lavoro è responsabile di salvaguardare la sicurezza dell’apprendista”

Il datore di lavoro ha l’obbligo non solo di assicurare una formazione ed informazione adeguata e garantire la disponibilità di strumenti e apprestamenti idonei a salvaguardare la sicurezza dei prestatori d’opera, ma soprattutto a vigilare sull’uso delle attrezzature e sull’osservanza di quanto indicato rispetto ad un lavoratore apprendista impegnato nel settore delle costruzioni. LA SENTENZA

Di fronte ad un infortunio sul lavoro causato da disattenzione, imperizia, imprudenza e negligenza di un lavoratore apprendista, impegnato nel settore delle costruzioni, la responsabilità resta in carico sempre al datore di lavoro che ha l’obbligo non solo di assicurare una formazione ed informazione adeguata e garantire la disponibilità di strumenti e apprestamenti idonei a salvaguardare la sicurezza dei prestatori d’opera, ma soprattutto a vigilare sull’uso delle attrezzature e sull’osservanza di quanto indicato.
 
Lo ha confermato una sentenza della Corte di Cassazione di qualche settimana fa nel momento in cui ha ricordato che “le norme dettate in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro sono dirette a tutelare il lavoratore non solo dagli incidenti derivanti dalla sua disattenzione, ma anche da quelli ascrivibili ad imperizia, negligenza ed imprudenza dello stesso, con la conseguenza che il datore di lavoro è sempre responsabile dell’infortunio occorso al lavoratore, sia quando ometta di adottare le idonee misure protettive, sia quando non accerti e vigili che di queste misure venga fatto effettivamente uso da parte del dipendente, non potendo attribuirsi alcun effetto esimente, per l’imprenditore, all’eventuale concorso di colpa del lavoratore, la cui condotta può comportare l’esonero totale del medesimo imprenditore da ogni responsabilità solo quando presenti i caratteri dell’abnormità, inopinabilità ed esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo ed alle direttive ricevute, così da porsi come causa esclusiva dell’evento, essendo necessaria, a tal fine, una rigorosa dimostrazione dell’indipendenza del comportamento del lavoratore dalla sfera di organizzazione e dalle finalità del lavoro, e, con essa, dell’estraneità del rischio affrontato a quello connesso alle modalità ed esigenze del lavoro da svolgere (Cass. Sez. Lav. n. 4656 del 25.2.2011, n. 19494 del 10.9.2009, n. 9689 del 23.4.2009, n. 4980 dell’8.3.2006, n. 5920 del 24.3.2004)”.
 
Ed ancora non vanno tralasciate “le cautele necessarie ad evitare il verificarsi dell'evento dannoso ed anche con l'adozione di misure relative all'organizzazione del lavoro, tali da evitare che lavoratori inesperti siano coinvolti in lavorazioni pericolose, si atteggia in maniera particolarmente intensa nei confronti dei lavoratori di giovane età e professionalmente inesperti, esaltandosi in presenza di apprendisti nei cui confronti la legge pone precisi obblighi di formazione e addestramento, tra i quali primeggia l'educazione alla sicurezza del lavoro (art.11, legge n.25 del 1955). Conseguentemente, l'accertato rispetto delle norme antinfortunistiche di cui agli artt. 47 e 48 del d.P.R. n.626 del 1994 e dell'allegato VI a tale decreto, non esonera, il datore di lavoro, dall'onere di provare di aver adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi dell'evento, con particolare riguardo all'assetto organizzativo del lavoro, specie quanto ai compiti dell' apprendista, alle istruzioni impartitegli, all'informazione e formazione sui rischi nelle lavorazioni, senza che in contrario possa assumere rilievo l'imprudenza dell'infortunato nell'assumere, come nella specie, un'iniziativa di collaborazione nel cui ambito l'infortunio si sia verificato”.
 
Viene rafforzata dalla Cassazione, ancora una volta, l’importanza della informazione, formazione e addestramento, per prevenire infortuni sul lavoro ed insorgenza di malattie professionali, interventi da sempre invocati all’indomani di incidenti mortali quando si auspica una maggiore diffusione della cultura e dell’educazione alla sicurezza sul lavoro, prevista, peraltro già dalla legge 25 del 1955. Vale la pena perciò rilevare che, in attuazione del disposto di cui all’art. 37 c. 4 del decreto legislativo n.81 del 2008 (relativo alla formazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro), si stabilisce che da parte degli enti bilaterli vengano erogate 16 ore di formazione in ingresso per i lavoratori.
 
Tale previsione è da interpretare con particolare favore, poiché, come evidenziato dalla giurisprudenz la formazione costituisce un importante antidoto contro gli infortuni che colpiscono i giovani, spesso ricollegabili alla inesperienza del lavoratore apprendista. Non a caso proprio nel settore delle costruzioni dove risulta particolarmente alta l’incidenza degli infortuni nei luoghi di lavoro, è previsto che le Casse Edili svolgano 16 ore di formazione obbligatoria prima che il lavoratore sia avviato alla mansione. Le 16 ore sono articolate in 8 ore dedicate alla sicurezza e 8 ore dedicate alla formazione alla mansione specifica che il dipendente dovrà svolgere. Nel caso in cui si verifichino avviamenti al lavoro in assenza delle 16 ore di formazione, il datore di lavoro risulterà sanzionabile e, da questo punto di vista, il ricorso alle Casse Edili tiene il datore di lavoro al riparo da eventuali contestazioni inerenti all’effettivo svolgimento della formazione.
 
La novità principale del decreto legislativo n. 81 del 2008 resta il regime di incentivazione alla adozione di modelli di organizzazione e gestione della sicurezza. Occorre sottolineare che anche recenti dati dell’Inail hanno messo in evidenza che le aziende che attuano sistemi di certificazione e gestione della salute e sicurezza sul lavoro hanno un più basso tasso di infortuni sul luogo di lavoro e, di conseguenza, anche notevoli risparmi sui costi di gestione della sicurezza. Sono fortemente incentivate anche le iniziative di formazione e informazione dei rappresentanti della sicurezza e dei lavoratori. E’ uno degli obiettivi cui guarda con interesse Maria Luisa Gnecchi, responsabile nazionale del welfare del PD.
 
“Supportare la qualificazione delle imprese con la formazione, dei datori di lavoro e di tutto il sistema aziendale, ma anche dei funzionari delle parti sociali che supportano le microimprese diventa una necessità imprescindibile, dice la Gnecchi. Più in generale occorre ripulire dall’illegalità il mercato della formazione (non rari i casi di false certificazioni!) e promuovere e controllare più seri processi di formazione –anche semplificando e razionalizzando gli obblighi-, troppo spesso considerati ancora meri adempimenti formali o peggio, balzelli da evadere ogniqualvolta possibile. Occorre inoltre prevedere Investimenti stabili per la cultura delle prevenzione in generale nelle scuole, curando molto anche una formazione specifica nelle scuole professionali e a indirizzo tecnico.”
 
Domenico Della Porta
Docente Medicina del Lavoro Facoltà di Giurisprudenza Uninettuno - Roma

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