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Martedì 12 NOVEMBRE 2019
Sanzioni “ordinistiche” e sanzioni “datoriali”: quale rapporto?



Gentile Direttore,
alla luce dei contributi in riferimento alla sentenza della Corte Costituzionale che ha dichiarato illegittima la radiazione del dott. Venturi ed al netto di ancora assai dubbie questioni di merito (per le quali bisogna attendere il testo della sentenza), vorrei intervenire non sulla c.d. “guerra sulle competenze”, generata da posizioni contraddittorie dei professionisti medici che – oggettivamente – sembrano finalizzate a limitare l’emancipazione delle professioni non mediche, ma su questioni più “tecniche”, riguardo l’esercizio della funzione disciplinare esercitata dagli ordini, soprattutto se correlata alla corrispondente attività esercitata dal datore di lavoro.
 
La domanda è: le due azioni devono o no essere concomitanti nella loro obbligatorietà?
In ordine a risolvere tale quesito, alle questioni poste dal prof. Cavicchi (in particolare quelle di “legittimità”), aggiungerei quella di una puntualità, al momento abbastanza “incerta” del procedimento disciplinare ordinistico, sicuramente concedendo che il professionista sanitario, per le speciali caratteristiche del suo mandato professionale, che senza dubbio includono incoativi ed inestinguibili obblighi etici e deontologici (che sarebbe pure ora di stabilire in una formula di giuramento anche per i non-medici), non può essere trattato come un cittadino qualsiasi.
 
Checché ne dicano sia le varie “pecore compiacenti” sia i più strenui difensori della italica dominanza medico-forense, che l’esercizio disciplinare ordinistico non abbia caratteristiche di occasionalità, o peggio che esso sia frequentemente strumentalizzato per motivi personali o di vario opportunismo, è una tesi tutta da dimostrare.
 
Malgrado quanto concordemente imposto dalla normativa previgente e vigente, ossia che gli ordini professionali debbano espletare l’esclusivo e non delegabile compito di vigilare sul comportamento professionale dei propri iscritti e di verificare l'osservanza degli obblighi deontologici, nonché di irrogare le (proprie) sanzioni disciplinari, ciò che invece agevolmente si dimostra è che in riferimento ad una qualsivoglia vicissitudine disciplinare di un professionista sanitario scaturente dall’esercizio delle proprie funzioni,non sussista alcuna ordinaria attività disciplinare degli ordini; addirittura anche dove invocata!
 
Sono abbastanza decifrabili le motivazioni sottostanti tale ingiustificata ed illegittima assenza: anzitutto in una logica di “collaborazione inter-istituzionale produttiva” a tutti i costi, si tenta di non porre alcun tipo di scomodo “contrasto” che possa sfociare, giusto caso, in indesiderati “vespai”; inoltre si tende a non disattendere un millenario “do ut des” sempre attivo nelle “logiche di potere”; ciò vale non soltanto per gli ordini e per i datori di lavoro, ma anche per coloro che in ambito istituzionale dovrebbero, a loro volta, vigilare sugli stessi (Anac, Cdc, Dfp, Inl, e Ceps inclusi).
 
Un’ulteriore caratteristica disattesa è quella della funzione di “garanzia” che, similmente all’ambito processuale, dovrebbe dirigere le azioni tanto degli ordini quanto delle aziende, per impedire la conduzione di fin troppo abusati percorsi che inducono ad un abusivo (perché arbitrario) esercizio del potere disciplinare (tipicamente datoriale), che può, similmente a dimenticati metodi da “regime della follia” distruggere un soggetto che non soltanto non abbia commesso infrazione alcuna, ma che eventualmente abbia sollevato situazioni forse anche “assai scomode” o addirittura imbarazzanti. In tal senso è di fondamentale importanza l’auspicabile superamento del formale, debole ed ambiguo concetto di “interposizione” sub art. 3 lettera g del d. lgs. cps 233/1946.
 
Altro aspetto di “debolezza” è l’altra funzione di interposizione difensiva specifica: quella legale, che risente, soprattutto nella versione “gratuita”, mediata da un qualsivoglia sindacato, delle stesse inadeguatezze ispirate dalle complicate ed inintelligibili politiche di non contrapposizione che fin’ora hanno indotto (in ben altro “conformismo davvero monotono”) il vario estraniarsi degli ordini dalle questioni disciplinari.
 
Se è vero che l’esercizio disciplinare ordinistico deve essere adottato nei confronti di “tutti” gli iscritti all’albo, allora è parimenti vero che lo stesso deve sussistere sempre, non soltanto per casi selezionati o di clamore (che possano indifferentemente chiamarsi “Marlia” “Barga” o “Venturi”); perché è fin troppo (ormai storicamente) evidente dove conduca un esercizio unilaterale ed incondizionato della azione disciplinare datoriale: al mobbing – configurabile con l’abusivo esercizio del potere disciplinare, con ogni sua pure nota deleteria conseguenza.
 
A mio parere, al termine di questa disamina, ove la risposta al quesito è logicamente positiva, un dato emerge con prepotenza: non esiste alcun regolatorio bilanciamento di funzioni tra i due esercizi disciplinari che invece dovrebbe costituire la normalità, non soltanto per le succitate caratteristiche di puntualità, garanzia e terzietà, ma per un aspetto di mera giustizia, che impedisca sia uno sconsiderato attuale monopolio della responsabilità disciplinare datoriale, sia casi di inutile schiamazzo istituzionale.
 
Ed è proprio agli ordini – casualità o volontà – che si sta fornendo una preziosa opportunità; quello delle prossime elezioni per le commissioni d’albo si propone come un momento quanto mai propizio: perché bisogna guardare con pragmatismo a funzioni nuove per annose e nodali problematicità.
 
Dr. Calogero Spada
Dottore Magistrale
Abilitato alle Funzioni Direttive
Abilitato Direzione e Management AA SS 
Specialista TSRM in Neuroradiologia 
Gallarate

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