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Martedì 25 FEBBRAIO 2020
Coronavirus. Un decreto opportuno e necessario, ma servirebbero alcune integrazioni

In linea di massima, il provvedimento governativo eccede per cautela nei divieti e nell'imporre limiti comportamentali che, in un momento di grande incertezza vissuta persino nel mondo scientifico sull'evento, non può che fare bene alla collettività. Un po' meno esaustivamente si comporta nell'individuare la tipologia dei provvedimenti ulteriori da emettere, in sede regionale e locale, volti a tutelare le collettività regionali e locali

Il Governo ha adottato, lo scorso 23 febbraio, un decreto legge (n. 6/2020) per sancire le prime misure occorrenti per contenere e gestire l'emergenza epidemiologica da coronavirus (Covid-19).
 
 
Prescindendo dalla posseduta competenza dell'Esecutivo, ribadita più volte dalla Consulta, ad adottare provvedimenti volti a garantire la tutela della salute su scala nazionale, assicurando uniformità di prestazioni in tale senso in tutte le regioni (si veda l'odierno ed esaustivo articolo di Rodriquez), il Consiglio dei ministri ha deciso di assumere un decreto legge inteso ad uniformare urgentemente le azioni da assumere ovunque e i divieti da imporre per opporsi al dilagare dell'epidemia.
 
L'avvedutezza e gli indirizzi sono un obbligo
In linea di massima, il provvedimento governativo eccede per cautela nei divieti e nell'imporre limiti comportamentali che, in un momento di grande incertezza vissuta persino nel mondo scientifico sull'evento, non può che fare bene alla collettività. Una comunità nazionale giustamente preoccupata dalla progressione dei casi e dalla possibile estensione delle aree a rischio, causata anche dalla intrapresa imponente migrazione di studenti e docenti che fanno soprattutto ritorno al sud esente dalle loro sedi di rispettivo studio o lavoro ubicate nelle regioni segnate sensibilmente dal fenomeno.
 
Un po' meno esaustivamente si comporta nell'individuare la tipologia dei provvedimenti ulteriori da emettere, in sede regionale e locale, volti a tutelare le collettività regionali e locali e, dunque, quella nazionale, limitandosi in proposito a ribadire al riguardo il mero contenuto delle disposizioni legislative in essere da sempre che ne sanciscono la competenza. Un obiettivo che, attesa la differenziazione del fenomeno su scala territoriale, richiederebbe un maggiore, più chiaro e coordinato coinvolgimento delle autorità territoriali nell'emissione dei provvedimenti, contigibili e urgenti, funzionali a contenere l'epidemia ovvero ad impedire che la stessa invada i territori fino ad ora esenti.
 
Il coordinamento strutturato e i protocolli sono una necessità
In proposito, è da considerarsi troppo generale e generica la disposizione contenuta nell'art. 2, recanti le "Ulteriori misure di gestione dell'emergenza", da assumere in esubero a quelle specificatamente individuate nei quindici punti scanditi nell'art. 1.
 
La stessa, infatti, limitandosi a ribadire l'esercizio delle normali potestas (prioritariamente quelle specificate nell'art. 32 della legge 833/78) assegnate ai diversi decisori monocratici competenti per territorio, nell'ipotesi dei casi non precedentemente dettagliati, perde l'occasione di suggerire l'istituzione quantomeno di un apposito e permanente organismo straordinario di coordinamento tra Governo, Regioni ed enti locali, dimostrando così la mancata omogenea cura dell'evento su scala nazionale.
 
Un adempimento necessario anche per evitare, attraverso la redazione in progress di un utile manuale comportamentale, una certa inappropriatezza istituzionale della protezione civile nell'affrontare, da un punto di vista scientifico e prettamente assistenziale, le esigenze delle popolazioni interessate dalla diffusione del coronavirus e di quelle da prevenire perché ad esso ancora estranee.
 
Competenze ok, risorse?
Un particolare rilievo ha assunto il contenuto dell'art. 3 riferito all'attuazione delle misure di contenimento.
Corretto il richiamo alle norme che consentono alla bisogna l'adozione, a Presidenti di Regione e Sindaci, dei provvedimenti urgenti (ordinanze) di carattere contingibile e urgente, ancorché non appare affatto condivisibile l'esclusione di maggiori oneri sulla finanza pubblica da impegnare per la corretta esecuzione dei medesimi (vedi, per esempio, la possibile concessione gratuita di mascherine protettive e di gel disinfettanti).
 
A proposito di risorse occorrenti, è da considerarsi non propriamente adeguato, in relazione ai bisogni primari assistenziali aggiuntivi, l'impegno finanziario assunto (art. 4), considerando il progressivo incremento del fenomeno diffusivo, produttivo di consistenti danni alle persone e all'economia, che in alcune aree del Paese potrebbero assumere effetti irrimediabilmente deflagranti.
 
Il commissario ad acta dove lo metto?
In generale, una profonda dimenticanza riferibile alle Regioni commissariate ex art. 120, comma secondo, della Costituzione.
 
 
Nelle stesse (Calabria e Molise, attese le recenti uscite di Lazio e Campania), infatti, ad assumere le competenze degli organi regionali, risultati inadeguati allo scopo, sono stati designati dal Governo dei commissari ad acta. Tra queste, anche quelle dei rispettivi Presidenti di Regione, in quanto tali surrogati nell'esercizio delle loro funzioni monocratiche in tema di organizzazione e gestione della salute nonché di formazione e controllo della relativa spesa.
 
 
Una particolarità, questa, che avrebbe consigliato una regolazione specifica nel disposto governativo, non fosse altro per evitare un probabile conflitto di attribuzione e di assunzione delle rispettive responsabilità, specie nella generale considerazione che ai nominati commissari ad acta vanno riconosciuti tutti i poteri presidenziali e giuntali riferibili alla tutela della salute della collettività residente nella regione di riferimento. Non averlo fatto, creerà non pochi problemi, soprattutto organizzativi.
 
Ettore Jorio
Università della Calabria

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