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Martedì 10 MARZO 2020
Coronavirus. Il Documento della Valutazione dei Rischi per i lavoratori in sanità va aggiornato

La valutazione dei rischi deve essere immediatamente rielaborata, in occasione di modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità

Il Documento della Valutazione dei Rischi (VDR) di fronte ad una situazione epidemica che ha coinvolto l’intero Paese e che ha dato luogo all’ultimo DPCM, attraverso il quale la Nazione è stata riconosciuta protetta”, va sicuramente aggiornato al più presto nel Comparto lavorativo della Sanità. Anche se legge che regolamenta la redazione e l’aggiornamento del DVR (81/2008) non prevede l’obbligo di revisioni frequenti o cadenzate regolarmente, definisce con chiarezza le situazioni in cui ogni azienda deve necessariamente prevedere un nuovo esame dei pericoli e una nuova dichiarazione scritta nei casi in cui si verifichino:
- modifiche al processo produttivo o all’organizzazione del lavoro, che possano compromettere la salute e la sicurezza dei lavoratori;
- cambiamenti nella tecnica, nella prevenzione o nella protezione nei luoghi di lavoro;
- infortuni importanti;
- necessità di una maggiore sorveglianza sanitaria.

Tutti “ingredienti” questi che, alla luce di quanto sta accadendo negli ospedali, in particolar modo nei Pronto Soccorso e nelle Terapie Intensive, poliambulatori ove operano Specialisti Ambulatoriali, guardie mediche, 118, studi dei MMG, PLS,  troviamo nell’art.29, comma 3 del Testo Unico:
 “La valutazione dei rischi deve essere immediatamente rielaborata, nel rispetto delle modalità di cui ai commi 1 e 2, in occasione di modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità. A seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione debbono essere aggiornate”.

L’obiettivo è eliminare o ridimensionare i rischi, o riconsiderare la presenza di ulteriori fattori non adeguatamente valutati in precedenza, e prevedere l’aggiornamento del documento di valutazione dei rischi.

Il Datore di Lavoro – a partire dal momento in cui si verificano le nuove condizioni per un nuovo esame – ha 30 giorni di tempo per aggiornare l’analisi e il relativo documento di valutazione dei rischi, avvalendosi sempre del RSPP, del Medico Competente e del RLS (D.Lgs. 81/2008 art. 29 commi 1 e 2).
Nella procedura di aggiornamento del documento di valutazione dei rischi, la legge stabilisce una serie di obblighi per il datore di lavoro (che in caso di inadempienza comportano delle sanzioni) e alcune procedure che è opportuno seguire per precauzione, come il rinnovo regolare e periodico della valutazione, del controllo degli ambienti, degli impianti, delle attrezzature e dei presidi di prevenzione, dei Dispositivi di Protezione Individuali, di interventi formativi ed informativi obbligatori e certificati.

Nel DVR bisogna prendere in esame i rischi professionali legati alla mansione del lavoratore, cioè quei rischi a cui un lavoratore è esposto nell’espletamento della sua attività lavorativa.

Ne consegue che la prima domanda da porsi è: il rischio biologico da coronavirus è o no un rischio professionale che può essere legato alla mansione svolta dal lavoratore?

La risposta è sicuramente affermativa dal momento che il nuovo Coronavirus, essendo un “nuovo” virus che può comportare danni anche gravi alla salute dell’uomo, costituisce un agente biologico che in quanto tale, deve essere classificato all’interno delle 4 classi di appartenenza di tutti gli agenti biologici potenzialmente rischiosi per l’uomo (art.268 d.lgs 81/2008). Al momento la classe di appartenenza del nuovo Coronavirus, sulla base dei fattori che la determinano quali l’infettività, la patogenicità, la virulenza e la neutralizzabilità, è la classe 2 degli agenti biologici secondo l’allegato 16 del Testo Unico. In questo caso infatti il coronavirus determina un aumento del rischio per il suo lavoro.

Per la scelta dei Dispositivi di Protezione Individuali occorre richiamare il DECRETO LEGGE 2 marzo 2020, n. 9 Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, dove all’ art. 34 comma 3.viene precisato “Le presenti indicazioni aggiornano le istruzioni operative (Istruzioni operative per la dotazione dei dispositivi di protezione individuale e la sorveglianza sanitaria degli operatori nel settore sanitario e socio-sanitario) e le sostituiscono per gli aspetti relativi ai DPI, in attuazione di quanto dispone, sulla base delle ultime evidenze scientifiche,  (“In relazione all’emergenza di cui al presente decreto, in coerenza con le linee guida dell’Organizzazione Mondiale della Sanità e in conformità alle attuali evidenze scientifiche, è consentito fare ricorso alle mascherine chirurgiche, quale dispositivo idoneo a proteggere gli operatori sanitari; sono utilizzabili anche mascherine prive del marchio CE previa valutazione da parte dell’Istituto Superiore di Sanità.”).

Le indicazioni si applicano al personale addetto all’assistenza sanitaria e hanno lo scopo di fornire informazioni sui Dispositivi di Protezione Individuale anche al fine di assicurarne l’utilizzo più appropriato.

L’OMS è impegnata in un aggiornamento permanente di tali raccomandazioni e via via potranno essere rese disponibili nuove informazioni. E’ documentato che le persone maggiormente a rischio di infezione da SARS-CoV-2 sono coloro che sono stati a contatto stretto con paziente affetto da COVID-19 o coloro che si prendono cura di pazienti affetti da COVID-19. Le generali misure di prevenzione e mitigazione del rischio sono fattori di protezione “chiave” sia nei contesti sanitari che di comunità. Proponiamo a tal proposito l’allegata traduzione del documento.

Nel momento in cui si aggiorna il documento VDR occorre tener presente anche l’art. 28 del Testo Unico che prevede l’analisi di “TUTTI I RISCHI”, non solo quelli inerenti l’esposizione al Coronavirus, ma di tutti quelli presenti dentro “l’organizzazione aziendale”. Quei rischi cioè nei quali il lavoratore non incorrerebbe, o nei quali avrebbe meno probabilità d’incorrere, se non lavorasse in una situazione “mutata” come quella attuale.

Tra questi rischi ne esiste una famiglia denominata “rischi generici aggravati dal lavoro”, tra i quali l’incremento dello stress degli operatori sanitari e quello “aggressione” nei confronti degli stessi operatori come evidenziato anche in un comunicato della Federazione Nazionale degli Operatori Professionali Infermieri.  In sostanza chiunque può cadere da qualsiasi scala (rischio generico), ma un lavoratore che per svolgere la sua mansione sia costretto a salirle e scenderle diverse volte, magari pressato dall’urgenza di portare a termine il suo compito, ha una probabilità di cadere più alta di altri (il rischio è quindi aggravato dal contesto lavorativo).

Anche questa famiglia di rischi deve essere normalmente inserita nella valutazione dei rischi.
 
Domenico Della Porta
Esperto FNOMCeO Gruppo di Lavoro Prevenzione e Sicurezza Operatori Sanitari

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