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29 MARZO 2020
Coronavirus. Isolamento per 14 giorni per chi entra in Italia. Ordinanza di Salute e Trasporti

Chiunque arriva nel territorio nazionale tramite trasporto di linea aereo, marittimo, ferroviario o terrestre deve comunicare i motivi del viaggio e il suo indirizzo di dimora in Italia dove sarà sottoposto alla sorveglianza sanitaria e all’isolamento fiduciario per un periodo di quattordici giorni. IL TESTO DELL’ORDINANZA

Sono entrate in vigore disposizioni stringenti per chi fa ingresso in Italia e scrupolose misure organizzative che devono adottare i vettori e gli armatori, al fine di contrastare il diffondersi dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. Lo stabilisce un'ordinanza firmata dalla ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti Paola De Micheli e dal ministro della Salute, Roberto Speranza.
 
Chiunque arriva nel  territorio nazionale tramite  trasporto di  linea  aereo, marittimo, ferroviario o terrestre, è tenuto a consegnare al vettore all’atto dell’imbarco una dichiarazione che, in  modo chiaro e dettagliato, specifichi i motivi del viaggio, l’indirizzo completo dell’abitazione o della dimora in Italia dove sarà svolto il periodo di sorveglianza sanitaria e l’isolamento fiduciario, il mezzo privato o proprio che verrà utilizzato per raggiungerla e un recapito telefonico anche mobile presso cui ricevere le comunicazioni durante l’intero periodo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario.
 
Le persone che fanno ingresso in Italia, anche se asintomatiche, sono obbligate a comunicarlo immediatamente al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio e sono sottoposte alla sorveglianza sanitaria e all’isolamento fiduciario per un periodo di quattordici giorni presso l’abitazione o la dimora preventivamente indicata all’atto dell’imbarco. In caso di insorgenza di sintomi Covid-19, sono obbligate a segnalarlo con tempestività all’Autorità sanitaria. Se dal luogo di sbarco del mezzo di trasporto di linea utilizzato non sia possibile raggiungere l’abitazione o la dimora indicata, l’Autorità sanitaria competente per  territorio  informa  immediatamente la Protezione Civile Regionale che, in coordinamento con la Protezione civile nazionale, determina le modalità e il luogo dove svolgere la sorveglianza sanitaria e l’isolamento fiduciario, con spese a carico esclusivo delle persone sottoposte a tale misura.  Le stesse prescrizioni devono essere seguite anche da coloro che entrano in Italia tramite mezzo proprio o privato. 
 
Ad eccezione delle ipotesi in cui vi sia l’insorgenza di sintomi Covid-19, durante il periodo di  sorveglianza  sanitaria e  isolamento  fiduciario è sempre consentito alle persone di procedere ad un nuovo periodo  di  sorveglianza  sanitaria  e  isolamento  fiduciario  presso un'altra abitazione  o  dimora diversa  da quella segnalata all’Autorità  sanitaria, trasmettendo alla stessa la dichiarazione  prevista con  l’indicazione dell’itinerario che si intende effettuare e il mezzo che  verrà utilizzato. L’Autorità sanitaria la inoltra immediatamente al Dipartimento di prevenzione territorialmente competente per i controlli e le verifiche di competenza.
 
I vettori e gli armatori acquisiscono e verificano prima dell’imbarco la documentazione, provvedendo alla misurazione della temperatura dei singoli passeggeri e vietando l’imbarco se uguale o maggiore di 37,5 gradi e nel caso in cui la documentazione non sia completa. Sono, inoltre, tenuti ad adottare le misure organizzative che assicurano in tutti i momenti del viaggio una distanza interpersonale di almeno un metro tra i passeggeri trasportati e,  in  caso  di  trasporto  aereo, si raccomanda l’uso da parte dell’equipaggio e dei passeggeri dei mezzi di  protezione  individuali.  Il vettore aereo provvede, al momento dell’imbarco,  a  dotare  i  passeggeri,  che  ne  risultino  sprovvisti,  dei  dispositivi  di  protezione individuale.
 
Le disposizioni non si applicano all’equipaggio dei mezzi di trasporto, al personale addetto al trasporto merci e al personale viaggiante appartenente a imprese con sede legale in Italia.
 
L’ordinanza, inoltre, dispone che il divieto di ingresso nei porti italiani alle società di gestione, agli armatori e ai comandanti delle navi passeggeri di bandiera estera si applica, oltre che alle navi in servizio di crociera, anche per la sosta delle stesse navi con l'equipaggio senza passeggeri.

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