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Lunedì 27 APRILE 2020
“Pedoni a sinistra e mascherine” per un day after più sicuro
Gentile Direttore,
nel 1958 Aldo Moro, come Ministro della Pubblica Istruzione del Governo di Adone Zoli, introdusse l’Educazione Civica tra le materie della scuola media. La Repubblica Italiana stava rialzandosi dalla dura batosta della Seconda Guerra Mondiale e guardava con rispetto alla sua Costituzione. Il cittadino doveva conoscere fin da giovanissimo i fondamenti della vita civile. Sarebbero trascorsi poco più di trent’anni e, durante il VI° Governo presieduto da Giulio Andreotti, nel quale si succedettero, al Dicastero della Pubblica Istruzione, Sergio Mattarella e Gerardo Bianco, l’insegnamento della Educazione Civica fu abolito.
Erano gli anni nei quali la decadenza della qualità civile del Paese si era ormai affermata, la spinta costruttiva post bellica avendo lasciato il posto a una indifferenza diffusa per il rispetto delle norme e dei diritti. L’Educazione Civica tornerà ad essere materia di insegnamento dal settembre 2020. Durante la scuola primaria ebbi una maestra, tuttora vivente, che si chiama Giuseppina Radicetti, la maestra che tutti vorrebbero/dovrebbero avere. Ricordo che ci parlava di rudimenti di Educazione Civica già allora.
Fu lei a insegnarmi “pedoni a sinistra!” e “cedi la destra!”. Un apprendimento utile alla vita sociale, se si vuole essere cortesi e se, al tempo stesso, si preferisce non incorrere in errori fonte di pericolo. Sono certa che oggi, quella docente naturale, avrebbe parlato anche del buon uso delle mascherine, preparando i suoi alunni a diventare cittadini adatti ai tempi che viviamo.
Tale premessa non è affatto estranea alla comunicazione, diventata necessaria, di regole in grado di ridurre il rischio da the day after le limitazioni in corso per COVID-19. Andrebbero in primis ribaditi la funzione protettiva e l’obbligo conseguente dell’uso di mascherine, da mettere anche nel corso di attività sportive. In proposito esemplarmente negativo è che soggetti responsabili non le indossino o le infilino à la six quatre deux, durante uscite pubbliche.
A controbilanciare questa indecente omissione è stata la scelta del Presidente della Repubblica di presentarsi da solo di fronte all’Altare della Patria con appropriata mascherina. Benché da lunedì 20 aprile la Regione Toscana abbia sanzionato l’obbligo di indossare mascherine, tra l’altro, negli spazi all’aperto frequentati da più persone e dove è obbligatorio il mantenimento della distanza sociale di sicurezza (1,8 mt), per ridurre la possibilità di contagio da coronavirus, la cittadinanza non rispetta questa norma, con una sensibile prevalenza di bambini e uomini sulle donne: l’osservazione personale del traffico di pedoni in un chilometro di percorso appena fuori città ha rilevato che a indossare la mascherina era 1 uomo su 7, a NON indossarla era 1 donna su 4, mentre nessun bambino la indossava - l'obbligo non è esteso ai bambini che abbiano meno di sei anni - e, più comprensibilmente, a quanti non possano rispettarlo per condizioni psicofisiche attestate (non è il caso dei runner e dei ciclisti, è ovvio).
Né le sanzioni amministrative previste, né la distribuzione gratuita del prodotto scoraggiano i trasgressori. Esempio, memento e vigilanza, in altre parole persuasione e dissuasione restano i soli strumenti.
In secondo luogo, vanno ribadite le norme del Codice della Strada circa gli obblighi dei pedoni, per facilitare una buona distanza. Il comma 1 dell’articolo 190 del Nuovo Codice della Strada (DL 285/92), Comportamento dei pedoni, recita testualmente: “I pedoni devono circolare sui marciapiedi, sulle banchine, sui viali e sugli altri spazi per essi predisposti; qualora questi manchino, siano ingombri, interrotti o insufficienti, devono circolare sul margine della carreggiata opposto al senso di marcia dei veicoli in modo da causare il minimo intralcio possibile alla circolazione. Fuori dei centri abitati i pedoni hanno l'obbligo di circolare in senso opposto a quello di marcia dei veicoli sulle carreggiate a due sensi di marcia e sul margine destro rispetto alla direzione di marcia dei veicoli quando si tratti di carreggiata a senso unico di circolazione […]”.
La normativa vigente prevede una sanzione amministrativa da 25 a 100 euro per tutti i pedoni che trasgrediscano i divieti elencati nel suddetto articolo, cosa che può far scaturire un concorso di colpa del pedone in caso di incidente stradale. La condotta colposa del pedone non esclude automaticamente le responsabilità del conducente del veicolo in caso di investimento, ma può incidere, anche sensibilmente, nella ripartizione delle colpe.
Per chi non avesse appreso dalla Maestra Pina che in Italia vale “pedoni a sinistra!” (da rovesciare in Gran Bretagna), suggerire un simile mantra e spiegare che la mascherina non è un sottogola o un sottonaso non sfigurerebbero nelle piccole raccomandazioni serali, ahinoi più teoriche che pratiche.
Gemma Brandi
Psichiatra psicoanalista
Esperta di Salute Mentale applicata al Diritto
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