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Mercoledì 16 MAGGIO 2012
Certificati di malattia. Vietato prorogarli al telefono. Cassazione condanna medico

La legge non consente al medico di effettuare valutazioni o prescrizioni sulla base di dichiarazioni telefoniche da parte dei pazienti. Per questo la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del medico. Ma anche quello della paziente, condannata per utilizzo di un atto falso. Il testo della sentenza.

Il medico l’aveva visitata 4 giorni prima e sulla base dei sintomi descritti dalla paziente al telefono, aveva deciso di prorogare la prognosi e quindi l’assenza dal lavoro per malattia. Un atto che ha portato alla condanna, da parte della Corte d’Appello di Milano, del medico per avere attestato un falso atto pubblico e anche la paziente, responsabile di avere utilizzato quell’atto pur consapevole che fosse falso.

Condanna confermata dalla Corte di Cassazione, che ha rigettato il ricorso del medico e della paziente. Infatti, si legge nella sentenza della Corte di Cassazione (n. 18687/12 depositata il 15 maggio scorso), “si deve anzitutto precisare che la falsa attestazione attribuita al medico non attiene tanto alle condizioni di salute della paziente, quanto piuttosto al fatto che egli ha emesso il certificato senza effettuare una previa visita e senza alcuna verifica oggettiva delle sue condizioni di salute, non essendo consentito al sanitario effettuare valutazioni o prescrizioni semplicemente sulla base di dichiarazioni effettuate per telefono dai suoi assistiti”. Questo, dunque, rende “irrilevanti le considerazioni sull’effettiva sussistenza della malattia o sulla induzione in errore da parte della paziente”.

Una volta ritenuta falsa la certificazione del medico, secondo la Cassazione “ne discende necessariamente la responsabilità” della paziente “di avere fatto uso dell’atto falso”.

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