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Giovedì 19 NOVEMBRE 2020
Covid. Scuola, per il Tar Bari sì alla possibilità di dad su richiesta per le scuole primarie

Per il Tribunale amministrativo è legittima l’ordinanza della Regione che, dopo la riapertura delle scuole, ha previsto la possibilità, per le famiglie dei bambini della scuola primaria di poter richiedere di frequentare la scuola a distanza per motivi di sicurezza. Emiliano: “Ci tengo a precisare che il Tar non ha affatto intaccato la legittimità della precedente ordinanza (la 407)” che prevedeva la chiusura delle scuole "avendone rilevato esclusivamente la sopravvenuta inefficacia perché emanata prima dell’ultimo dpcm”.

“Sono molto soddisfatto dell’ordinanza cautelare del Tar di Bari che ha legittimato la Didattica integrata digitale anche nelle scuole del ciclo primario come disciplinata dall’ordinanza n. 413 attualmente in vigore. Con questa ordinanza è infatti consentito, su richiesta delle famiglie, di contemperare il diritto allo studio con il diritto alla salute degli studenti e delle loro famiglie”. Così il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, commenta la sentenza del Tar che ha dichiarato improcedibile la richiesta di sospensione cautelare dell’ordinanza n. 407/2020, avendo rilevato che le misure urgenti adottate dalla Regione Puglia per contrastare l’emergenza epidemiologica Covid-19 sono ora disciplinate da un nuovo provvedimento, l’ordinanza n. 413/2020, con cui si stabilisce che la scuola debba mettere a disposizione di tutti gli alunni la Dad, per rispettare il diritto di chi ne fa richiesta anche ora che le scuole primarie regionali sono state riaperte some previsto dal Dpcm del 3 novembre.

“Ci tengo a precisare - evidenzia in una nota Emiliano - che il Tar non ha affatto intaccato la legittimità della precedente ordinanza (la 407) avendone rilevato esclusivamente la sopravvenuta inefficacia perché emanata prima dell’ultimo dpcm. La questione è puramente tecnica. La Regione Puglia, anche dopo l’emanazione del nuovo dpcm, mantiene pieno il potere di tutelare la salute pubblica con provvedimenti temporanei che possano riguardare anche la scuola, come ha già fatto in concreto con l’ordinanza 413 attualmente vigente.Il dpcm può quindi essere derogato dai Presidenti di regione con provvedimenti più restrittivi”.

Per Emiliano “lo spirito di collaborazione col Ministero della pubblica istruzione e la stretta osservanza del diritto ci ha portato ad una buona soluzione che nel dialogo tra le parti potrà essere ulteriormente migliorata”.
 
Come spiega l’Avvocatura regionale: “L’attuale ordinanza 413/2020, ai fini della riduzione del rischio di diffusione epidemica,  consente infatti - per il primo ciclo di istruzione - la didattica integrata a distanza alle famiglie che ne facciano richiesta, precisando che agli studenti che hanno chiesto la didattica digitale integrata non può essere imposta la didattica in presenza, e che l’eventuale assenza deve sempre considerarsi giustificata. Il Tar ha considerato che l’ordinanza attualmente vigente n. 413/2020 è stata resa – a seguito di una nuova istruttoria- sul presupposto della sopravvenuta disciplina prevista dal DPCM 3 novembre 2020 e sulla base della valutazione della situazione epidemiologica nella Regione Puglia aggiornata”.

“Il Tar ha, infine, rilevato che le nuove prescrizioni regionali - efficaci dal 7 novembre al 3 dicembre 2020 - non sono state oggetto di contestazione a mezzo di motivi aggiunti e, pertanto, ha ravvisato i presupposti per la declaratoria di improcedibilità dell’odierna domanda cautelare essendo le misure urgenti adottate dalla Regione Puglia per contrastare l’emergenza epidemiologica Covid-19 ora disciplinate dal nuovo provvedimento”, conclude l’analisi dell’avvocatura reigonale.

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