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Lunedì 21 DICEMBRE 2020
Manovra. Cento milioni per indennità Covid alle altre professioni sanitarie. Vaccini (compreso Covid) anche in farmacia con supervisione del medico. Niente Iva su test e vaccini Covid e sì agli specializzandi vaccinatori. Ecco tutte le novità del testo in Aula

E ancora, nuovi tetti spesa farmaceutica convenzionata e per acquisti diretti, fissati rispettivamente al 7 e 8,5 per cento (nel testo originario erano al 7,3 e 7,55 per cento). Aumenta la tassazione per sigarette elettroniche e tabacco riscaldato. L'Aifa potrà assumere 40 nuove unità di personale. Più risorse in favore dei soggetto con disturbo spettro autistico, inclusione sociale persone con disabilità, Fondo caregiver e accertamenti diagnostici neonatali. Istituito un Fondo per l'Alzheimer e le demenze. Ecco tutte le novità per la sanità negli emendamenti approvati dalla Commissione Bilancio della Camera

Il testo della manovra è da domani all'esame della Camera con possibile approvazione con fiducia e passaggio immediato al Senato. Nel fine settimana si è concluso l'esame dei numerosi emendamenti presentati. Molte le novità per la sanità ed il sociale. Dal via libera alle vaccinazioni contro il Covid in farmacia sotto la supervisione di medici, al riconoscimento anche alle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione, della prevenzione, ostetriche, agli assistenti sociali e agli operatori sociosanitari di una specifica indennità per un importo complessivo di 100 milioni annui a partire dal 1 gennaio 2021.

E ancora, nuovi tetti della spesa farmaceutica convenzionata e per acquisti diretti, fissati rispettivamente al 7 e 7,85 per cento (attualmente sono fissati al 7,96 e al 6,89). Aumenta la tassazione per sigarette elettroniche e tabacco riscaldato. L'Aifa potrà assumere 40 nuove unità di personale. Più risorse in favore dei soggetto con disturbo spettro autistico, inclusione sociale persone con disabilità, Fondo caregiver e accertamenti diagnostici neonatali. Istituito un Fondo per l'Alzheimer e le demenze. 
 
E poi anche un "bonus vista" di 50 euro per l'acquisto di occhiali graduati e lenti a contatto correttive per i meno abbienti.
 
Di seguito l'elenco degli emendamenti approvati di interessa sanitario (vedi i testi, approvati domenica 13 dicembresabato 19 dicembre, domenica 20 dicembre).
 
L'emendamento 5.026 a prima firma Del Barba (IV) con consenso unanime dei gruppi introduce l’articolo 5-bis, che incrementa il Fondo per le politiche della famiglia nella misura di:
- 50 mln di euro per il 2021, da destinare al sostegno delle misure organizzative adottate dalle imprese per favorire il rientro al lavoro delle madri lavoratrici dopo il parto. La definizione delle modalità attuative per l’attribuzione delle risorse è demandata ad un decreto del Ministro con delega alle politiche familiari, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata;
- 500 mila euro per il 2021 per il finanziamento delle attività di associazioni che prestino assistenza psicologica, psicosociologica in tutte le forme a favore dei genitori in relazione al lutto per la perdita dei propri figli, contestualmente inserendo tra le finalità del predetto Fondo anche il finanziamento di interventi per il sostegno ai genitori che affrontano il lutto per la perdita di un figlio.
 
Inoltre, l’articolo aggiuntivo:
- estende il congedo di paternità obbligatorio e facoltativo ai casi di morte perinatale;
- autorizza la spesa di 2 mln di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 allo scopo di garantire e implementare la presenza di professionalità psicologiche esperte all'interno degli istituti penitenziari per consentire un trattamento intensificato cognitivo comportamentale nei confronti degli autori di reati contro le donne e per la prevenzione della recidiva;
- incrementa di 1 mln di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, al fine di contenere i gravi effetti economici, derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, per quanto concerne le donne in condizione di maggiore vulnerabilità, nonché di favorire percorsi di autonomia e di emancipazione delle donne vittime di violenza in condizione di povertà, di cui all’art. 105-bis del D.L. 34/2020.
 
L'emendamento 26.023 (Nuova formulazione) a prima firma Noja (IV) aggiunge l'articolo 26-bis con il quale, per garantire le attività di inclusione sociale delle persone con differenti disabilità, vengono incrementate di 400 milioni per l'anno 2021 le risorse già stanziate nella manovra 2020. In questo modo, per il 2021 ci saranno in totale 800 milioni per finanziare l'attività svolta dalla Fish - Federazione italiana per il superamento dell'handicap Onlus.
 
Gli emendamenti 58.011 (Nuova formulazione) a prima firma Ianaro (M5S) e 79.11 a firma Mandelli (FI) introduce un articolo 58-bis. Per migliorare la protezione sociale delle persone affette da demenza e di garantire la diagnosi precoce e la presa in carico tempestiva delle persone affette da malattia di Alzheimer, viene istituito nello stato di previsione del Ministero della salute un fondo, denominato "Fondo per l'Alzheimer e le demenze", con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.
 
A copertura della spesa, quantificata in 5 milioni di euro, è corrispondentemente ridotto il Fondo per le esigenze indifferibili.
 
L'emendamento 58.014 (Nuova formulazione) a prima firma Flati (M5S) aggiunge l’articolo 58-bis che eleva da 500 a 550 euro il limite per le spese veterinarie sostenute per le quali spetta una detrazione Irpef pari al 19%, limitatamente alla parte che eccede euro 129,11 (articolo 15, comma l, lettera c-bis), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al Dpr 917/86.
 
L'emendamento 59.4 (Nuova formulazione) a prima firma De Filippo (IV) modifica il comma 1 con l’obiettivo di incrementarne le risorse per il Fondo caregiver di 5 milioni di euro per ciascun anno di programmazione. Pertanto, lo stanziamento complessivo ammonta ora a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.
 
L'emendamento 59.027 (Nuova formulazione) a prima firma Sportiello (M5S) aggiunge l’articolo 59-bis che incrementa di 5 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2021-2023 il Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale.
 
L'emendamento 63.032 a firma Fornaro (LeU) con consenso unanime dei gruppi introduce l’articolo 83-bis che prevede, a decorrere dal 1° gennaio 2021, che l’Inail, attraverso il Fondo vittime amianto (di cui all'articolo 1, comma 241, della legge 24 dicembre 2007, n. 244), eroghi una prestazione aggiuntiva, nella misura percentuale del 15 per cento della rendita già in godimento, ai soggetti che abbiano contratto patologia asbesto correlata riconosciuta dall'Istituto e dal soppresso Istituto di Previdenza del Settore Marittimo e in caso di premorte agli eredi. Questa è erogata unitamente al rateo di rendita corrisposto mensilmente ed è cumulabile al resto delle prestazioni spettanti a qualsiasi titolo sulla base delle norme generali dell'ordinamento.
 
Per i nuovi eventi accertati dal 1° gennaio 2021 l'Inail, sempre tramite il Fondo vittime amianto, eroga ai malati di mesotelioma che abbiano contratto la patologia, o per esposizione familiare a lavoratori impegnati nella lavorazione dell'amianto ovvero per esposizione ambientale, una prestazione di importo fisso pari ad euro 10.000 da corrispondere in un'unica soluzione su istanza dell'interessato o degli eredi in caso di decesso. Le risorse del predetto Fondo alla data del 31/12/2020, vengono utilizzate per far fronte sia alle prestazioni aggiuntive in favore dei lavoratori esposti all’amianto con riferimento agli eventi denunciati fino alla predetta data, sia per il pagamento della prestazione di importo fisso in un'unica soluzione di 10 mila euro a favore dei malati di mesotelioma che abbiano contratto la patologia, o per esposizione familiare a lavoratori impegnati nella lavorazione dell'amianto ovvero per esposizione ambientale, o dei loro eredi, sempre con riferimento ad eventi accertati fino al 31 dicembre 2020 e per i quali non sia decorso, a pena di decadenza, il termine di tre anni dalla data di accertamento della malattia.

L'emendamento 66.13 a firma Manzo (M5S) con consenso unanime dei gurppi modifica il comma 1, sostituendo la lettera b) ed elevando da 7 a 10 giorni la durata, per il 2021, del congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente, già prorogato per il 2021 dal medesimo articolo 66.
 
Sostituisce inoltre il comma 2, prevedendo che alla copertura degli oneri derivanti dalla norma, valutati in 151,6 milioni di euro per l’anno 2021, si provvede, quanto a 106,1 milioni di euro per l’anno 2021, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo assegno universale e servizi alla famiglia, come rifinanziata dal disegno di legge in esame.
 
L'emendamento 66.017 (Nuova formulazione) a prima firma D'Arrando (M5S), introduce l'articolo 66-bis con il quale alle madri disoccupate o monoreddito facenti parte di nuclei familiari monoparentali con figli a carico aventi una disabilità riconosciuta in misura non inferiore al 60%, è concesso un contributo mensile nella misura massima di 500 euro netti, per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. A tale fine è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 che costituisce limite massimo di spesa. 

Gli emendamenti 67.15 Russo (FI), 67.1 De Maria (PD), 67.11 Di Maio (PD), 67.13 Locatelli (Lega) e 67.17 Stumpo (PD) aggiungono un comma 2-bis all’articolo 67 per destinare un contributo di 1 milione di euro per l’anno 2021 all’Unione Italiana dei ciechi e degli Ipovedenti Onlus.
 
L'emendamento 67.028 a firma Lucaselli (FdI) introducel’articolo 67-bis che autorizza la spesa di 1 milione di euro per l’anno 2021 al fine di sostenere l’Ente nazionale per la protezione e l’assistenza dei sordi.
 
L'emendamento 71.06 a firma Madia (PD) introduce l’articolo 71-bis che istituisce presso la Presidenza del Consiglio un Fondo con una dotazione di 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, al fine di potenziare le attività di promozione della libertà femminile e di genere e le attività di prevenzione e contrasto alle forme di violenza e di discriminazione fondate sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale sull’identità di genere e sulla disabilità.
 
L'emendamento 72.23 a firma Trizzino (M5S) aggiunge un comma 2-bis per far decorrere dal 30 dicembre 2020 (invece che dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio 2019, legge n. 145/2018) il termine di 18 mesi entro il quale deve essere presentata l’istanza di certificazione dei requisiti da parte dei medici abilitati ad operare presso le reti di cure palliative.
 
L'emendamento 72.022 (Nuova formulazione) a firma Baroni (M5S) introduce l’articolo 72-bis che incrementa di 5 milioni di euro il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per il finanziamento di accertamenti diagnostici neonatali obbligatori per la prevenzione e la cura delle malattie metaboliche ereditarie, delle malattie neuromuscolari genetiche, delle immunodeficienze congenite severe e delle malattie da accumulo lisosomiale, previste dalla legge n. 167 del 2016.
 
L'emendamento 72.044 a firma Trizzino (M5S) introduce l’articolo 72-bis volto a novellare alcuni articoli del D.Lgs. n. 502 del 1992 in relazione all’estensione della disciplina autorizzatoria per l’accreditamento delle attività di cure domiciliari, e in particolare:
- all'articolo 8-ter, in materia di realizzazione di strutture ed esercizio di attività sanitarie e sociosanitarie, al comma 2, si prevede l’estensione dell'autorizzazione richiesta per l'esercizio di attività sanitarie anche alle strutture che erogano esclusivamente cure domiciliari;
- all’articolo 8-quater, comma 1, in materia di rilascio dell’accreditamento istituzionale da parte della regione alle strutture autorizzate, si aggiungono, oltre alle strutture pubbliche o private ed ai professionisti che ne facciano richiesta, anche le organizzazioni pubbliche e private autorizzate per l'erogazione di cure domiciliari.
 
Anche per tali ulteriori soggetti, la richiesta di accreditamento istituzionale sarà pertanto autorizzata subordinatamente alla rispondenza ai requisiti ulteriori di qualificazione, alla funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale ed alla verifica positiva dell'attività svolta e dei risultati raggiunti.
 
- all’articolo 8-quinquies, riguardo agli accordi per l’individuazione di responsabilità, di indirizzi per la formulazione dei programmi di attività, di determinazione dei piani per le alte specialità e per la rete dei servizi di emergenza, e dei criteri per la determinazione della remunerazione delle strutture, al comma 2, vengono estese alle organizzazioni pubbliche e private non accreditate per l'erogazione di cure domiciliari le specifiche disposizioni relative ai contratti stipulati da regioni e aziende sanitarie locali con le strutture private.
 
L'emendamento 74.026 a firma Delrio, Manzo, Del Barba, Pastorino, Garavaglia, Trancassini, Mandelli, Tabacci, aggiunge l’articolo 74-bis diretto a prevedere che ai dipendenti delle aziende ed enti del Servizio Sanitario Nazionale appartenenti alle professioni sanitarie della riabilitazione, della prevenzione, tecnico-sanitarie e di ostetrica, alla professione di assistente sociale nonché agli operatori sociosanitari, al fine di valorizzare l'apporto delle competenze e dello specifico ruolo nelle attività finalizzate alla tutela del malato e alla promozione della salute, sia riconosciuta, nell'ambito della contrattazione collettiva nazionale del triennio 2019-2021 relativa al comparto sanità, nei limiti dell'importo complessivo annuo lordo di 100 milioni di euro, un'indennità di tutela del malato e promozione della salute, da riconoscere con decorrenza dal 1 gennaio 2021 quale parte del trattamento economico fondamentale.
 
Viene rimessa alla contrattazione collettiva nazionale la definizione della misura e la disciplina dell'indennità e viene previsto che agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni citate, pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 da destinare alla contrattazione collettiva nazionale, si provveda a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato, che è corrispondentemente incrementato a decorrere dal 2021.
 
L'emendamento 74.02 a prima firma D'Uva (M5S) sottoscritto da tutti i deputati della Commissione introduce l’articolo 74-bis, per disporre che l’importo di 40 milioni di euro (quota parte della somma di 80 milioni versata dalla Camera dei deputati ed affluita al bilancio dello Stato il 6 novembre 2020), sia destinato, nell’esercizio 2020, ad incrementare i fondi per gli incentivi economici del personale sanitario impiegato nell’emergenza da Covid-19.
 
L'emendamento 75.020 a prima firma Mandelli (FI)consente l'esecuzione di test sierologici e tamponi antigenici rapidi per la rilevazione di antigene Sars-CoV-2 nelle farmacie aperte al pubblico dotate di spazi idonei sotto il profilo igienico sanitario e atti a garantire la tutela della privacy. 


 
Gli emendamenti 77.4 XII Commisisone e 77.9 a firma Pini (PD) aggiungono il comma 1-bis che modifica il comma 2, terzo periodo, dell’articolo 2-quinquies del D.L. 18/2020 (cd. Cura Italia, L. 27/2020) al fine di innalzare da 650 a 800 il numero di assistiti, quale parametro che determina la sospensione della corresponsione della borsa di studio al medico abilitato che, durante la frequenza dei corsi di formazione specialistica presso le scuole universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia ovvero presso corsi di formazione specifica in medicina generale, assuma incarichi provvisori o di sostituzione di medici di medicina generale e si iscriva negli elenchi della guardia medica notturna e festiva e della guardia medica turistica, con svolgimento dei medesimi servizi di guardia fino al termine dell’attuale stato di emergenza sanitaria (la cui scadenza è al momento prevista il 31 gennaio 2021).
 
L'emendamento 27.14 del Governo aggiunge all'articolo 77 il comma 3-bis, prevedendo che alla copertura derivante dall’articolo 77, concernente la proroga di disposizioni sull’impiego di personale sanitario nel Servizio sanitario nazionale, concorrono, per 1.100 milioni di euro per l’anno 2022, anche le risorse del Programma Next Generation EU.
 
Aggiunge poi il comma 2-bis all'articolo 80, prevedendo che alla copertura degli oneri del Fondo sanità e vaccini, istituito dal comma 1, si provvede per 400 milioni di euro per l’anno 2021,con le risorse del Programma Next Generation EU.
 
Gli emendamenti 77.10 a firma Siani (PD) e 77.6 a firma De Filippo (PD) modificano il comma 2, lettera a), consentendo, fino al 31 dicembre 2021, alle aziende e agli enti del Ssn, di conferire incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, a professionisti del profilo di assistente sociale, regolarmente iscritti all'albo professionale. Gli incarichi sono conferiti affinché gli assistenti sociali supportino le Usca nella valutazione multidimensionale dei bisogni dei pazienti e nell'integrazione con i servizi sociali e socio sanitari territoriali. Inoltre, viene consentito, sempre fino al 31 dicembre 2021, di assumere il personale operante nelle Usca (medici titolari o supplenti di continuità assistenziale, medici che frequentano il corso di formazione specifica in medicina generale e, in via residuale, i laureati in medicina e chirurgia abilitati e iscritti all'ordine di competenza) anche con contratto di lavoro a tempo determinato.
 
L'emendamento 77.28 a firma Calabria (FI) proroga la norma del Decreto legge 35/2019 che prevede la possibilità di partecipare ai concorsi da parte degli specializzandi degli ultimi due anni.
 
L'emendamento 77.019 (Nuova formulazione) a firma Pastorino (LeU) introduce l’articolo 77-bis diretto ad incrementare le dotazioni organiche dell’Aifa e dell'Inmp. Per quanto riguarda l’Aifa, viene incrementata la dotazione organica dell’Agenzia di 40 unità di personale (precisamente: Area III, F1 comparto funzioni centrali; Area II, F2 comparto funzioni centrali; unità di personale della dirigenza sanitaria). A questo incremento si provvede mediante appositi concorsi pubblici per titoli ed esami anche in modalità telematica e decentrata, valorizzando tra l’altro le esperienze professionali (contratto di collaborazione coordinata e continuativa e prestazioni di lavoro flessibile) maturate presso la stessa Agenzia.
 
Fino al completamento delle procedure selettive di cui sopra, e comunque non oltre il 30 giugno 2021, l’Aifa può prorogare i contratti di collaborazione coordinata e continuativa con scadenza entro il 31 maggio 2021 nel limite di 30 unità, nonché i contratti di prestazione di lavoro flessibile con scadenza entro il 31 dicembre 2020 nel limite di 40 unità. A decorrere dal 1° luglio 2021, all’Aifa è fatto divieto di instaurare rapporti di lavoro flessibile e di somministrazione e si applica il divieto di stipulare contratti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro.
 
Per l’assunzione di 40 unità di personale, il comma 5 autorizza la spesa di 1.213.142 di euro per il 2021 e di euro 2.426.285 a decorrere dal 2022.
 
Per quanto riguarda l’Inmp, a partire dal 2021, l’Istituto è autorizzato a bandire procedure concorsuali pubbliche per titoli ed esami, al fine di assumere, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, un contigente complessivo di 9 unità di personale, di cui 2 dirigenti medici, 1 dirigente sanitario non medico, 1 dirigente amministrativo, 2 unità di categoria D posizione economica base, 3 unità di categoria C posizione economica base.
 
L'emendamento 77.022 (Nuova formulazione) a firma Russo (FI) introduce l’articolo 77-bis che istituisce un Fondo, denominato “Fondo tutela vista”, nello stato di previsione del Ministero della salute con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, al fine di garantire la tutela della salute della vista anche in considerazione delle difficoltà economiche derivanti dall’emergenza epidemiologica da Covid- 19. Viene quindi riconosciuto a valere sulle risorse del Fondo – nei limiti dello stanziamento autorizzato che costituisce tetto di spesa massima – a favore dei membri dei nuclei familiari in una condizione economica corrispondente ad un valore Isee non superiore a 10.000 euro annui, l’erogazione di un voucher una tantum di 50 euro quale contributo per l’acquisto di occhiali da vista o lenti a contatto correttive.
 
L'emendamento 79.24 a firma Comaroli (Lega) aggiunge il comma 1-bis il quale prevede che le risorse per l’esecuzione di un programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico, come rideterminate, da ultimo, dall’articolo 1, comma 81, della legge n.160 del 2019 (legge di bilancio per il 2020) sono ripartite tra le regioni secondo una nuova tabella che sostituisce l’analoga tabella allegata al disegno di legge di bilancio.
 

 
L'emendamento 79.20 a firma Provenza (M5S) aggiunge il comma 1-bis che, al fine di salvaguardare i livelli di assistenza anche mediante la telemedicina, impegna le regioni a destinare una quota pari allo 0,5% dello stanziamento del programma di investimenti in edilizia sanitaria, all’acquisto, da parte delle strutture sanitarie pubbliche e private accreditate, di dispositivi e applicativi informatici che consentano di effettuare refertazione a distanza, consulto tra specialisti e assistenza domiciliare da remoto.
 
L'emendamento 79.02 Borghi (Lega) aggiunge l’articolo79-bis diretto a migliorare la capacità di produzione e la reperibilità di ossigeno medicale in Italia in considerazione della carenza di bombole di ossigeno durante le fasi acute dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. Viene dunque incrementato di 5 milioni per l’anno 2021 il Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese.
 
L'emendamento 80.01 (Nuova forumazione) a firma Magi (Misto) aggiunge l’articolo 80-bis che, autorizza, per il 2021, la spesa di:
- 2.600.000 euro per le attività dello Stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze (di cui all’art. 18-quater del decreto legge n. 148 del 2017) autorizzato alla fabbricazione di infiorescenze di cannabis in osservanza delle norme di buona fabbricazione (Good manufacturing practices-GMP) secondo le direttive dell'Unione europea. Lo Stabilimento inoltre provvede alla coltivazione e alla trasformazione della cannabis in sostanze e preparazioni vegetali per la successiva distribuzione alle farmacie, al fine di soddisfare il fabbisogno nazionale di tali preparazioni e per la conduzione di studi clinici;
- 1.700.000 euro per assicurare la disponibilità di cannabis a uso medico sul territorio nazionale. Al proposito si ricorda che, anche al fine di garantire la continuità terapeutica dei pazienti già in trattamento, l'Organismo statale per la cannabis può autorizzare l'importazione di quote di cannabis da conferire allo Stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze, ai fini della trasformazione e della distribuzione presso le farmacie.

L'emendamento 80.019 a firma Mammì (M5S) introduce l’articolo 80-bis finalizzato ad incrementare la dotazione del fondo per le tecniche procreazione medicalmente assistita di cui all'articolo 18 della legge 40 del 2004 per un ammontare pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. L’incremento è diretto a riconoscere un contributo nella misura massima stabilita con un decreto da emanare ai sensi del successivo comma 2 in favore delle coppie con infertilità e sterilità per consentire l’accesso a prestazioni di cura e diagnosi correlate, in particolare alle coppie residenti in regioni dove tali prestazioni non risultano ancora inserite nei livelli essenziali di assistenza ovvero non soddisfano il fabbisogno.
 
L'emendamento 80.08 a firma Gemmato (FdI) aggiunge l’80-bis che modifica la disciplina relativa al finanziamento delle misure a favore dei soggetti con disturbi dello spettro autistico contenute nella legge di bilancio per il 2016. In particolare, la modifica prevista al comma 401 della citata legge di bilancio è volta ad incrementare la dotazione del Fondo per la cura dei soggetti con disturbo dello spettro autistico (cd. Fondo autismo) per un importo pari a 50 milioni di euro per l'anno 2021.
 
Si prevede inoltre una novella al comma 402 della legge di bilancio 2016 disponendo che con decreto di natura regolamentare adottato del Ministro della salute, di concerto con il Mef, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'utilizzazione del Fondo autismo e le altre disposizioni necessarie per la sua attuazione.Il regolamento dovrà stabilire la destinazione delle risorse del Fondo in base alleseguenti percentuali previste per i diversi settori di intervento:
a) una quota pari al 15% per lo sviluppo di progetti di ricerca riguardanti le basi eziologiche, la conoscenza del disturbo dello spettro autistico, il trattamento e le buone pratiche terapeutiche ed educative;
b) una quota pari al 25% all'incremento del numero delle strutture semiresidenziali e residenziali pubbliche e private con competenze specifiche sui disturbi dello spettro autistico in grado di effettuare il trattamento di soggetti minori, degli adolescenti e degli adulti, con contributo da erogare alle strutture private subordinatamente al conseguimento dell'accreditamento da parte del Ssn;
c) una quota pari al 60% all'incremento del personale del Ssn preposto la prestazione delle terapie indicate nelle linee guida sul trattamento dei disturbi dello spettro autistico adottate l'istituto superiore sanità.

L'emendamento 80.034 a firma  Mandelli, Trancassini, Garavaglia, Manzo, Delrio, Del Barba, Pastorino, Tabacci, introduce l’articolo 80-bis con il quale si stabilisce che le cessioni della strumentazione per diagnostica per Covid-19 (che presentano i requisiti indicati nel Regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio o nella legislazione europea armonizzata) e le prestazioni di servizi strettamente connesse a detta strumentazione sono esenti dall'imposta sul valore aggiunto, con diritto alla detrazione dell'imposta fino al 31 dicembre 2022 (in deroga all’articolo 124, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, che prevedeva un’aliquota del 5 per cento).
 
Si dispone inoltre che le cessioni di vaccini anti Covid-19, autorizzati dalla Commissione europea o dagli Stati membri, e le prestazioni di servizi strettamente connesse a detti vaccini sono esenti dall'imposta sul valore aggiunto, con diritto alla detrazione dell'imposta (ai sensi del sopra citato articolo 19) fino al 31 dicembre 2022.
 
L’emendamento 80.036, presentato dai capigruppo della Bilancio (Ubaldo Pagano, Garavaglia, Manzo, Trancassini, Tabacci, Pastorino, Del Barba, Mandelli), disciplina l'adozione del piano strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da Sars-CoV-2. Il piano è attuato dalle regioni adottando le misure e le azioni previsti nei tempi stabiliti dal piano. In caso di mancata attuazione del piano o di ritardo, vi provvede, ai sensi dell'articolo 120 della Costituzione e previa diffida, il Commissario straordinario Arcuri.
 
I medici specializzandi già a partire dal primo anno di corso della scuola di specializzazione sono chiamati a concorrere allo svolgimento dell'attività di profilassi vaccinale alla popolazione. La partecipazione dei medici in formazione specialistica all'attività di somministrazione dei vaccini anti Sars-CoV-2 configura a tutti gli effetti attività formativa professionalizzante nell'ambito del corso di specializzazione frequentato. I consigli di scuola di specializzazione dovranno individuare gli specifici periodi di formazione, da articolarsi in relazione ai diversi anni di corso nonché ai singoli settori scientifico-disciplinari e, comunque, per un periodo complessivo di un mese, da svolgersi anche presso strutture esterne alla rete formativa della scuola, in linea con le necessità individuate dall'Autorità preposta alla gestione delle attività di profilassi vaccinale anti Sars-CoV-2. In caso di svolgimento delle attività resso strutture esterne alla rete formativa della scuola, allo specializzando è riconosciuto un rimborso forfettario delle spese sostenute e documentate e la copertura assicurativa dello stesso è in ogni caso garantita dalla struttura sanitaria presso la quale svolge il predetto periodo di formazione.
 
Vengono inseriti in manovra anche i finanziamenti per i bandi del commissario Arcuri per l'assunzione di 3mila medici e 12 mila infermieri e assistenti sanitari da impiegare per la campagna vaccinale. il Commissario straordinario è autorizzato in ogni momento a modificare il numero massimo di medici nonché quello di infermieri ed assistenti sanitari che possono essere assunti per la stipula di contratti a tempo determinato per medici, infermieri e assistenti sanitari. Si spiega poi che, in ogni caso, i rapporti di lavoro istaurati con questi contratti non daranno diritto all'accesso ai ruoli del Servizio sanitario regionale, né all'instaurazione di un rapporto di lavoro di qualunque natura con lo stesso.
 
Qualora il numero dei professionisti sanitari coinvolti non risulti sufficiente a soddisfare le esigenze di somministrazione dei vaccini anti Sars-CoV-2 su tutto il territorio nazionale, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, anche in deroga ai vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di spesa del personale, e sino alla concorrenza dell'importo massimo complessivo di 100 milioni di euro, potranno ricorrere per il personale medico alle prestazioni aggiuntive del Ccnl 2016-2018 della dirigenza medica, sanitaria, veterinaria e delle professioni sanitarie dipendenti del Servizio sanitario nazionale, per le quali la tariffa oraria fissata dall'articolo 24, comma 6, del medesimo Ccnl, in deroga alla contrattazione, è aumentata, da 60 euro a 80 euro lordi omnicomprensivi, al netto degli oneri riflessi a carico dell'Amministrazione, nonché per il personale infermieristico e gli assistenti sanitari alle prestazioni aggiuntive di cui all'articolo 6, comma 1, lettera d), del Ccnl 2016-2018 del personale del comparto sanità dipendente del Servizio sanitario nazionale con un aumento della tariffa oraria a 50 euro lordi omnicomprensivi, al netto degli oneri riflessi a carico dell'Amministrazione.
 
Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di prestazioni aggiuntive con particolare riferimento ai volumi di prestazioni erogabili nonché all'orario massimo di lavoro e ai prescritti riposi. I predetti incrementi operano solo con riferimento alle prestazioni aggiuntive rese e rendicontate per le attività previste dal presente articolo, restando fermi i valori tariffari vigenti per le restanti attività. 
 
Stanziati 25 milioni per medici di famiglia per l'indennità del personale infermieristico operante presso i loro studi e 10 milioni per la stessa finalità ai pediatri di libera scelta. 

L'altra grande novità introdotta, riguarda il comma 15, che prevede che la vaccinazione Covid si possa effettuare anche nelle farmacie "tenuto conto delle recenti iniziative nei paesi dell’Unione europea finalizzate alla valorizzazione del ruolo delle farmacie nelle azioni di contrasto e di prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2".
 
Da qui la decisione di consentire, "in via sperimentale per l’anno 2021, la somministrazione di vaccini nelle farmacie aperte al pubblico sotto la supervisione di medici assistiti, se necessario, da infermieri o da personale sanitario opportunamente formato, eventualmente anche a seguito della fornitura da parte delle aziende sanitarie locali, secondo specifici accordi stipulati con le organizzazioni sindacali rappresentative delle farmacie, sentito il competente ordine professionale".
 
Il contributo ordinario statale in favore dell'Iss viene incrementato di 11.233.600 euro per il 2021, di 15.233.600 euro per il 2022 e di 19.233.600 milioni di euro a decorrere dal 2023.
 
Con Decreto del Ministero della Salute, di concerto con il Mef, vengono poi individuate ulteriori risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero della Salute che potranno essere utilizzate per integrare il contributo ordinario statale destinato all'Iss.

L'emendamento 81.2 (Nuova formulazione) a firma Lorenzin (PD) introduce l’articolo 81-bis. I tetti della spesa farmaceutica convenzionata territoriale e della spesa farmaceutica per acquisti diretti (ex ospedaliera), sono fissati rispettivamente al 7 e 7,85 per cento (nel testo originario del Governo venivano rideterminati al 7,3 e 7,55 per cento). Ricordiamo che i tetti in vigore sono del 7,96% per la convenzionata e del 6,89% per gli acquisti diretti.
 
Sulla base dell’andamento del mercato dei medicinali e del fabbisogno assistenziale, tali percentuali possono essere rideterminate annualmente, in sede di predisposizione del disegno di legge di bilancio, su proposta del Ministero della salute, sentita l’Aifa, e di concerto – anziché d’intesa come nel testo originario - con il Ministero dell’economia.
 
Sulla base dell’andamento del mercato dei medicinali e del fabbisogno assistenziale, tali percentuali possono essere rideterminate annualmente, in sede di predisposizione del disegno di legge di bilancio, su proposta del Ministero della salute, sentita l’Aifa, e di concerto – anziché d’intesa come nel testo originario - con il Ministero dell’economia.
 
Vengono anche modificate le procedure di payback a carico delle aziende farmaceutiche per il ripiano della spesa farmaceutica per acquisti diretti 2018 e 2019. In particolare, si prevede che il pagamento da parte delle aziende degli oneri di ripiano relativi al superamento dei tetti degli acquisti diretti della spesa farmaceutica Ssn dell’anno 2018 entro il 28 febbraio 2021 (e non entro il 31 gennaio 2021) sia certificato dall’Aifa entro il 10 marzo 2021 anziché entro il 10 febbraio 2021. Inoltre, mentre nel testo originario si prevedeva che i valori percentuali dei tetti previsti dalla normativa vigente restassero in vigore in caso di certificazione negativa, con la modifica apportata dall’emendamento in esame, i tetti vigenti si applicano qualora il pagamento degli oneri di ripiano sia inferiore a 895 milioni di euro. Gli eventuali minori pagamenti sono recuperati dall’Aifa su payback 2021 con una maggiorazione del 20%.
 
L'emendamento 81.01 (Nuova formulazione a firma Prestipino (PD) introduce l’articolo 81-bis che modifica il decreto legislativo 6 aprile 2006 n. 193 di attuazione della direttiva 2004/28/CE relativa al codice comunitario dei medicinali veterinari, inserendo il comma 10-bis che prevede un decreto del Ministro della salute, sentita l'Aifa, da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, per definire i casi in cui il veterinario può prescrivere per la cura degli animali - non destinati alla produzione di alimenti - un medicinale per uso umano, fermo restando il principio dell'uso proprietario di medicinali veterinari per il trattamento delle affezioni delle specie animali.
 
L'Aifa potrà sospendere l’utilizzo dei medicinali ad uso umano per il trattamento delle affezioni animali, nel caso occorra prevenire possibili carenze del medicinale per uso umano.
 
Gli emendamenti 81.026 (Nuova formulazione) a firma Sportiello (M5S) e 81.03 (Nuova formulazione) a firma De Filippo (IV) introducono l’articolo 81-bis che istituisce, a decorrere dal 2021, un Fondo, nello stato di previsione del Ministero della salute di 20.000 euro annui, destinato al rimborso anche parziale delle spese per l’acquisto, da parte degli ospedali pubblici o privati convenzionati, di test genomici per il carcinoma mammario ormoneresponsivo in stadio precoce; tale previsione è finalizzata a garantire alle donne che sono colpite da tale tipo di carcinoma, un trattamento personalizzato sulla base di informazioni genomiche, che non comporti l’utilizzo di chemioterapie inutili o di trattamenti che incidano sulle difese immunitarie.
 
L'emendamento 81.044 (Nuova formulazione) a firma Davide Crippa, Del Barba, Delrio, Pastorino, Trancassini, Mandelli, Garavaglia, Tabacci, prevede per i lavoratori fragili l'estensione fino al 28 febbraio delle misure che prevedono la possibilità di assenza dal lavoro equiparata a ricovero ospedaliero o in alternativa il lavoro agile.
 
L'emendamento 82.2 a firma Pastorino (LeU) aggiunge il comma 1-bis diretto ad introdurre l’art. 4-bis. nel corpo del D.Lgs. n.178 del 2012 di Riorganizzazione dell'Associazione italiana della Croce Rossa. I beni immobili e/o unità immobiliari attualmente di proprietà dell’Ente Strumentale alla C.R.I. in Liquidazione Coatta Amministrativa (ESACRI in LCA) che, già alla data del 1 gennaio 2018 e a tutt’oggi, sono utilizzati quali sedi istituzionali e/o operative dei Comitati Regionali, Territoriali e delle Province autonome di Trento e Bolzano, e che pertanto ai sensi del comma 1-bis avrebbero dovuto essere trasferiti all’Associazione, transitano alla stessa per lo svolgimento dei propri compiti statutari.
 
Entro 60 giorni dall’entrata in vigore della norma in esame, il Presidente Nazionale dell’Associazione della Croce Rossa Italiana fa istanza di trasferimento ad ESA-CRI ed il Commissario liquidatore, previo parere del comitato di sorveglianza e au-torizzazione dell’autorità di vigilanza, adotta gli atti conseguenti per attuare il trasferimento.
 
I provvedimenti di trasferimento adottati dal Commissario liquidatore hanno effetto traslativo della proprietà, producono gli effetti previsti dall’articolo 2644 del codice civile e costituiscono titolo per la trascrizione. Il suddetto trasferimento è esente dal pagamento delle imposte o tasse previste per la trascrizione, nonché di ogni altra imposta o tassa connessa con il trasferimento della proprietà dei beni all’Associazione.
 
Tutti i beni immobili di proprietà di ESACRI in LCA, utilizzati dall’Associazione per scopi istituzionali, a far data dal 1 gennaio 2018, in via transitoria, sono concessi in uso gratuito alla stessa. Le spese di gestione e manutenzione ordinaria/straordinaria sono a carico dell’usuario. Infine, i lasciti disposti con atti testamentari datati entro il 31 dicembre 2017, per i quali l’apertura della successione sia intervenuta successivamente al 1 gennaio 2018 vanno all’Associazione CRI.
 
L'emendamento 84.03 (Nuova formulazione) a firma De Filippo (IV) aggiunge l’articolo 84-bis che, nel rispetto delle nuove disposizioni introdotte dall'articolo 84 volte a definire un nuovo meccanismo di regolazione dei flussi finanziari interregionali per la compensazione dei costi relativi alla mobilità sanitaria e l'obbligo di stipulazione di accordi bilaterali tra regioni, introduce la possibilità di garantire l'accesso a prestazioni rese dagli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (Irccs) in favore di cittadini residenti in regioni diverse da quelle di appartenenza, rivalutando il fabbisogno sulla base della domanda storica come desumibile dai dati di produzione di cui all'ultima compensazione tra le regioni.
 
Si dispone l’introduzione, dall'anno 2021, di un nuovo meccanismo di regolazione dei flussi finanziari tra le singole regioni e province autonome, derivanti dalle prestazioni sanitarie rese a carico del Servizio sanitario regionale in favore di cittadini residenti in un'altra regione, sulla base dei dati relativi all'erogazione delle prestazioni nell'anno precedente rispetto a quello oggetto di riparto delle risorse del finanziamento del Servizio sanitario nazionale. Di norma, infatti, la regolazione dei flussi finanziari relativi alla mobilità sanitaria interregionale è avvenuta finora il secondo anno successivo rispetto a quello di erogazione delle prestazioni e pertanto il nuovo criterio temporale potrebbe consentire agli enti territoriali una programmazione tempestiva e più efficiente.
 
Gli emendamenti 84.07 a firma Carnevali (PD) e 84.09 a firma Comaroli (Lega) aggiungono l’articolo 84-bis il quale prevede che le regioni possono provvedere, a titolo di contributo speciale per gli anni 2021 e 2022, all’erogazione del 100 per cento dell’importo assegnato, con il contratto di convenzione o di concessione, ai centri diurni e alle residenze sanitarie.
 
L'emendamento 85.08 a firma Prestigiacomo (FI) rafforza la struttura commissariale per la realizzazione del complesso ospedaliero di Siracusa.
 
L'emendamento 85.020 (Nuova formulazione) a firma Sportiello (M5S) introduce l’articolo 85-bis al fine di autorizzare la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 per il sostegno dello studio, della ricerca e della valutazione dell'incidenza di una specifica patologia dell’utero (endometriosi) nel territorio nazionale. A tal fine dispone che il Ministero della salute, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto stabilisca i criteri e le modalità per la ripartizione delle risorse sopra indicate. Si prevede in particolare che le risorse destinate alla ricerca scientifica non possano essere inferiori al 50% dello stanziamento in commento.
 
L'emendamento 85.021 (Nuova formulazione) a firma Sportiello (M5S) introduce l’articolo 85-bis che prevede, in tema di donazione del corpo post mortem a fini di studio, di ricerca scientifica e di formazione, un’autorizzazione di spesa di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.
Il Ministro della salute, con proprio decreto da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dovrà individuare i centri di riferimento, le modalità di svolgimento del training e la simulazione sui cadaveri.
 
L'emendamento 90.15 (Nuova formulazione) a firma Lorenzin (PD) introduce l’articolo 90-bis che autorizza la spesa di 100.000 euro per ciascun anno del triennio 2021-2023, da ripartire con decreto del Ministero dell’università e della ricerca tra le università che, sulla base di convenzioni con la Fondazione per la ricerca scientifica termale (Forst) attivano master di secondo livello in medicina clinica termale.
 
L'emendamento 108.1 a firma Lepri (PD) sopprime l’articolo 108 che eliminava una serie di agevolazioni fiscali per i soggetti del terzo settore.
 
L'emendamento 154.35 a firma Occhiuto (FI) prevede che le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, i cui enti del Servizio sanitario nazionale, a seguito della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia di Cobid-19, non riescono a fare fronte ai pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 dicembre 2019 relativi a somministrazioni, forniture, appalti e obbligazioni per prestazioni professionali, nonché a obblighi fiscali, contributivi e assicurativi, possono chiedere, con deliberazione della giunta, a decorrere dal 1° febbraio 2021 fino al 31 marzo 2021, alla Cassa depositi e prestiti Spa. l'anticipazione di liquidità da destinare ai predetti pagamenti, secondo le modalità stabilite nell'addendum alla Convenzione di cui al comma 10-ter, a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente.
 
Prevede inoltre che a seguito di una ricognizione dei debiti accumulati dalla Regione Calabria al 31 dicembre 2019 nell’ambito del servizio sanitario regionale, la Regione e la Cassa Depositi e prestiti stipulino una convenzione che preveda l’erogazione di un prestito da parte di CDP di importo pari al deficit patrimoniale accertato. Tali somme potranno essere utilizzate dalla regione esclusivamente per il pagamento dei debiti in ambito sanitario. La somma sarà restituita a Cdp con un piano trentennale.
 
Gli emendamenti 165.106 a firma Gelmini (FI), 86.4 Rospi (Misto), 86.17 Mandelli (FI), 87.070 Mazzetti (FI), 87.036 Colmellere (Lega), 86.8 Frassinetti (FdI), 165.07 Di Giorgi (PD), 87.077 Lupi (Misto) e 209.18 Toccafondi (IV) introducono un finanziamento di 70 milioni per 2021 a scuole paritarie che accolgono alunni con disabilità.
 
Gli emendamenti 177.020 (Nuova formulazione) a firma Perego di Cremnago (FI), 177.04 (Nuova formulazione) a firma Pagani (PD), 177.08 (Nuova formulazione) a firma Occhionero (IV) e 177.025 (Nuova formulazione) a firma Russo (M5S) aggiungono l'articolo 83-bis che istituisce nello stato di previsione del Ministero della Difesa un Fondo con una dotazione di 4 milioni di euro a decorrere dal 2021 per l'adeguamento tecnologico e digitale delle strutture, dei presidi territoriali, dei servizi e delle prestazioni della sanità militare.Si autorizza, inoltre, la spesa di 1 milione di euro a decorrere dall’anno 2021 al fine di potenziare le dotazioni strumentali e infrastrutturali del Servizio sanitario della Guardia di Finanza.
 
L'emendamento 183.4 a firma Garavaglia (Lega) modifica il comma 1 che autorizza l'Inps in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, ad assumere a tempo indeterminato, per il biennio 2021-2022, 189 unità di personale nella qualifica di medico di primo livello per l'assolvimento delle funzioni medico-legali di propria competenza, nei limiti della vigente dotazione organica, mediante procedure concorsuali pubbliche per titoli ed esami.
 
L'emendamento 190.18 a firma Del Barba, Prestigiacomo, Garavaglia, Trancassini, Ubaldo Pagano, Pastorino, Tabacci, modifica il comma 1 allo scopo di differire di ulteriori sei mesi, e cioè dal 1° luglio 2021 al 1° gennaio 2022, la decorrenza della sugar tax, ovvero della nuova imposta sulle bevande analcoliche contenenti sostanze edulcoranti.
 
L'emendamento 201.056 dei relatori introduce l’articolo 201-bis con il quale si stabilisce che i prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina (e-cig), esclusi quelli autorizzati all'immissione in commercio come medicinali, sono assoggettati ad imposta di consumo in misura pari, rispettivamente, al quindici per cento e al dieci per cento dal 1° gennaio 2021, al venti per cento e al quindici per cento dal 1° gennaio 2022, al venticinque per cento e al venti per cento dal 1° gennaio 2023 (rispetto all’attuale dieci per cento e cinque per cento ) dell'accisa gravante sull'equivalente quantitativo di sigarette, con riferimento al prezzo medio ponderato di un chilogrammo convenzionale di sigarette rilevato e alla equivalenza di consumo convenzionale determinata sulla base di apposite procedure tecniche, definite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.
 
L'emendamento 201.057 dei relatori introduce l’articolo 201-bis in materia di tabacchi da inalazione senza combustione (tabacco riscaldato). Con le modifiche in esame si stabilisce una nuova aliquota d’imposta per i tabacchi da inalazione senza combustione, fissando la misura del prelievo al trenta per cento dal 1° gennaio 2021, al trentacinque per cento dal 1° gennaio 2022 e al quaranta per cento dal 1° gennaio 2023 (rispetto alla previgente percentuale del venticinque per cento dell'accisa). 
 
L'emendamento 207.019 (Nuova formulazione) a firma Tripodi (M5S) introduce l’articolo 207-bis che istituisce presso la Presidenza del Consiglio un Fondo contro le discriminazioni e la violenza di genere con una dotazione di un milione di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, al fine di garantire le attività di promozione della libertà femminile e di genere e le attività di prevenzione e contrasto alle forme di violenza e di discriminazione fondate sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale sull’identità di genere e sulla disabilità.

Destinatarie delle risorse del Fondo sono le associazioni del terzo settore che rechino nello Statuto finalità di promozione della libertà femminile e di genere e di prevenzione e contrasto alle discriminazioni di genere, che abbiano almeno cinque anni di attività, ed un curriculum che documenti attività compiute in attuazione delle citate finalità.

Giovanni Rodriquez

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