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Giovedì 07 GENNAIO 2021
Troppa burocrazia per il consenso al vaccino Covid nelle Rsa



Gentile Direttore,
l’articolo 5 del decreto 1 del 2021 appena pubblicato è un esempio di burocrazia lontana dalla realtà e priva di esperienza dell’emergenza. Non si pensa a cosa comporta in una Rsa di media grandezza passare i giorni a cercare familiari entro il terzo grado che autorizzino la vaccinazione (con firma autografa su modulo apposito) dell’anziano ricoverato incapace e senza amministratore di sostegno, o contattare il giudice tutelare, inviargli la relazione medica e aspettare il decreto di convalida.
 
Il tutto mentre hai mille altre cose veramente urgenti da fare. Occorreva intervenire? Secondo me no. Per tutti i pazienti che sono ancora in grado di esprimersi basta la loro dichiarazione di consenso (anche video registrata) si poteva aiutarli fornendo un modulo di consenso comprensibile e non lungo paginate di avvertenze tecniche. Per chi ha l’amministratore di sostegno la legge è chiara e non occorre nulla ma in questo decreto al comma 3 gli si complica la vita obbligandolo a sentire i famigliari ( quindi puoi autorizzare da solo una operazione al cuore ma non la vaccinazione!).
 
Rimangono i casi di incapacità per i quali non è stato nominato un amministratore. Quanti sono ? migliaia di degenti che nella maggioranza dei casi medici curanti e familiari hanno gestito quotidianamente insieme nel miglior interesse del paziente senza ricorrere al giudice. Ad essi avrei lasciato ogni decisione tanto più in una logica emergenziale (comma 7 articolo 1 legge 219/2017” nelle situazioni di emergenza o di urgenza il medico e i componenti l’equipe sanitaria assicurano le cure necessarie, nel rispetto della volontà del paziente ove le sue condizioni cliniche e le circostanze consentano di recepirla”).
 
Nel decreto invece si nomina per 48 ore amministratore di sostegno il direttore sanitario della struttura o della Asl, il quale deve cercare gli eventuali parenti, verificare le condizioni di salute del paziente e firmare il consenso al posto suo dandone comunicazione ai dipartimenti di igiene. Nel caso di problemi o opposizioni si ricorre al giudice tutelare (cosa che la legge in vigore già prevede e quindi non si capisce perché ritornarci sopra).
 
Aveva senso intervenire se con l’obiettivo di semplificare le procedure, non di complicarle. Bastava scrivere che in fase di pandemia, il medico curante, valutate le condizioni di salute del paziente, procede alla vaccinazione della persona incapace senza necessità di acquisire il consenso. Si può prevedere il coinvolgimento dei familiari quando questi siano già indicati ad esempio nella documentazione della Rsa. (Non ha senso permettere a chi non si è mai curato del paziente di decidere al posto suo).
 
La vaccinazione tutela il paziente e tutela quanti convivono con lui nella stessa struttura. Questi sono gli interessi che devono prevalere. Semplificare e agevolare questo l’aiuto che l’amministrazione centrale deve dare.
 
Donata Lenzi
(già relatrice della legge 219/2017)
  

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