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Giovedì 01 APRILE 2021
Anche Cimo-Fesmed contraria ai farmacisti vaccinatori

Per il sindacato le prerogative di legge che consentono il riconoscimento del titolo di farmacista non prevedono, sensatamente, che il farmacista possa inoculare vaccini. Dubbi “sulla capacità di conoscere le manovre rianimatorie, sulla eventuale tempestività dell’intervento medico ex post attraverso il sistema 118 e, non ultimo, sulla responsabilità di somministrare adrenalina intramuscolo nel dosaggio corretto e non nocivo/letale”

“In piena fase pandemica gli interventi straordinari sono del tutto auspicabili, tuttavia per Cimo-Fesmed la sicurezza delle cure non può essere compromessa da iniziative che fanno tanta immagine ma che, di fatto, non risolvono i veri problemi organizzativi e anzi, rischiano di creare ulteriori dubbi come per la decisione di affidare ai farmacisti la somministrazione dei vaccini”.
 
È quanto ha dichiarato in una nota il sindacato Cimo-Fesmed che critica la scelta di “superare il problema delle risorse umane” ricorrendo a “figure professionali non abilitate rispetto al futuro post pandemico”.
 
“Superato il problema degli spazi (tra palazzi dello sport, caserme, stazioni ed edifici pubblici non occupati, ve n’è a sufficienza in tutta Italia) – si legge in una nota – avviato a soluzione, a quanto sembra, il problema dell’approvvigionamento del vaccino, si ritiene ora di superare il problema delle risorse umane necessarie attraverso il ‘posizionamento’ di figure professionali non abilitate rispetto al futuro post pandemico. Come se non bastasse, il fatto che stiamo assistendo alla vicenda delle mascherine non a norma e ad una campagna vaccinale dove domina il ‘fai da te’ di ogni regione sottolinea, ancora una volta, la generazione di diseguaglianze tra i cittadini rispetto all’accesso alle cure, in questo caso rispetto al diritto di sottoporsi a vaccinazione Covid in modo uniforme e con procedure trasparenti”.
 
Il sindacato ricorda poi che le prerogative di legge che consentono il riconoscimento del titolo di farmacista (art. 1 co. 1 d.lgs. 258/1991) non prevedono, sensatamente, che il farmacista possa inoculare vaccini.
 
“Per superare l’ostacolo oggi si propone un breve corso di formazione on line della durata di alcune ore, organizzato dall’Istituto Superiore di Sanità. Ci si domanda dunque – prosegue la nota – se il governo ritenga che la competenza professionale, su un atto medico il cui perimetro è definito dalla legge, possa essere acquisita con una mini-formazione a distanza se la valutazione anamnestica è lasciata alla responsabilità del paziente che sottoscrive il consenso informato. E sorgono altri dubbi: sulla capacità di conoscere le manovre rianimatorie, sulla eventuale tempestività dell’intervento medico ex post attraverso il sistema 118 e, non ultimo, sulla responsabilità di somministrare adrenalina intramuscolo nel dosaggio corretto e non nocivo/letale. Alla fine, il vero dato di fatto per il paziente è che “se stai male, chiama il medico”… e spera che arrivi presto”.

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