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Giovedì 20 MAGGIO 2021
Decreto Sostegni-bis. Via libera dal CdM. Niente ticket per visite ed esami per chi ha avuto il Covid in maniera severa. Potenziati i servizi di neuropsichiatria infantile e dell’adolescenza

Per le imprese che effettuano attività di ricerca e sviluppo per farmaci innovativi, inclusi i vaccini, previsto un credito d’imposta del 20%, a condizione che il beneficiario dell'aiuto si impegni a concedere licenze non esclusive a condizioni di mercato non discriminatorie a terzi nello Spazio economico europeo. Previsto un potenziamento e nuove assunzioni per la sanità militare e stanziati 69 milioni per la riorganizzazione della rete dei laboratori del Servizio sanitario nazionale. LA BOZZA

Confermate le misure per esentare dal pagamento del ticket per le visite ed esami di controllo per i pazienti che hanno avuto il Covid in maniera severa. Prorogate poi le misure del Dl Agosto per il recupero delle liste d’attesa. E ancora, 69 mln per la riorganizzazione della rete dei laboratori del Ssn e risorse e 79 mln per il potenziamento della sanità militare. Credito d'imposta del 20% per le imprese che effettuano attività di ricerca e sviluppo per farmaci innovativi, inclusi i vaccini. Stanziati 8 milioni per i servizi territoriali e ospedalieri di Neuropsichiatria infantile e dell’adolescenza, e 19,9 milioni reclutamento straordinario psicologi in modo da dare risposte alle richieste di salute e benessere psicologico aumentate a causa dell'emergenza Covid.
 
Queste alcune delle principali misure per la sanità contenute nella bozza del Dl Sostegni Bis approvata questa mattina dal Consiglio dei Ministri.
 
Queste le misure previste per la sanità.

Articolo 26 (Disposizioni in materia di liste di attesa e utilizzo flessibile delle risorse)
L’intervento è finalizzato a prorogare al 31 dicembre 2021 le misure straordinarie già introdotte dall’art. 29 del D.L. n. 104 del 2020 in materia di abbattimento delle liste di attesa, tenuto conto del protrarsi dello stato di emergenza.
 
Le Regioni quindi potranno aumentare la possibilità di recupero delle prestazioni ospedaliere non erogate nel 2020 attraverso il riconoscimento degli istituti già previsti dall’articolo 29, comma 2 del dl 104/2020 (prestazioni aggiuntive per i dirigenti medici e sanitari nonché del personale del comparto sanità dipendenti del Servizio sanitario nazionale nonché reclutamento, in deroga ai vigenti CCNL di settore, attraverso assunzioni a tempo determinato, di personale del comparto e della dirigenza medica e sanitaria o attraverso forme di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa) e delle prestazioni ambulatoriali attraverso il riconoscimento degli istituti già previsti dall’articolo 29, comma 3 del dl 104/2020 (prestazioni aggiuntive per i dirigenti medici e sanitari nonché del personale del comparto sanità dipendenti del Servizio sanitario nazionale nonché incremento del monte ore dell'assistenza specialistica ambulatoriale convenzionata interna).
 
La norma proposta prevede, poi, la possibilità per le regioni di acquistare delle prestazioni sanitarie da strutture private accreditate per recuperare le prestazioni non erogate nel 2020 di assistenza specialistica ambulatoriale e di assistenza ospedaliera, fermo restando la garanzia dell’equilibrio economico del Servizio sanitario regionale, anche utilizzando eventuali economie derivanti dai budget attribuiti per l’anno 2020.
 
Il Ministero della salute entro il 15 giugno 2021 effettuerà per ogni regione il monitoraggio delle attività assistenziali destinate a fronteggiare l’emergenza Covid-19, a seguito della positiva certificazione delle attività previste, le regioni potranno utilizzare le risorse correnti a valere sul Fondo sanitario nazionale 2020. Per il 2021, il termine in materia di rendicontazione del Servizio sanitario regionale fissato al 15 giugno dal DL 44/2021, è differito al 10 luglio e, conseguentemente, il termine del 15 luglio è differito al 10 agosto.
 
Articolo 27 (Esenzione prestazioni di monitoraggio per pazienti ex Covid)
Al fine di garantire la presa in carico omogenea su tutto il territorio nazionale delle persone che hanno avuto un quadro clinico COVID-19 correlato, mediante un programma di monitoraggio dedicato tale da assicurare un’attività clinico-diagnostica assistenziale modulata in base alla severità della sintomatologia presentata, anche mediante la diagnosi precoce delle possibili sequele della malattia, il Sistema sanitario nazionale garantisce le prestazioni di specialistica ambulatoriale, comprese nei Livelli essenziali di assistenza, senza compartecipazione alla spesa da parte dell’assistito, per un periodo di anni due, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
 
Per l’applicazione di quanto previsto dal presente articolo è autorizzata per l’anno 2021 la spesa di euro 28.801.076, per l’anno 2022 di euro 24.992.736 e per l’anno 2023 di euro 4.440.226, per complessivi euro 58.234.038. A tal fine è conseguentemente incrementato, per gli anni 2021, 2022 e 2023 il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per un importo corrispondente.
 
Il fine della proposta normativa è quello di garantire una presa in carico omogenea su tutto il territorio nazionale, mediante un programma di monitoraggio dedicato, delle persone che hanno avuto un quadro clinico severo Covid 19 correlato e che potrebbero nel tempo mostrare effetti cronici della malattia. Le ultime evidenze scientifiche dimostrano, infatti, possibili conseguenze cardiache e polmonari nei pazienti con pregressa polmonite interstiziale da Covid 19, anche se, allo stato attuale, queste possibili complicanze a lungo termine non sono confortate da adeguati studi prospettici. Ma proprio per questo diventa fondamentale in questi pazienti avviare una presa in carico che consenta di identificare precocemente l’eventuale possibile sviluppo di fibrosi polmonare o cardiopatie. Nella prima fase sperimentale, è previsto l'arruolamento dei pazienti che hanno avuto la necessità di un ricovero ospedaliero per un quadro severo di Covid 19 (polmonite interstiziale da Sars-CoV-2, con relativa insufficienza cardio-respiratoria con o senza necessità di terapia intensiva/subintensiva, insufficienza renale acuta ecc). Questi soggetti, spesso anziani e polipatologici, presentano un maggior rischio di eventuali sequele e complicanze legate alla pregressa malattia da Covid 19. La durata del percorso di monitoraggio è di 2 anni.
 
Il pacchetto prestazionale consente il controllo, durante il periodo di osservazione, delle principali funzioni interessate dalla malattia (respiratoria, cardiaca, renale, emocoagulativa). Particolare attenzione è stata posta riguardo ai pazienti più anziani, per i quali, in considerazione delle condizioni di fragilità, è stata prevista la valutazione multidisciplinare. Parimenti, per i pazienti sottoposti a terapia intensiva/subintensiva è stato previsto il colloquio psicologico.
 
Articolo 28 (Iniziative internazionali per il finanziamento dei “beni pubblici globali” in materia di salute e clima)
Al fine di consentire la partecipazione dell’Italia alle iniziative multilaterali per il finanziamento dei beni pubblici globali in materia di salute e clima è istituito un apposito Fondo nello stato di previsione della spesa del Ministero dell’economia e delle finanze con una dotazione di 500 milioni di euro per l’anno 2021.
 
Queste iniziative sono finalizzate:
a) alla prevenzione, preparazione e risposta alle pandemie e il contrasto al Covid-19, incluse le iniziative promosse dalle organizzazioni facenti parte dell’Access to Covid-19 Tools Accelerator (ACT-A), dalle banche e fondi multilaterali di sviluppo, dal Fondo Monetario Internazionale o dai gruppi intergovernativi informali;
b) a sostenere l’azione per il clima nei Paesi in via di sviluppo, come previsto nell’Accordo di Parigi del 2015, nell’ambito delle iniziative promosse dalle banche e fondi multilaterali di sviluppo, dal Fondo Monetario Internazionale o dai gruppi intergovernativi informali.
 
Articolo 29 (Incentivo al processo di riorganizzazione della rete dei laboratori del Servizio sanitario nazionale)
Per favorire il completamento dei processi di riorganizzazione della rete delle strutture pubbliche e private accreditate eroganti prestazioni specialistiche e di diagnostica di laboratorio al fine di adeguare gli standard organizzativi e di personale ai processi di incremento dell’efficienza resi possibili dal ricorso a metodiche automatizzate, per gli anni 2021 e 2022 le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano possono riconoscere, alle strutture che si adeguano progressivamente ai predetti standard entro e non oltre il 31 dicembre 2022, secondo un preciso cronoprogramma integrativo ai predetti piani al fine di garantire la soglia minima di efficienza di 200.000 esami di laboratorio, un contributo.
 
 
Ai fini dell’attuazione alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano è assegnato, l’importo di 46 milioni di euro per l’anno 2021 e di 23 milioni di euro per l’anno 2022, al cui riparto si provvede su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, d’intesa con la Conferenza permanente tra lo Stato e le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.


Articolo 30 (Misure per lo sviluppo della sanità militare e della capacità produttiva nel settore vaccinale e antidotico)
Al fine di sostenere lo sviluppo della Sanità militare, anche attraverso la sua piena integrazione nella rete di telemedicina nazionale, nonché di potenziarne la capacità di intervento sul territorio a sostegno del Sistema Sanitario Nazionale, è autorizzata la spesa di 63.248.665 euro.
 
Inoltre, al fine di conseguire l’autonomia produttiva di anticorpi monoclonali per il contrasto al Coronavirus, di selezionati vaccini e di specifici antidoti per il bioterrorismo, è autorizzata la spesa di 16.500.000 euro per la realizzazione di un reparto di infialamento dei farmaci, da costituirsi all’interno dello Stabilimento Chimico Farmaceutico Militare di Firenze per le esigenze della Sanità Militare e della Sanità Pubblica.
 
Per l’approvvigionamento di mezzi, dispositivi medici e presidi igienico-sanitari e per incrementare le capacità di prevenzione, diagnostiche, di profilassi e di cura necessarie al fine di affrontare le eccezionali esigenze connesse all’andamento dell’epidemia da Covid-19 sul territorio nazionale, al Servizio sanitario della Guardia di finanza è altresì assegnata la somma di euro 2.000.000 per l’anno 2021.
 
A decorrere dal 1 maggio 2021 e fino al 31 luglio 2021, per consentire il pagamento delle competenze per lavoro straordinario e del compenso forfetario di impiego al personale militare medico, paramedico, di supporto e a quello costantemente impiegato nelle sale operative delle Forze armate, indispensabile ad assicurare lo svolgimento delle molteplici attività aggiuntive necessarie a contrastare l’eccezionale diffusione del Covid-19 sull’intero territorio nazionale, per l’anno 2021 è autorizzata la spesa complessiva di euro 6.502.918. Inoltre, per lo stesso periodo, al fine di consentire il pagamento delle competenze per lavoro straordinario, del compenso forfetario di impiego e dell’indennità di missione al personale militare, indispensabile ad assicurare lo svolgimento delle attività di stoccaggio, movimentazione e trasporto dei vaccini dall’hub di Pratica di Mare verso le varie Regioni e, qualora necessario, verso i diversi punti vaccinali, nonché a consentire l’impiego di team vaccinali mobili per contrastare l’eccezionale diffusione del Covid- 19 sull’intero territorio nazionale, per l’anno 2021 è autorizzata la spesa complessiva di euro 1.122.835.
 
Prevista anche la possibilità di bandire un concorso per titoli per nuove assunzioni. La copertura per gli oneri previsti da questo articolo è di Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 89.374.418 euro.
 
Articolo 31 (Disposizioni in materia di ricerca e sviluppo di vaccini e farmaci)
Alle imprese che effettuano attività di ricerca e sviluppo per farmaci innovativi, inclusi i vaccini, spetta un credito d’imposta nella misura del 20 per cento dei costi sostenuti dal 1° giugno 2021 al 31 dicembre 2030, a condizione che il beneficiario dell'aiuto si impegni a concedere licenze non esclusive a condizioni di mercato non discriminatorie a terzi nello Spazio economico europeo.
 
Per la realizzazione di programmi di sviluppo del settore biomedicale e della telemedicina, con particolare riferimento a quelli connessi al rafforzamento del sistema nazionale di produzione di apparecchiature e dispositivi medicali, nonché tecnologie e servizi finalizzati alla prevenzione delle emergenze sanitarie l'Enea è autorizzata alla costituzione della fondazione di diritto privato, "Fondazione Enea Biomedical Tech", sottoposta alla vigilanza del Ministero dello sviluppo economico che può definire, mediante l’adozione di un atto di indirizzo, gli obiettivi strategici della fondazione. Questa gestirà una quota di almeno 200 milioni dei 500 stanziati nel Fondo per il trasferimento tecnologico istituito nello stato di previsione del Ministero dello Sviluppo economico  dal DL 34/2020.
 
Articolo 32 (Credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione)
Al fine di favorire l’adozione di misure dirette a contenere e contrastare la diffusione del Covid-19, ai soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni, agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, nonché alle strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale spetta un credito d'imposta in misura pari al 30 per cento delle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio ed agosto 2021 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, comprese le spese per la somministrazione di tamponi per Covid-19. Il credito d'imposta spetta fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l'anno 2021.
 
Sono ammissibili al credito d'imposta le spese sostenute per:
a) la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l'attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell'ambito di tali attività;
b) la somministrazione di tamponi a coloro che prestano la propria opera nell’ambito delle attività lavorative e istituzionali;
c) l'acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
d) l'acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
e) l'acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di cui alla lettera c), quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;
f) l'acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.
 
Articolo 33 (Servizi territoriali e ospedalieri di Neuropsichiatria infantile e dell’adolescenza e Reclutamento straordinario psicologi)
Al fine di potenziare i servizi territoriali e ospedalieri di Neuropsichiatria infantile e dell’adolescenza e di garantire la prevenzione e la presa in carico multidisciplinare dei pazienti e delle loro famiglie, assicurando adeguati interventi in ambito sanitario e sociosanitario, anche in risposta ai bisogni di salute connessi all’emergenza epidemiologica da Covid-19, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale in deroga agli attuali vincoli e fino alla concorrenza dell’importo massimo complessivo di 8 milioni di euro possono utilizzare forme di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, fino al 31 dicembre 2021, per il reclutamento di professionisti sanitari e di assistenti sociali. 
 
Al fine di tutelare la salute e il benessere psicologico individuale e collettivo, tenendo conto, in particolare, delle forme di disagio psicologico dei bambini e degli adolescenti, conseguenti alla pandemia da Covid-19, le regioni possono autorizzare le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale a conferire, fino al 31 dicembre 2021, incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, a psicologi, regolarmente iscritti al relativo albo professionale, allo scopo di assicurare le prestazioni psicologiche, anche domiciliari, a cittadini, minori ed operatori sanitari, nonché di garantire le attività previste dai livelli essenziali di assistenza. 
 
Gli psicologi svolgono la propria attività, per un monte ore settimanale massimo di ventiquattro ore, nell’ambito dei servizi territoriali e agli stessi è riconosciuto un compenso lordo orario di 40 euro, inclusivo degli oneri riflessi. Viene autorizzata, per l’anno 2021, la spesa complessiva di 19.932.000 euro.
 
Articolo 34 (Altre disposizioni urgenti in materia di salute)
Per l'anno 2021 viene autorizzata la spesa di 1.650 milioni di euro per gli interventi di competenza del commissario straordinario. Inoltre, per l’attuazione della Raccomandazione (UE) 2021/472 della Commissione del 17 marzo 2021, relativa ad un approccio comune per istituire una sorveglianza sistematica del Sars-CoV-2 e delle sue varianti nelle acque reflue, è autorizzata la spesa complessiva di euro 5.800.000, di cui euro 2.500.000, per l’anno 2021, ed euro 3.300.000, per l’anno 2022.
 
Le regioni  possono prevedere anche il coinvolgimento degli erogatori privati accreditati nell’attività di somministrazione dei vaccini contro il Sars-Cov-2, attraverso l’integrazione, per tale finalità, degli accordi e dei contratti di cui all’articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, stipulati per l’anno 2021, anche in deroga, per la quota destinata alle prestazioni di somministrazione dei vaccini, all’articolo 15, comma 14, primo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 e fermo restando la garanzia dell’equilibrio economico del Servizio sanitario regionale.
 
Articolo 35 (Disposizioni finanziarie in materia sanitaria)
Ai fini della determinazione dei fabbisogni sanitari standard regionali dell’anno 2021 si prevede che siano regioni di riferimento (benchmark) tutte le cinque regioni indicate dal Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale.
 
Articolo 50 (Interventi urgenti per la vigilanza e la sicurezza sui luoghi di lavoro)
Al fine di potenziare le attività di prevenzione sull’intero territorio nazionale e di rafforzare i servizi erogati dai Dipartimenti di prevenzione per la sicurezza negli ambienti e nei luoghi di lavoro, le regioni autorizzano le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, in relazione ai modelli organizzativi regionali, a procedere, in deroga agli ordinari limiti assunzionali, al reclutamento straordinario di dirigenti medici e tecnici della prevenzione negli ambienti e nei luoghi di lavoro, con contratti di lavoro a tempo indeterminato, da destinare ai predetti servizi per una spesa complessiva non superiore all’importo indicato per ciascuna regione e provincia autonoma nella tabella allegata al presente decreto.

Per questo viene autorizzata la spesa complessiva di 3.400.000 euro per l’anno 2021 e di 10.000.000 euro a decorrere dall’anno 2022.
 
Giovanni Rodriquez

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