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Lunedì 24 MAGGIO 2021
Covid. Vaccini in azienda: regole e indicazioni per garantire sicurezza ai dipendenti e tutela della privacy

Le grandi Aziende, oltre a garantire la vaccinazione dei propri dipendenti potranno essere utilizzate anche per vaccinare la popolazione residente nella Asl di riferimento, al fine di implementare l’offerta vaccinale, in particolare delle fasce più giovani. Rispetto alla tutela dei dati, l’accesso alla vaccinazione dovrà essere attuata nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati, delle norme emanate nel contesto dell’emergenza epidemiologicao, nonché delle disposizioni più specifiche e di maggior garanzia previste dall’ordinamento nazionale

Una più rapida diffusione della campagna vaccinale e maggiore sicurezza nei luoghi di lavoro (sia pubblici che privati): con questo duplice obiettivo il piano strategico nazionale per contrastare il virus del Covid-19 ha previsto l’opportunità che, con l’aumento della disponibilità delle dosi dei vaccini, la loro somministrazione possa avvenire anche con il coinvolgimento dei datori di lavoro a partire dal mese di giugno.
 
La vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID-19, effettuata nell’ambiente di lavoro, rappresenta infatti un’iniziativa di sanità pubblica, finalizzata alla tutela della salute della collettività, la cui responsabilità generale e la supervisione dell’intero processo rimane in capo al Servizio Sanitario Regionale, per il tramite dell’Azienda Sanitaria di riferimento.
 
Ai fini della istituzione dei punti vaccinali territoriali e della realizzazione della campagna vaccinale nei luoghi di lavoro, costituiscono presupposti imprescindibili:  
- la disponibilità di vaccini
- la disponibilità dell’azienda
- la presenza / disponibilità del medico competente o di personale sanitario come di seguito specificato
- la sussistenza delle condizioni di sicurezza per la somministrazione di vaccini
- l’adesione volontaria ed informata da parte delle lavoratrici e dei lavoratori
- la tutela della privacy e la prevenzione di ogni forma di discriminazione delle lavoratrici e dei lavoratori

L’azienda o l’Associazione di categoria di riferimento che intende aderire all’iniziativa ne dà comunicazione all’Azienda Sanitaria di riferimento, la quale, verificata la disponibilità dei vaccini e la sussistenza dei requisiti necessari per l’avvio dell’attività, concorda le modalità di ritiro dei vaccini. Chi ritirerà il vaccino dovrà garantirne la corretta gestione con particolare riferimento al mantenimento della catena del freddo.

Per l’avvio dell’attività, è necessario che l’azienda sia in possesso dei seguenti requisiti:
• popolazione lavorativa sufficientemente numerosa. 
• sede nel territorio dell’Azienda Sanitaria che fornisce i vaccini. La lavoratrice/il lavoratore può comunque decidere di aderire alla vaccinazione indipendentemente dalla propria residenza, che può essere anche fuori Regione, così come può decidere di essere vaccinato nei punti vaccinali delle Aziende Sanitarie;
• struttura organizzativa e risorse strumentali e di personale adeguate al volume di attività previsto, in grado di garantire il regolare svolgimento dell’attività ed evitare gli assembramenti;
• dotazione informatica idonea a garantire la corretta e tempestiva registrazione delle vaccinazioni;
• ambienti idonei per l’attività, commisurati al volume di vaccinazioni da eseguire, sia per le fasi preparatorie (accettazione), sia per la vera e propria seduta vaccinale (ambulatorio/infermeria), sia per le fasi successive (osservazione post-vaccinazione).
 
La vaccinazione in azienda deve prevedere la presenza dei materiali, delle attrezzature e dei farmaci necessari allo svolgimento in sicurezza delle attività ed al volume delle medesime.

Il medico competente o il personale sanitario opportunamente individuato redige l’elenco di quanto necessario nel rispetto delle norme di buona pratica vaccinale e delle indicazioni provenienti dal percorso formativo obbligatorio previsto, anche per garantire un idoneo intervento in caso si manifestino reazioni avverse a breve termine. Il datore di lavoro o l’Associazione di categoria di riferimento garantisce l’approvvigionamento a proprio carico di quanto ritenuto necessario dal personale sanitario individuato.

Devono inoltre essere presenti idonei strumenti informatici che permettano la registrazione dell’avvenuta inoculazione del vaccino secondo le modalità fissate a livello regionale. 

Il personale coinvolto nelle operazioni di vaccinazione effettuerà il corso FAD EDUISS “Campagna vaccinale Covid-19: la somministrazione in sicurezza del vaccino anti SARS-CoV- 2/Covid-19”, che verrà integrato con uno specifico modulo per la vaccinazione nei luoghi di lavoro a cura di INAIL in collaborazione con ISS.

L’adesione da parte della lavoratrice / del lavoratore è volontaria ed è raccolta a cura del medico competente, o del personale sanitario opportunamente individuato, che potrà valutare preliminarmente specifiche condizioni di salute, nel rispetto della privacy, che indirizzino la vaccinazione in contesti sanitari specifici della Azienda Sanitaria di riferimento, che ne assicura la necessaria presa in carico.

L’Azienda Sanitaria di riferimento può valutare di suddividere il totale del vaccino richiesto in più consegne in base alla disponibilità delle dosi previste per la campagna di vaccinazione ordinaria. In ogni caso, il vaccino fornito deve essere somministrato tempestivamente senza possibilità di accantonamento presso le strutture aziendali, fatte salve specifiche e motivate deroghe autorizzate dall’Azienda Sanitaria di riferimento, ove ricorrano le condizioni della corretta conservazione.
 
La campagna di vaccinazione negli ambienti di lavoro deve avvenire secondo modalità che garantiscano:
• pianificazione dell’attività con adeguato anticipo, in considerazione della complessità organizzativa;
• rispetto delle misure di prevenzione anti-contagio;
• adeguata informazione ai soggetti destinatari delle vaccinazioni (datori di lavoro, lavoratrici e lavoratori) circa le modalità organizzative e, più specificamente, sulla somministrazione del vaccino previsto;
• accettazione delle lavoratrici e dei lavoratori aderenti assicurata da personale incaricato (interno/esterno);
• rispetto della modulistica predisposta a livello nazionale relativa a scheda anamnestica e consenso informato;
• rispetto delle indicazioni tecniche e delle buone pratiche relative a conservazione, preparazione e somministrazione del vaccino;
• programmazione e preparazione alla gestione di eventuali eventi avversi, anche in coerenza con i piani di gestione delle emergenze nei luoghi di lavoro;
• rispetto delle indicazioni regionali per l’alimentazione dei flussi informativi.

Il medico vaccinatore informa il soggetto in merito alla vaccinazione, illustra i contenuti dell’informativa ministeriale e acquisisce il valido consenso alla vaccinazione, utilizzando la modulistica unificata predisposta a livello nazionale.
La registrazione della vaccinazione deve essere effettuata subito dopo la somministrazione, direttamente nel luogo di vaccinazione, durante il periodo di osservazione post vaccinazione. La registrazione deve essere effettuata secondo le modalità previste nella Regione/Provincia Autonoma di riferimento. Per la registrazione di una eventuale reazione avversa si dovranno utilizzare le modalità di segnalazione previste dalla Regione/Provincia Autonoma di riferimento, nel rispetto della normativa vigente.

Si evidenzia che dopo l’esecuzione delle vaccinazioni il personale vaccinatore deve invitare il vaccinato a sostare per almeno 15 minuti negli spazi della sede vaccinale, allo scopo di intervenire immediatamente nel caso di reazioni avverse a rapida insorgenza, ed è quindi necessaria la previsione di risorse adeguate alla gestione delle stesse. Si raccomanda in ogni caso che eventuali soggetti a rischio siano indirizzati all’Azienda Sanitaria di riferimento ai fini della vaccinazione in ambiente protetto.

L’azienda assicurerà la programmazione della somministrazione della seconda dose del vaccino ove prevista secondo le modalità e tempistiche previste per ciascun vaccino. I vaccini non sono intercambiabili e la seconda dose, deve essere effettuata con lo stesso vaccino utilizzato per la prima dose. Anche l’intervallo tra prima e seconda dose deve rispettare quanto previsto per lo specifico vaccino.

Le persone che hanno manifestato una reazione grave alla prima dose, non devono sottoporsi alla seconda dose in ambito lavorativo e devono essere inviate alla competente Azienda sanitaria di riferimento per le necessarie valutazioni. Le persone che hanno manifestato una reazione locale a insorgenza ritardata (ad es. eritema, indurimento, prurito) intorno all’area del sito di iniezione dopo la prima dose possono ricevere la seconda dose in ambito lavorativo, preferibilmente nel braccio controlaterale a quello utilizzato per la prima.

In coerenza con la Circolare del 3 marzo 2021 del Ministero dalla Salute, è possibile considerare la somministrazione di un’unica dose di vaccino anti-SARS-CoV-2/COVID-19 nei soggetti con pregressa infezione da SARS-CoV-2 (decorsa in maniera sintomatica o asintomatica), purché la vaccinazione venga eseguita ad almeno 3 mesi di distanza dalla documentata infezione e, preferibilmente, entro i 6 mesi dalla stessa.

Trattandosi di un’iniziativa a tutela della salute pubblica, l’intero processo è sotto la supervisione dell’Azienda Sanitaria di riferimento, che, per il tramite del Dipartimento di Prevenzione, può effettuare controlli sullo stato dei luoghi, sui requisiti essenziali e sulla correttezza delle procedure adottate per l’effettuazione dell’attività. 

Quanto sopra descritto sintetizza i contenuti del documento “Indicazioni ad interim per la vaccinazione anti SARS CoV2/COVID 19 nei luoghi di lavoro, a cura del Ministero della Salute e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con il contributo della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, dell’ INAIL e della Struttura di supporto delle attività del Commissario straordinario per emergenza COVID-19 e per l’esecuzione della campagna vaccinale nazionale, dell’ 8 aprile 2021. 
 
Particolare importanza riveste in tale processo la tutela dei dati personali dei lavoratori. Il Garante per la Protezione dei Dati Personali si è espresso nel documento di indirizzo a cura del “Vaccinazione nei luoghi di lavoro: indicazioni generali per il trattamento dei dati personali” del 13 maggio 2021. 
 
Rispetto alla tutela dei dati sanitari dei dipendenti, l’accesso alla vaccinazione dovrà essere attuata nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati (Regolamento (UE) 679/2016 e Codice in materia di protezione dei dati personali), delle norme emanate nel contesto dell’emergenza epidemiologica in corso, nonché delle disposizioni nazionali più specifiche e di maggior garanzia previste dall’ordinamento nazionale a tutela della dignità e della libertà dell’interessato sui luoghi di lavoro (art. 88 Regolamento e 113 Codice).
 
In particolare, nel quadro dall’ordinamento vigente, anche alla luce delle specifiche disposizioni adottate nella attuale fase emergenziale, deve essere sempre assicurato il rispetto del tradizionale riparto di competenze tra il medico competente e il datore di lavoro. In particolare, non è consentito al datore di lavoro raccogliere, direttamente dagli interessati, tramite il medico compente, altri professionisti sanitari o strutture sanitarie, informazioni in merito a tutti gli aspetti relativi alla vaccinazione, ivi compresa l’intenzione o meno della lavoratrice e del lavoratore di aderire alla campagna, alla avvenuta somministrazione (o meno) del vaccino e ad altri dati relativi alle condizioni di salute del lavoratore.
 
L’informazione relativa all’adesione volontaria da parte della lavoratrice e del lavoratore deve essere trattata solo dal professionista sanitario opportunamente individuato. Nei casi in cui, al fine di raccogliere le informazioni in merito all’adesione dei dipendenti al servizio vaccinale presso l’azienda, vengano utilizzati strumenti (ad es. applicativi informatici) del datore di lavoro, i dati personali relativi alle adesioni e all’anamnesi dei dipendenti non dovranno entrare, neanche accidentalmente, nella disponibilità del personale preposto agli uffici, o analoghe funzioni aziendali, che svolgono compiti datoriali. Il datore di lavoro, attraverso le competenti funzioni interne, potrà fornire al professionista sanitario indicazioni e criteri in ordine alle modalità di programmazione delle sedute vaccinali, senza però trattare dati personali relativi alle adesioni di lavoratrici e lavoratori identificati o identificabili, tali da evitare per quanto possibile di conoscere, da parte di colleghi o di terzi, l’identità dei dipendenti che hanno scelto di aderire alla campagna vaccinale. Per quanto possibile, nei luoghi prescelti dovrebbero essere adottate misure volte garantire la riservatezza e la dignità del lavoratore, anche nella fase immediatamente successiva alla vaccinazione, prevenendo l’ingiustificata circolazione di informazioni nel contesto lavorativo o comportamenti ispirati a mera curiosità.
 
Infine, è opportuno sottolineare il ruolo di pubblica utilità delle vaccinazioni nei luoghi di lavoro, in quanto le grandi Aziende, con adeguati spazi disponibili, oltre a garantire la vaccinazione dei propri dipendenti potranno essere utilizzate anche per vaccinare la popolazione residente nella Asl di riferimento, al fine di implementare l’offerta vaccinale, nell’ ottica di ridurre l’esitazione vaccinale, in particolare delle fasce più giovani della popolazione. 

Giuseppe Brienza
Dirigente Responsabile della UOSD Sicurezza e Salute Ambienti di Lavoro – AO San Giovanni Addolorata 

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