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Giovedì 22 LUGLIO 2021
Polizia nei PS contro le aggressioni ai sanitari. Consulta respinge ricorso del Governo contro la legge della Lombardia 

L’art. 4 della legge 15/2020 prevedeva la possibilità per la Regione di promuovere protocolli d’intesa con gli Uffici territoriali del Governo finalizzati a potenziare la presenza e la collaborazione con le forze di polizia nei PS e nelle strutture ad evelato rischio di violenza, assicurando un rapido intervento. Per il CdM una invasione delle competenze statali. Ma la Corte Costituzionale evidenzia come “le forme facoltative di collaborazione con la Regione discendono direttamente dalle previsioni generali della legge statale sulla sicurezza integrata”. LA SENTENZA

La Corte Costituzionale respinge il ricorso presentato dal Consiglio dei ministri contro l’art. 4 della legge della Regione Lombardia 8 luglio 2020, n. 15 (Sicurezza del personale sanitario e sociosanitario), in cui si stabilisce che “La Regione promuove protocolli d’intesa con gli Uffici territoriali del Governo finalizzati a potenziare la presenza e la collaborazione con le forze di polizia nei pronto soccorso e nelle strutture ritenute a più elevato rischio di violenza e assicurare un rapido intervento in loco”.

Secondo il Governo, il legislatore regionale sarebbe incorso nella violazione della competenza legislativa esclusiva dello Stato nelle materie dell’ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e dell’ordine pubblico e sicurezza.
 
Ma la Corte Costituzionale non la vede così. In particolare, la Consulta ricorda che già in altre sentenze è stato spiegato come "le Regioni non possono porre a carico di organi e amministrazioni dello Stato compiti ulteriori rispetto a quelli individuati dalla legge statale". Tale preclusione opera anche con riguardo alla previsione di “forme di collaborazione e di coordinamento”, le quali, ove coinvolgano compiti e attribuzioni di organi dello Stato, “non possono essere disciplinate unilateralmente e autoritativamente dalle Regioni, nemmeno nell’esercizio della loro potestà legislativa”, dovendo trovare il loro fondamento o il loro presupposto in leggi statali che le prevedano o le consentano, o in accordi tra gli enti interessati.

E “nel caso all’attuale esame, la disposizione impugnata non disciplina, in modo unilaterale, le forme di collaborazione e di coordinamento con le forze di polizia dello Stato – che pure mira a instaurare – ma, al contrario, le inquadra entro una cornice pattizia che mantiene salvi e integri i compiti e le attribuzioni dell’amministrazione di pubblica sicurezza”.

In particolare, si legge nella sentenza “va ricordato che i protocolli d’intesa previsti dalla disposizione regionale impugnata si collocano nel quadro generale degli specifici accordi per la promozione della sicurezza integrata – che lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano possono concludere, a norma del richiamato art. 3 del d.l. n. 14 del 2017, in attuazione delle linee generali fissate, ai sensi dell’art. 2 dello stesso decreto-legge, su proposta del Ministro dell’interno, con accordo sancito in sede di Conferenza unificata – nella misura in cui consentono, proprio secondo le indicazioni provenienti dalla fonte statale, di individuare «specifici obiettivi per l’incremento dei servizi di controllo del territorio e per la sua valorizzazione» (art. 7, comma 1, del d.l. n. 14 del 2017), anche mediante, eventualmente, l’impiego di «software di analisi video per il monitoraggio attivo con invio di allarmi automatici a centrali delle forze di polizia» (art. 7, comma 1-bis, del d.l. n. 14 del 2017), ossia di strumenti in grado di garantire, come precisa la norma regionale, un rapido intervento in loco delle forze di polizia”.

Del resto, osserva la Consulta, “l’adesione a detti protocolli aventi ad oggetto la presenza e la collaborazione delle forze di polizia si pone per l’amministrazione dello Stato come mera facoltà, e non certo come obbligo. Fintanto che quei protocolli non saranno sottoscritti, nessun comportamento o prestazione sono imposti alle Prefetture e alle Questure, rimanendo esse libere di addivenire alla conclusione degli accordi con la Regione, nell’esercizio delle proprie prerogative di organizzazione e di dislocazione sul territorio delle forze di polizia”.

In definitiva, “l’art. 4 della legge reg. Lombardia n. 15 del 2020 non invade indebitamente le prerogative dello Stato in ordine alla disciplina delle forze di polizia, né dal punto di vista dell’organizzazione amministrativa e del personale, né sotto il profilo funzionale della tutela dell’ordine pubblico e della sicurezza. Le forme facoltative di collaborazione con la Regione discendono direttamente dalle previsioni generali della legge statale sulla sicurezza integrata, prima richiamate, e si mantengono nell’ambito delle ‘precondizioni per un più efficace esercizio delle classiche funzioni di ordine pubblico, per migliorare il contesto sociale e territoriale di riferimento’”.

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