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Venerdì 29 OTTOBRE 2021
Laurea abilitante per odontoiatra, farmacista, veterinario e psicologo. Con il via libera del Senato il provvedimento ora è legge

Quanto alle professioni di chimico, fisico e biologo siano esercitate previo superamento dell'esame finale previsto per il conseguimento delle rispettive lauree magistrali. La disciplina delle classi di laurea magistrale abilitanti dovrà prevedere: lo svolgimento di un tirocinio pratico-valutativo internamente ai corsi; il superamento di una prova pratica valutativa. Il provvedimento dà attuazione ad uno degli interventi di riforma indicati nel Pnrr inviato alla Commissione europea. IL TESTO

L'Assemblea di Palazzo Madama ieri sera con 184 voti favorevoli, nessuno voto contrario e nessuna astensione, ha approvato definitivamente il collegato alla manovra di bilancio sui titoli universitari abilitanti. La finalità dell'intervento normativo, che riguarda anche le lauree per odontoiatra, farmacista, veterinario e psicologo è quella di semplificare le procedure per l’abilitazione all’esercizio di alcune professioni regolamentate, rendendo l’esame conclusivo del corso di studi universitario coincidente con l’esame di Stato, sì da ridurre i tempi di inserimento nel mercato del lavoro. Ciò è reso possibile dal momento che nei percorsi di studio interessati dall'intervento normativo viene contestualmente garantita anche una preparazione qualificata sotto il profilo tecnico-pratico e la verifica della stessa.
 
Il provvedimento dà attuazione ad uno degli interventi di riforma indicati nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) inviato alla Commissione europea. In questo documento è stato assunto l'impegno ad approvare l'intervento legislativo in esame entro il corrente anno. Il disegno di legge di iniziativa governativa, collegato alla manovra di finanza pubblica per il 2021, era già stato approvato dalla Camera lo scorso 23 giugno 2021 in prima lettura.
 
Come dicevamo, l'articolo 1, comma 1, dispone che l'esame finale per il conseguimento delle lauree magistrali a ciclo unico in odontoiatria e protesi dentaria (classe LM-46), in farmacia e farmacia industriale (classe LM-13), in medicina veterinaria (classe LM-42), nonché della laurea magistrale in psicologia (classe LM-51) abilita all'esercizio delle professioni, rispettivamente, di odontoiatra, di farmacista, di medico veterinario e di psicologo.
 
Il comma 2 dispone che, nell'ambito delle attività formative professionalizzanti previste per le classi di laurea magistrale, almeno 30 crediti formativi universitari sono acquisiti con lo svolgimento di un tirocinio pratico-valutativo interno ai corsi di studio. Quanto alle specifiche modalità di svolgimento, valutazione e certificazione del tirocinio, esse sono individuate nell'ambito della disciplina delle citate classi e dei regolamenti didattici di ateneo dei relativi corsi di studio.

Con specifico riferimento alla professione di psicologo, ai sensi del comma 3, una parte delle richiamate attività formative professionalizzanti può essere svolta all'interno del corso di studio della laurea in scienze e tecniche psicologiche-classe L-24. Tale classe di laurea è conseguentemente adeguata a quanto previsto all'articolo 3, con specifico riferimento al tirocinio pratico-formativo.
 
L'articolo 3 disciplina proprio le modalità di adeguamento dei corsi di studio delle classi di laurea magistrale e di laurea professionalizzante in funzione dell'innovativo carattere abilitante del titolo di studio conseguito a seguito dei relativi esami finali. Il comma 1 prevede che gli esami finali delle richiamate classi di laurea includano lo svolgimento di una prova pratica valutativa tesa ad accertare le competenze tecnico-professionali acquisite con il tirocinio svolto nell'ambito dei relativi corsi di studi.

La commissione giudicatrice dell'esame finale è, a tal fine, integrata da professionisti di comprovata esperienza designati dalle rappresentanze nazionali dell'ordine o del collegio professionale di riferimento.

Il comma 2 demanda a un decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge:
- l'adeguamento della disciplina delle classi di laurea magistrale e di laurea professionalizzante interessate dal provvedimento in esame;
- le modalità di svolgimento e di valutazione del tirocinio pratico-valutativo, compresa la determinazione dei CFU di cui all'articolo 1, comma 2, della prova pratica valutativa delle competenze professionali acquisite con il tirocinio, nonché la composizione paritetica della commissione giudicatrice. Su quest'ultimo contenuto del decreto è richiesto il concerto con il Ministro vigilante sull'ordine o sul collegio professionale competente e il parere delle rappresentanze nazionali del medesimo ordine o collegio professionale.
 
Il comma 3 dispone che le università siano tenute ad adeguare i propri regolamenti didattici di ateneo, per quanto attiene ai corsi di studio delle classi di laurea di cui agli articoli 1 e 2 del provvedimento in esame, tramite lo strumento del decreto rettorale, da adottare ai sensi dell'art. 11, commi 1 e 2, della legge n. 341 del 1990.
 
L'articolo 5 introduce,  In particolare, il comma 1 prevede che le professioni di chimico, fisico e biologo siano esercitate previo superamento dell'esame finale previsto per il conseguimento delle rispettive lauree magistrali. La disciplina delle classi di laurea magistrale abilitanti dovrà prevedere: lo svolgimento di un tirocinio pratico-valutativo internamente ai corsi; il superamento di una prova pratica valutativa.
 
A differenza della formulazione utilizzata agli articoli 1 e 2 del provvedimento in esame, il comma 1 non indica le classi di laurea magistrale interessate dall'intervento normativo.per l'esercizio delle professioni di chimico, fisico e biologo, la previsione della laurea abilitante, con la necessità di una disciplina attuativa.
 
L'articolo 6 reca disposizioni transitorie e finali. Al comma 1 si stabilisce che la disciplina del carattere abilitante dell'esame finale delle lauree di cui agli articoli 3, 4 e 5 avrà decorrenza dall'anno accademico successivo a quello in corso alla data di adozione dei decreti rettorali cui è demandato l'adeguamento dei regolamenti didattici di ateneo ai sensi del disegno di legge in esame. Ciò vale anche per i corsi di studio attivati dalle università statali e non statali legalmente riconosciute, comprese le università telematiche, previo accreditamento dei medesimi corsi di studio abilitanti.
 
Il comma 2 contempla modalità semplificate di espletamento dell'esame di Stato per coloro che hanno conseguito o che conseguono i titoli di laurea previsti "dalla presente legge" in base ai previgenti ordinamenti didattici (privi del carattere abilitante). A tal fine, le università sono tenute a riconoscere le attività formative professionalizzanti svolte durante il corso di studio o successivamente al medesimo.
 
L'articolo 7 reca una disciplina transitoria per gli studenti che hanno conseguito o conseguono la laurea magistrale in psicologia in base ai previgenti ordinamenti didattici non abilitanti. Nello specifico, al comma 1, si stabilisce che questi ultimi acquisiscono l'abilitazione all'esercizio della professione di psicologo previo superamento di un tirocinio pratico-valutativo e di una prova pratica valutativa.

Quanto alla durata e alle modalità di svolgimento e di valutazione del tirocinio pratico-valutativo nonché alle modalità di svolgimento e di valutazione della prova pratica valutativa, esse sono individuate con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute. Ai fini della valutazione del citato tirocinio, le università riconoscono le attività formative professionalizzanti svolte successivamente al corso di studi.

Al comma 2 si prevede che coloro che hanno concluso il tirocinio professionale (ai sensi della normativa vigente, ex articolo 52, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328) acquisiscono l'abilitazione all'esercizio della professione di psicologo previo superamento di una prova orale su questioni teorico-pratiche relative all'attività svolta durante il medesimo tirocinio professionale, nonché su aspetti di legislazione e deontologia professionale.
 
Infine, l'articolo 8 reca la clausola di invarianza finanziaria.

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