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Ecco quando la mobilità sanitaria è un diritto indiscutibile, senza limiti di budget

di Ettore Jorio

Lo ha chiarito il Consiglio di Stato che ha sancito come «sarebbe illegittimo limitare la mobilità solo per perseguire un contenimento di spesa che, in realtà, appare come un “falso problema” rispetto al fondamentale obbligo di garantire uniformità nei Livelli essenziali di assistenza»

06 GIU -

No, a pratiche politiche che comportino sacrifici elevati (pari a divieti) per i pazienti residenti in regioni, che presentito un’offerta di assistenza precaria, tali da non concedere loro di rintracciarli ovunque attraverso l’esercizio della mobilità interregionale. E’ quanto asserito dal Consiglio di Stato, con la sentenza 14 aprile 2023 n. 3775, a garanzia della persona di ricevere la migliore cura per la propria patologia.

Di conseguenza, i Giudici di Palazzo Spada sanciscono la regola, reiteratamente negata dal commissario ad acta del Molise, che siffatte prestazioni di mobilità attiva devono essere erogate senza limiti di budget a cittadini provenienti da altre regioni in quanto tali generatori di mobilità passiva a carico del Ssr di provenienza. Quindi non affatto soggette a limitazione alcuna di alcun accordo che ne escluda ovvero ne comprima l’esigibilità. Ciò allorquando la domanda dell’utenza extraregionale afferisce a prestazioni sanitarie di alta specializzazione, a prestazioni salva vita e di degenza ospedaliera di alta complessità.

Un principio di giustizia protetto dalla Costituzione in più punti (artt. 3, 32, 117) e dalla ragionevolezza, cui si era fatto riferimento, proprio nel caso specifico, su questa rivista nel lontano maggio 2022, anticipando a sostegno della tesi sostenuta le medesime ragioni cui il Consiglio di Stato ha fatto esplicito riferimento nella sentenza nr. 3775/2023.

In quell’occasione, si ebbero a sostenere limiti ostativi imposti alla popolazione, proveniente da ovunque e afflitta da patologie gravissime, nell’accedere alle cure e alle tecnologie più avanzate. Ciò in assoluto dispregio dei diritti costituzionali che disegnano una siffatta tutela della salute come espressione di un diritto incomprimibile della persona bisognosa ad esigere comunque e ovunque i Lea specifici.

Ogni limitazione posta in tal senso non troverebbe alcuna giustificazione, trattandosi di erogazione effettuata da Irccs e quindi di alto profilo scientifico, in quanto andrebbe a determinare un danno grave alla persona bisognosa di esigere una prestazione di alto rilievo. Per altro verso, per come rappresentato dal Consiglio di Stato, «sarebbe illegittimo limitare la mobilità solo per perseguire un contenimento di spesa che, in realtà, appare come un “falso problema” rispetto al fondamentale obbligo di garantire uniformità nei Livelli essenziali di assistenza».

D’altronde, sempre per voce del massimo organo di giustizia amministrativa, includere le prestazioni extraregionali nel budget annuale massimo di spesa sanitaria finirebbe per «comportare un sacrificio troppo elevato per i pazienti residenti in Regioni nelle quali le strutture sanitarie esistenti non garantiscono gli standard qualitativi pari a quelli presenti in altre Regioni»; inoltre, «porre limitazioni alla mobilità interregionale, senza porre rimedio alle sperequazioni esistenti nella distribuzione territoriale delle strutture sanitarie di eccellenza per la cura di tali patologie, implica l’adozione di una misura che viola il principio di proporzionalità, finendo per comprimere, in modo eccessivo e irragionevole, il legittimo interesse del paziente a ricevere la migliore cura per la propria patologia».

Ettore Jorio

Università della Calabria



06 giugno 2023
© Riproduzione riservata

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