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La questione dei “primariati clinici” e le anomalie nel rapporto Ssn-Università: un invito all’azione

di Ettore Jorio

Sono stato invitato dall’organo direttivo dell’Acoi a discutere delle pratiche illegittime nell’affidamento di “primariati” senza concorso. Ho ribadito l’importanza della collaborazione tra Ssn e Università per migliorare assistenza e formazione. Ho ripercorso le tappe normative e denunciato l’inerzia che porta a situazioni in cui solo una delle 31 Aou è legittimamente costituita, segnalando anche gravi abusi nel Lazio e la necessità urgente di un intervento risolutivo

02 GIU - Nella giornata di domenica scorsa ho avuto il piacere di essere invitato dall’organo direttivo dell’ACOI a discutere delle pratiche illegittime che si registrano in giro sull’affidamento, senza concorso, di “primariati” sia in AO che in presidi ospedalieri di Aziende sanitarie territoriali. Ho trovato un direttivo attrezzato di saperi e impegnato ragionevolmente a eccepire le irregolarità, che vilipendono i suoi iscritti e non solo.

Che la collaborazione tra il sistema servizio nazionale e quello universitario debba persistere e rafforzarsi in ogni senso è una regola ineludibile. Lo è per consentire l’elevazione qualitativa del livello erogativo di Lea, principalmente ospedalieri, e nello stesso tempo per pervenire ad un alto grado formativo degli operatori di salute, sia sul piano quantitativo che su quello del pregio performativo. Una esigenza, questa, che diverrà dovere istituzionale con l’introduzione a regime, ancora in via di preparazione del suo esordio, dell’intelligenza artificiale, tanto da essere messa a terra con giudizio, consapevolezza scientifica e ragionevolezza, a tal punto da passare dal suo attuale ruolo complementare a quello diffuso e strutturalmente portato a sistema.

Tutto questo comporta: la scrittura corretta dell’attuale apparato regolatorio; la individuazione delle riparazioni dei guasti intervenuti, nel tempo e nello spazio, nell’attuare le norme sistemiche; il pensare ad una riforma strutturale del SSN, che comprenda anche la riscrittura del rapporto con il sistema universitario, tenuto conto dell’invasione ultra omnes fines delle cosiddette telematiche da diffondere nell’assitenza territoriale.

Il tema del rapporto Ssn/Sistema universitario è all’ordine del giorno con la denominazione sostanziale, ma per alcuni versi impropria, di “Primariati clinici”, intendendo per tali le procedure utilizzabili per fare sì di realizzare una integrazione, di fatto e di diritto, tra personale dipendente dal Ssn e professori/ricercatori con l’obiettivo reale di migliorare la qualità dell’assistenza, supportata dalla didattica e la ricerca diffusamente applicata.

Per pervenire ad una analisi esaudiente sul tema - di per sè astruso e consumato da una inconcepibile inerzia politica, regolamentativa e amministraitiva pericolosisisma, tanto da non trovare uguale precarietà sistemica nell’ordinamento – occorre andare per schemi prodromici ad un confronto profondo, votato alla ricerca della soluzione non più rinviabile.

L’iter cronologico e gli errori di ipotesi, in una scansione meramente schematica:
- Il rapporto collaborativo delle Università con il sistema assistenziale ospedaliero è risalente al 1968, più esattamente alla legge n. 132, recante il rinnovo della disciplina “Enti ospedalieri e assistenza ospedaliera”, di dieci anni prima della grande Riforma del 1978;

- Nel 1978, più precisamente con la legge 23 dicembre 1978 n. 833, istitutiva del Ssn, si sanciva la conferma nella transitorietà del regime convenzionale, di tipo negoziale in regime differenziato, tra Regioni e Università. Ciò avveniva con la previsione (art. 2, comma 2) di due MODELLI applicativi transitori: uno cosiddetto “misto” e l’altro riferibile al “policlinico a gestione diretta universitaria”;

- Con la riforma bis, nella sua complessità perfezionata con i decreti delegati n. 502/1992 e 517/1993, si è introdotta l’attuale metodologia del “Protocollo d’intesa”, definito (art. 6) quale particolare specie di un accordo organizzativo propedeutico alla formulazione condivisa degli atti aziendali;

- Nel 1999, a seguito della riforma ter (cosiddetta “Bindi”, prodotta con il d.lgs. 229, venne approvata dal Governo la “Disciplina dei rapporti fra Servizio sanitario nazionale ed università, a norma dell'articolo 6 della legge 30 novembre 1998, n. 419”. Con questa venne introdotto, in luogo delle precedenti fattispecie anche fantasiose e dei Policlinici scomparsi dalla codificazione, il modello unico ed esclusivo delle Aziende Ospedaliere (AOU), cui vennero dedicate con il Dpcm 24 maggio 2001 le “Linee guida concernenti i protocolli di intesa da stipulare tra regioni e università per lo svolgimento delle attività assistenziali delle università nel quadro della programmazione nazionale e regionale ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517”.

Da qui e nonostante tutto ciò, si è concretizzata una incomprensibile inerzia di tutto il sistema, dal quale viene ereditata l’inconcepibile odierna situazione di avere su 31 AOU teoriche di cui solo una (quella di Salerno) in possesso del previsto obbligatorio Dpcm, che ne perfeziona l’esistenza giuridico-economica. Il tutto con la conseguenza di dovere ritenere nulli tutti gli atti adottai dalle restanti sedicenti 30 AOU.

Non solo. Da qualche anno si stanno perpetrando, eccessivamente nella regione Lazio (latina e Rieti), dei pericolosi abusi di diritto che, fatti in serie e con il coinvolgimento di diversi soggetti giuridici, concretizzerebbero anche ipotesi di reati associativi oltre che danni erariali incalcolabili.

Del resto, quanto alla obbligatorietà dell’adozione dei Dpcm, pena l’inesistenza del soggetto giuridico AOU, essa viene sancita dalla giurisprudenza amministrativa consolidata in tale senso, che ha ritento specificatamente inidonee le leggi regionali intervenute in luogo del Dpcm.

Per di più - tenendo conto che all’epoca fu chiamato alla valutazione della computabilità sia ai fini della pensione che della buonuscita abrogazione della indennità cosiddetta “De Maria” - il Consiglio di Stato con una pregevole sentenza della Sezione VI (6 luglio 2018 n. 4131) ha deciso della retribuzione spettante ai professori universitari. Lo ha fatto precisando, nella sola e ovvia ipotesi di presenza di una AOU legittimamente costituita con Dpcm, che ai medesimi deve essere assicurato il “trattamento economico di equiparazione”, cui fa riferimento l’art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 517/1999.
E’ stato un peccato mortale, quasi un sacrilegio, ad avere ritirato, nel corso del dibattito parlamentare sul Ddl afferenti alle professioni sanitarie, l’emendamento risolutivo predisposto ad hoc dal Governo medesimo.

Ettore Jorio

02 giugno 2025
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